Niente ottemperanza contro i comuni in dissesto

La dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente.

Se ne ricava che il divieto di azioni esecutive individuali, e l’estinzione dei giudizi promossi, riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana ritorna sulla questione degli effetti della dichiarazione di dissesto di un Comune sulle procedure esecutive, e in particolare sull’ottemperanza (C.G.A., 29 ottobre 2018, n. 590)

La tesi dell’irrilevanza della formazione del titolo giudiziale

Nel caso di specie il Collegio doveva decidere se, ai fini dell’ammissibilità di un ricorso per ottemperanza, doveva essere considerata la data della sentenza da eseguire o quella del credito.

Il C.G.A. su tale questione ha affermato che il divieto di azioni esecutive individuali, e l’estinzione dei giudizi promossi, riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima.

A questo proposito i giudici citano la Corte Costituzionale n. 154/2013, la quale ha ricordato in una procedura concorsuale – tipica di uno stato di dissesto – “una norma che ancori ad una certa data il fatto o l’atto genetico dell’obbligazione è logica e coerente, proprio a tutela dell’eguaglianza tra i creditori, mentre la circostanza che l’accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell’imputazione”.

Infatti in difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all’esito di una procedura giudiziaria di durata non prevedibile.

La tesi contraria: il provvedimento giudiziario successivo al dissesto non rientra nella procedura di liquidazione strardinaria

Il C.G.A. ha ritenuto di superare la tesi giurisprudenziale opposta, sposata anche dai giudici di primo grado, per cui la dichiarazione di dissesto degli enti locali non rende inammissibili i ricorsi promossi per l’esecuzione di giudicati successivi alla dichiarazione di dissesto, anche se relativi a fatti o atti di gestione anteriori.

Tale tesi sostiene che i crediti derivanti da provvedimenti giudiziari passati in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria, anche se il fatto genetico dell’obbligazione è anteriore alla dichiarazione.

In allegato C.G.A., 29 ottobre 2018, n. 590)

Redazione

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