In consultazione, con invio contributi entro il 21 febbraio 2019, l’aggiornamento alle Linee guida sugli appalti sotto-soglia, più precisamente “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
L’Anac ha stabilito di aggiornare le Linee Guida Anac n. 4, alla luce delle novità intervenute dalla data di approvazione del precedente documento, in vigore dal 7 aprile 2018.
Le ragioni dell’intervento dell’Autorità
In particolare le nuove Linee Guida sono state redatte in considerazione di tre circostanze indicate nel documento.
- La lettera di costituzione in mora da parte della Commissione europea
- Le modifiche introdotte al Codice degli appalti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145
- Alcune criticità riscontrate nell’attività di vigilanza dell’Autorità
Le principali novità dell’aggiornamento
L’Autorità Anticorruzione ha ritenuto opportuno aggiornare le Linee Guida alle novità inserite nella Legge di Bilancio 2019.
In particolare si tratta delle modifiche normative introdotte con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo, che prevede che, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.
Nelle Linee Guida si intende chiarire che per l’anno 2019, per gli affidamenti di lavori, valgono le soglie introdotte dalla legge 145/2018, e inoltre specificare il significato di “affidamento diretto previa consultazione di tre operatori” chiarendo che, per gli affidamenti tra € 40.000 ed € 150.000, per l’anno 2019, è possibile ricorrere all’affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi.
Oggetto dell’aggiornamento sono anche le modalità di calcolo del valore degli affidamenti per le opere di urbanizzazione e le procedure da seguire. Si tratta di una modifica conseguente alle contestazioni della Commissione europea che, con una lettera di costituzione in mora comunicata il 24 gennaio 2019, aveva ritenuto incompatibile con la direttiva 2014/24/UE, l’interpretazione che consente l’aggiudicazione di alcune particolari opere di urbanizzazione senza applicare il codice dei contratti pubblici non solo qualora il valore aggregato di tutte le opere di urbanizzazione sia al di sotto della soglia comunitaria, ma anche qualora il valore di tale opere di urbanizzazione particolari, considerate isolatamente rispetto al complesso delle opere, sia al di sotto della soglia UE.
Altra modifica conseguente ai rilievi della Commissione UE è quella sull’applicabilità dell’esclusione automatica dell’offerta anomala. In questa materia l’intenzione dell’ANAC è quella di un’interpretazione conforme al diritto UE, in base al quale, i principi comunitari vietano l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei contratti sotto-soglia che abbiano carattere transfrontaliero certo. A questo scopo il documento dovrà individuare gli indicatori dell’interesse transfrontaliero certo, quali potrebbero essere l’importo dell’affidamento, le caratteristiche tecniche o la zona di esecuzione della prestazione.
Il Documento si occupa anche del periodo transitorio per le soglie relative ai lavori, chiarendo l’applicazione dell’articolo 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici.
I nuovi divieti per le procedure sotto soglia
Infine l’Autorità ha ritenuto opportuno inserire alcune disposizioni volte a scoraggiare le prassi più distorte diffuse tra le stazioni appaltanti.
In particolare si propone di integrare le Linee guida n. 4 ribadendo il divieto di prevedere, nell’ambito di avvisi di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate:
- la richiesta di requisiti aggiuntivi ulteriori rispetto all’attestazione SOA;
- l’adozione del criterio cronologico basato sull’ordine di arrivo delle domande di partecipazione, per la selezione degli operatori da invitare;
- l’adozione del criterio della prossimità della sede legale rispetto al luogo di esecuzione della prestazione, per la selezione degli operatori da invitare.
Di seguito si riporta il Comunicato ANAC sulle nuove Linee Guida
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A seguito dell’invio, in data 24 gennaio 2019, della lettera di costituzione in mora da parte della Commissione europea, delle modifiche introdotte al Codice degli appalti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché di alcune criticità riscontrate nell’attività di vigilanza dell’Autorità si rende necessario intervenire nuovamente sul testo delle Linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Le modifiche che si intende apportare riguardano i seguenti aspetti:
– le modalità di calcolo del valore degli affidamenti per le opere di urbanizzazione e le procedure da seguire;
– l’applicabilità dell’esclusione automatica dell’offerta anomala;
– il periodo transitorio per le soglie relative ai lavori;
– la revisione della soglia di rilevanza per il criterio di rotazione;
– le modalità di superamento delle criticità rilevate.
Si invitano gli Stakeholder ad esprimersi sulle proposte avanzate, circoscrivendo gli interventi ai soli aspetti evidenziati nel presente documento di consultazione, utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito internet dell’Autorità, entro il termine del 21 febbraio 2019 alle ore 18,00. Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR), adottato in data 13 giugno 2018, il termine della consultazione è ridotto a dieci giorni in considerazione del carattere vincolato di diverse modifiche da introdurre.