Il diritto alla retribuzione delle mansioni superiori svolte può essere riconosciuto solamente in presenza di un atto formale di incarico proveniente dall’organo competente ad adottare i provvedimenti in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale.
Il Tar sulle condizioni per la retribuzione delle mansioni superiori del personale medico, e in particolare sul requisito di un incarico formale (Tar Sicilia – Catania, sez. I, 16 novembre 2018)
Il Tar siciliano ribadisce che per giurisprudenza consolidata, con riferimento al personale del comparto della sanità, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 761 del 1979, il riconoscimento della retribuzione delle mansioni superiori svolte è subordinata ad una triplice condizione:
a) l’esistenza in organico di un posto vacante cui ricondurre la mansioni di più elevato livello;
b) la previa adozione di un atto deliberativo di assegnazione delle mansioni superiori da parte dell’organo a ciò competente;
c) l’espletamento di dette mansioni per un periodo eccedente i sessanta giorni nell’anno solare.
Al riguardo, precisano i giudici, per “atto formale” di incarico si deve intendere un atto proveniente non semplicemente da un superiore gerarchico (come nel caso degli ordini di servizio), ma dall’organo competente ad adottare i provvedimenti in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, essendo necessario che l’organo che ha conferito le mansioni sia quello competente.
In allegato la sentenza completa (Tar Sicilia – Catania, sez. I, 16 novembre 2018)