Gli esami di abilitazione hanno finalità diverse dai concorsi pubblici, e pertanto non si applica il principio della obbligatorietà del previo sorteggio delle domande dell’esame orale, prevista dall’art. 12 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per i concorsi.
Il Tar Catania esamina le diverse problematiche di una prova orale per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, valutando i diversi profili che ne possono determinare l’illegittimità (Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 2 ottobre 2018, n. 1875)
Estrazione a sorte delle domande
La bocciatura all’orale per l’esercizio della professione di avvocato veniva contestata perché l’esame non era stato preceduto dalla previa estrazione a sorte delle domande da rivolgere al candidato.
Sotto questo profilo, il Tar Catania decide di superare i propri precedenti giurisprudenziali, e concludere che la regola del previo sorteggio delle domande di esame, che pure è obbligatoria per i concorsi pubblici, non trova applicazione agli esami di abilitazione, come quello di avvocato.
E questo in particolare perché concorsi pubblici ed esami di abilitazione hanno ratio diverse: la prova concorsuale è, infatti, volta alla selezione dei migliori tra i candidati in relazione ad un numero definito di posti messi a concorso; la prova di abilitazione, come quella alla professione forense, è destinata alla selezione di professionisti per l’esercizio di una libera professione in modo che il livello di professionalità accertato sia idoneo a tutelare gli utenti nell’ambito di un mercato in cui viene in rilievo l’esercizio di diritti tutelati dalla Costituzione, come l’agire e il difendersi in giudizi
La questione del contrasto rispetto alle raccomandazioni contenute in un altro verbale
Secondo il Tar è irrilevante che la Commissione Centrale esami Avvocato abbia suggerito di predisporre “ un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto di prova” per poi fare estrarre le domande al candidato.
Infatti è sempre possibile per gli organi di amministrazione attiva discostarsi motivatamente dalle indicazioni di una preesistente direttiva – ovvero e con più specifico riferimento alla materia di che trattasi, appunto per il loro “carattere non vincolante”, dai “suggerimenti” relativi alle modalità di svolgimento della prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato”.
In allegato la sentenza integrale Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 2 ottobre 2018, n. 1875