Il giudice amministrativo conosce delle controversie concernenti i provvedimenti di nulla osta alla proiezione in pubblico dei film (ai sensi dell’art. 8, comma ultimo, l. 21 aprile 1962 n. 161) con giurisdizione estesa al merito.
Il criterio “morale” va individuato sulla base della “accettabilità” secondo “il criterio normale dell’uomo di media cultura e di sani principi” – alla stregua dei valori espressi dal corpo sociale – dei comportamenti rappresentati come “modello” nel film esaminato.
Il Tar Lazio si pronuncia sulle controversie sul c.d. nulla osta alla proiezione in pubblico dei film, che è uno dei pochi casi in cui il giudice amministrativo dispone di una giurisdizione estesa al merito, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 161/1962.
Il ricorrente, nel caso di specie, ha chiesto il riconoscimento del diritto di proiezione in pubblico di un film, in materia di sessualità ma di natura documentaristico.in assenza di qualsivoglia divieto per i minori o, tutt’al più, col solo divieto di visione ai minori degli anni 14.
La giurisdizione estesa al merito in caso di nulla osta alla proiezione in pubblico dei film
Il Tar Lazio premette la natura peculiare della controversia.
Infatti le controversie sui provvedimenti di nulla osta alla proiezione in pubblico dei film (ai sensi dell’art. 8, comma ultimo, l. 21 aprile 1962 n. 161), attribuiscono una giurisdizione estesa al merito ai giudici amministrativi, permettendo di valutare in maniera ben più penetrante l’atto amministrativo impugnato, a differenza di quanto avviene nella giurisdizione di legittimità.
Ciò vuol dire che il TAR dovrà effettuare la stessa valutazione (discrezionale) già effettuata dalle Commissioni sugli effetti della visione del film sugli spettatori che, in ragione della fase di maturazione, non sono in grado di tollerare, senza problemi, i sentimenti negativi suscitati dalla rappresentazione di scene violente, sconce etc., ovvero non sono in grado di discernere la negatività di alcuni modelli di comportamento proposte.
Le esigenze di particolare sensibilità dell’età evolutiva e la sua tutela morale
In sede di giurisdizione di merito, il TAR dovrà utilizzare i criteri previsti dalla legge, relativi alle esigenze riconducibili alla “particolare sensibilità dell’età evolutiva” ed alla sua “tutela morale”.
In primo luogo si tratta di avere riguardo all’impatto della visione del film sulla sensibilità di giovani ancora in età di formazione per evitare danni psicologici (ed è solo per la revisione di tale giudizio che il giudice può, ma non è obbligato, avvalersi di periti tecnici).
Ben più complessa è la materia della tutela morale dei minori, materia laddove una consulenza tecnica esterna sarebbe impossibile.
Si tratta della tutela della morale della società attuale “desumibile unicamente dal sentimento sociale e dalla sua variabilità nel tempo, di cui il giudice costituisce l’arbitro insindacabile”: secondo la giurisprudenza amministrativa è il giudice che dovrà farsi interprete di tali valori, espressi dalla società: non spetta né all’amministrazione, né al giudice sostituirli con valori propri.
Si tratta pertanto di un’operazione interpretativa della morale, e non creativa della stessa, con cui il giudice è chiamato a rinvenire il canone di giudizio dal comune sentimento sociale del suo tempo secondo il criterio del buon pater familias, facendosi interprete dei valori espressi dal corpo sociale.
L’applicazione dei principi in materia di tutela della morale alla realtà contemporanea
Interessante è il passaggio della sentenza in cui i giudici si interrogano sull’applicazione concreta dei principi elaborati in materia di tutela morale alla società contemporanea.
Secondo il Tar Lazio, tali considerazioni sul delicato compito del giudice amministrativo, formulate all’inizio degli anni ’60, valgono a maggior ragione nell’attuale momento storico, in cui l’evoluzione della società, pluralistica e multietnica, ha comportato una dimensione morale estremamente frammentata.
Nella visione dei giudici romani, il nostro periodo è caratterizzato dal confronto tra due diversi modelli – altrettanto estremizzati – di morale (iconoclasticamente rappresentati dal chador da una parte e dall’esibizione della nudità in funzione provocatoria e dalla mitizzazione della disinibizione e della trasgressione nei comportamenti pubblici e privati dall’altra) che ingenerano conflitti tra i gruppi sociali ed intergenerazionali e che spingono per una ricerca di un punto minimo di equilibrio, che sia accettabile da entrambe le parti, anche in funzione di garanzia della necessaria coesione del corpo sociale.
La necessità di una valutazione complessiva del film e della sua morale
Altro punto centrale è che la valutazione non si limiti alle singole scene, ma tenga presente l’impatto complessivo dell’opera, nel senso che per valutare la “gravità” delle scene volgari e/o di violenza contenuta in un film, al fine di stabilirne il divieto di visione per i minori, si deve far riferimento non soltanto a qualche scena particolare, bensì al contesto complessivo dell’opera in cui le dette scene sono inserite
Da questo punto di vista si può valutare e valorizzare il “messaggio” che l’opera intende trasmettere (la “morale della favola”), che può eventualmente “riscattare” anche scene altrimenti “inaccettabili”.
Per esempio, applicando questi principi, Così con la sentenza n. 139/1996 del Consiglio di Stato ha rimosso il divieto della visione ai minorenni del film “Pulp Fiction” in quanto ha ritenuto che in alcune scene particolarmente “forti” sia possibile ravvisare messaggi positivi e di riscatto dei personaggi, o di repulsione verso, ad esempio, le sostanze stupefacenti.
Applicando i principi citati al film contestato, il Tar Lazio decide di confermare il divieto ai minori di 18 anni.
Secondo i giudici, è proprio l’impostazione complessiva dell’opera ed il suo epilogo a rendere l’opera inadatta alla visione da parte di un pubblico “impressionabile” , che può leggervi un tentativo di legittimare il concetto di mercificazione della persona, ridotta a mero corpo-strumento dello scambio di piacere-potere.