Anche se in generale non vi l’obbligo di provvedere in ordine alle istanze di riesame del privato, volte all’esercizio del potere di riesame in autotutela (stante il carattere discrezionale della potestà di autotutela), tale obbligo di riesame esiste nei casi in cui un provvedimento amministrativo limiti la sfera giuridica del privato in via permanente. Si tratta del caso del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S..
Tar Sicilia – Palermo, sez. II, 20 febbraio 2019, n. 508
Il Prefetto ha la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente denunciate, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Il provvedimento, una volta adottato, è permanente e la sua sussistenza costituisce un motivo ostativo alla concessione di qualunque altra autorizzazione al porto d’armi.
Proprio alla luce del carattere permanente del provvedimento il T.A.R. Sicilia ha ritenuto esistente l’obbligo di esaminare l’istanza di riesame in autotutela del privato, che sollecitava la Prefettura a rivedere il divieto emanato in passato, dopo l’estinzione del reato che era stato causa del divieto di detenzione di armi.
Il principio generale dell’inesistenza di un obbligo di riesame in autotutela
Il T.A.R. richiama innanzi tutto il principio generale, alla luce del quale va esclusa la sussistenza in capo alla Pubblica amministrazione dell’obbligo di provvedere in ordine alle istanze del privato volte all’esercizio del potere di riesame, stante il carattere discrezionale della potestà di autotutela, talchè l’atto di diffida o messa in mora del privato, volto ad ottenere provvedimenti di revoca o annullamento di precedenti atti amministrativi, è di regola considerato alla stregua di una mera sollecitazione del potere amministrativo, non essendovi un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza.
E’ anche noto, si legge nella sentenza, che il suesposto principio, al quale consegue come corollario l’impossibilità di fare ricorso alla procedura del silenzio-rifiuto, trova il proprio fondamento nell’esigenza di evitare il superamento della regola della necessaria impugnazione dell’atto amministrativo nel termine di decadenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 9.7.2013, n. 3634).
Tuttavia secondo i giudici palermitani a questa regola andrebbe fatta eccezione in casi particolari, laddove vi è una più spiccata esigenza di tutela del privato.
I casi in cui l’Amministrazione è obbligata a provvedere, rispondendo all’istanza di riesame in autotuela
Secondo il T.A.R. esiste un obbligo di riesame nei casi in cui un provvedimento amministrativo limiti la sfera giuridica del privato in via permanente, come nel caso del divieto di possesso di armi.
Invero, occorre partire dal rilievo che l’art. 39 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto.
E tuttavia il provvedimento inibitorio adottato non può avere efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso.
S’impone, dunque, un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo, sicché, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento de quo, come contrappeso, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole ed in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio.
In conclusione il T.A.R. ha ritenuto illegittimo il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di riesame, obbligandola a provvedere con un atto espresso e motivato.