Con il nuovo Regolamento in materia di precontezioso appalti, l’attività para-giurisdizionale dell’ANAC si avvicina a quella giurisdizionale: prevista per la prima volta un termine per le istanze di precontezioso uguale a quello del ricorso al TAR, la procedura semplificata e il parere semplificato
Con Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2019 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso (art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) approvato dal Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione il 9 gennaio scorso.
Tale provvedimento ha introdotto significative modifiche, in particolare sulla procedura per la trattazione delle istanze di precontezioso appalti.
Il nuovo Regolamento si applicherà a partire dal 10 febbraio 2019, mentre il Comunicato del Presidente Anac spiega cosa succederà alle istanze pregresse.
L’ANAC ha inoltre pubblicato 4 moduli, corrispondenti ad altrettante istanze: il modulo istanza di parere singola, quello di istanza di parere congiunta, il modulo di adesione all’istanza di parere e il modulo di adeguamento al parere.
Le novità e le differenze rispetto al precedente regolamento in materia di precontenzioso
E’ la stessa autorità, nel Comunicato del Presidente, a sottolineare le principali novità del nuovo Regolamento rispetto al Regolamento Precontenzioso del 2016:
a) l’introduzione dell’obbligo della comunicazione, da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione insorta e della relativa prova da fornire all’Autorità a pena di improcedibilità, stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio (articolo 7, comma 3, lett. a);
b) l’inammissibilità delle istanze dirette a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale (art. 7, comma 1, lett. b);
c) l’introduzione di una procedura semplificata e di una motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori qualora appaia di pacifica risoluzione tenuto conto, in particolare, di precedenti pronunce sull’argomento (art. 11, comma 1);
d) la previsione di un parere rilasciato in forma semplificata, anche con mero rinvio a precedenti pareri già adottati, nel caso di pareri non vincolanti, in appalti sopra soglia, o in caso di pareri vincolanti, ove gli stessi siano di pacifica risoluzione (art. 11, comma 5).
Le istanze nuove e quelle inviate in precedenza
Il Regolamento 2019 si applica alle istanze pervenute prima della sua entrata in vigore, il 10 febbraio 2019, per le quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento.
Il Comunicato chiarisce, pertanto, che per tali istanze pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento sarà avviato il relativo procedimento solo qualora sia verificato il permanere, da parte dei soggetti istanti, di un interesse attuale e concreto al rilascio del parere.