Whistleblower (letteralmente tradotto: soffiatore nel fischietto) è il nome inglese del dipendente che dall’interno del proprio ente di appartenenza (pubblico o privato), segnala condotte illecite non nel proprio interesse, ma nell’interesse pubblico affinché non venga pregiudicato un bene collettivo.
Già le linee Guida pubblicate dall’Anac in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015 in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti avevano l’obiettivo di dettare una disciplina volta ad incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un’efficace tutela.
E’ stata poi la legge n. 19 del 30.11.2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 291 del 14.12.2017, che recependo le predette Linee Guida dell’Anac ha aumentato le tutele verso i segnalanti, modificando l’art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Infine l’Anac da ultimo con la delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 ha emanato il Regolamento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018) sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing).
L’art. 3 del presente Regolamento chiarisce che l’Autorità ha potere sanzionatorio: a) d’ufficio, qualora accerti una o più delle violazioni di cui all’art. 54-bis, comma 6, nell’ambito di attività espletate secondo la Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza dell’Autorità; b) su comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. h); c) su segnalazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. i). 2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate, di norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.
Il procedimento si avvia come disciplinato all’art. 7 e viene compiuta l’istruttoria come disciplinato all’art. 8 procedendo in estrema sintesi all’esame degli atti del procedimento sanzionatorio.
Al termine dell’istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti per l’archiviazione ovvero qualora sia stata riscontrata l’assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria l’ufficio, entro 180 giorni dalla data di avvio del procedimento, comunica all’interessato che intende proporre al Consiglio l’adozione del provvedimento sanzionatorio.
L’interessato, entro 10 giorni dalla comunicazione può presentare ulteriori memorie difensive, ovvero chiedere l’audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria.
Il Consiglio, tenuto conto delle memorie presentate e delle risultanze dell’eventuale audizione, adotta il provvedimento conclusivo.
Il provvedimento viene notificato al responsabile dell’infrazione contestata.
Si rappresenta inoltre che l’art. 10 del Regolamento Anac prevede una particolare tipologia di procedimento sanzionatorio semplificato nei suddetti casi:
a) nell’espletamento dell’attività di vigilanza dell’Autorità venga riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis;
b) la segnalazione della mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis, è ritenuta ragionevolmente fondata a seguito dello svolgimento dell’attività preistruttoria dell’ufficio.