La “offerta condizionata” ricorre nel caso in cui l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante; in tal caso l’offerta va dichiarata inammissibile, per via dell’obbligo di perfetta conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato .
Il Tar Lazio si pronuncia sull’esclusione di un concorrente la cui offerta aveva degli elementi sottoposti a condizione. (Tar Lazio, sez. III bis, 12 ottobre 2018, n. 9932)
Secondo principi pacifici in giurisprudenza amministrativa, l’offerta dell’impresa partecipante, è condizionata e, quindi, inammissibile, quando il concorrente subordina la sua adesione al contratto a condizioni estranee all’oggetto del procedimento ovvero ad elementi non previsti nelle norme di gara o di capitolato o comunque non sia univoca
Il principio della linearità e chiarezza delle offerte
In tal senso, il TAR Lazio ribadisce il principio generale in materia di gare pubbliche secondo cui le offerte tecniche devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare all’Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara, e che qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi, anche se in ipotesi vantaggiosi per l’Amministrazione, vale a conferire all’offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare l’esclusione dalla gara.
I giudici ribadiscono che l’esclusione opera a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un’espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili (Tar Lazio, sez. II, 5 maggio 2016, n. 5268).