I trasferimenti di autorità dei militari, compresi quelli per incompatibilità ambientale, sono “ordini” e in quanto tali non richiedono motivazione particolare o la partecipazione dell’interessato. Essi sono espressione di ampia discrezionalità, e possono essere adottati anche in caso di mero pericolo di pregiudizio al corretto funzionamento dell’ufficio e del relativo prestigio.
Un militare ricorreva al TAR Lazio contro il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, motivato dai condizionamenti ed incompatibilità ambientale dovuti al suo coinvolgimento in “procedimenti penali per gravi reati”
Il Tar Lazio (Tar Lazio Sez. I bis, 2 gennaio 2019, n. 13) ha rigettato il ricorso, alla luce del regime giuridico del trasferimento di autorità.
La natura di ordini dei trasferimenti di autorità di un militare
I giudici romani ricordano che i provvedimenti di trasferimento assunti per ragioni di incompatibilità ambientale – al pari degli altri provvedimenti con cui l’Amministrazione dispone trasferimenti dei militari – sono qualificabili come ordini.
Da tale configurazione giuridica conduce ad affermare che i provvedimenti de quibus – oltre a non necessitare di garanzie di partecipazione preventiva, sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e, pertanto, non abbisognano di una particolare motivazione, risultando indiscussa la prevalenza dell’interesse pubblico al sereno e corretto espletamento delle funzioni sugli eventuali interessi del subordinato, tanto più ove si tenga conto che la permanenza presso una determinata sede di servizio non concretizza una situazione giuridica tutelabile, bensì costituisce una semplice modalità di svolgimento del servizio medesimo .
La conseguenza è che il trasferimento è frutto di una decisione connotata da ampia discrezionalità e, dunque, sindacabile entro i noti ristretti limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità, identificabili – in sintesi – con il riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità.
Il caso del trasferimento per incompatibilità ambientale
Passando al caso specifico dei trasferimento per incompatibilità ambientale, viene chiarito che questi non costituiscono una misura di carattere sanzionatorio e/o punitivo, bensì mirano semplicemente ad assicurare che l’Amministrazione possa continuare a godere della fiducia dei destinatari della sua azione e possa, quindi, continuare ad assolvere ai propri compiti in maniera proficua, sicché la disposizione di esso si basa essenzialmente su ragioni di tutela dell’interesse pubblico, senza necessità alcuna di procedere ad accertamenti circa la sussistenza o meno di responsabilità in capo all’interessato.
Per questo motivo, concludono i giudici, è del tutto irrilevante che gli episodi penalmente rilevanti non abbiano avuto una definizione in sede di processo penale: l’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale risulta del tutto avulsa da indagini sull’origine della situazione venutasi a creare e, anzi, ben si presta ad essere disposta anche nei casi di semplice messa in pericolo del bene giuridico mediante di essa tutelato (ossia il corretto funzionamento dell’ufficio ed il relativo prestigio.