Ordinanza di demolizione di edifici abusivi e affidamento del privato

Di norma l’adozione dell’ordinanza di demolizione non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d’interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati (non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto)

Tuttavia, nel caso in cui, oltre alla situazione consolidatasi nel tempo, s’aggiunga il legittimo affidamento sulla permanenza ed utilizzazione della res abusiva ingenerato dal comportamento tenuto dall’amministrazione o dal rilascio di un titolo edilizio ancorché atipico, l’ordine di demolizione necessita di una ponderata motivazione di interesse pubblico alla rimozione dell’illecito e interesse privato alla conservazione del manufatto.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 6983/2018, si pronuncia sulla questione del privato che subiva un’ordinanza di demolizione dopo un lungo lasso di tempo dalla realizzazione di un abuso edilizio, e in presenza di un comportamento contraddittorio del Comune, che aveva in precedenza riconosciuto l’esistenza del manufatto (con un titolo edilizio “condizionato”).

La regola: l’ordinanza di demolizione non richiede la valutazione degli interessi pubblici e privati, ed è ininfluente il trascorrere del tempo

Per prima cosa il Consiglio di Stato enuncia la regola in materia di illeciti urbanistici.

Vale a dire che di norma l’adozione dell’ordinanza di demolizione non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d’interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto (così, “ex multis”, Cons. di Stato, sez. VI, nn. 13 del 2015, 5792 del 2014 e 6702 del 2012).

L’eccezione: i casi in cui è trascorso ampio lasso di tempo e si è creato l’affidamento del privato

Nondimeno, nel caso in cui, oltre alla situazione consolidatasi nel tempo, s’aggiunga – come nel caso di specie – il legittimo affidamento sulla permanenza ed utilizzazione della res abusiva ingenerato dal comportamento tenuto dall’amministrazione o dal rilascio di un titolo edilizio ancorché atipico, deve trovare applicazione il principio dettato da Cons. Stato, ad. plen., 17 ottobre 2017 n. 8.

Quest’ultimo indirizzo vuole che in questi casi l’ordine di demolizione necessiti di una ponderata motivazione che dia conto della valutazione degli opposti interessi: quello del titolare del bene alla conservazione ed utilizzazione della res, risalente nel tempo e fatta oggetto di un provvedimento autorizzativo mai rimosso, con quello dell’amministrazione al ripristino illico et immediate dell’assetto del territorio compromesso dalla permanenza in loco dell’abuso.

In casi di questo tipo, continua la sentenza, la sanzione della demolizione deve qualificarsi quale “extrema ratio” da bilanciare con altri interessi ed esigenze, nel caso in cui la demolizione del manufatto abusivo non costituisca affatto l’unico rimedio concretamente idoneo a soddisfare le esigenze di tutela del territorio sottese alla normativa di riferimento.

Dal punto di vista degli interessi coinvolti, in particolare, la demolizione della struttura abusiva, strumentale all’attività d’impresa, andrebbe dovuto essere valutato nella prospettiva della possibile compromissione dell’attività economica svolta.

Redazione

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