Gli effetti di una falsa o erronea dichiarazione in una domanda di partecipazione a concorso sono diversi se riguardano requisiti per la partecipazione o titoli di merito.
Il ricorrente aveva dichiarato, nella domanda di partecipazione per un bando del Ministero della Difesa, di essere in possesso del titolo di patente europea per computer ECDL nella sua versione “Core Full” invece che “It Security”, della quale era effettivamente titolare.
Il caso della falsa dichiarazione che riguarda titoli di merito
Il Tar Lazio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di dichiarazioni relative al possesso di titoli di merito – che non costituiscono requisiti di partecipazione.
La sentenza richiama in particolare gli insegnamenti del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez., 14 novembre 2012, n. 5762) che invita a distinguere tra il caso in cui la dichiarazione è mirata a far conseguire, quale beneficio primario, l’ammissione al concorso, rispetto a quella in cui è volta all’assegnazione di un maggior punteggio.
Il Consiglio di Stato ha osservato che, in quest’ultima ipotesi, “una volta acclarata la mendacità della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, può essere solo quella della privazione del punteggio stesso, con il conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria”.
L’importanza di valutare gli effetti sulla graduatoria della dichiarazione falsa o erronea
Applicando tali principi al caso di specie, i giudici del TAR Lazio hanno concluso che la dichiarazione erronea resa con riguardo al possesso della patente del computer ECDL “Core Full” ha comportato esclusivamente il conseguimento di un maggior punteggio dell’interessato ma non ha influito sull’ammissione al reclutamento: la decurtazione del punteggio addizionale derivante dal predetto errore avrebbe collocato in ogni caso l’odierno esponente in posizione utile.
Pertanto l’erronea indicazione (che non è falsa dichiarazione, vista la buona fede) avrebbe dovuto comportare la rivalutazione della posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria – in relazione all’effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello contestato – ma non la decadenza dalla ferma prefissata.