E’ conforme alla Costituzione la disposizione del testo unico degli enti locali secondo cui il segretario comunale resta in carica per un periodo corrispondente a quello del sindaco che lo ha nominato e cessa automaticamente dall’incarico al termine del mandato di quest’ultimo (Art. 99 TUEL).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 23 del 2019, si pronuncia sulla costituzionalità del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000), che all’art. 99 prevede il meccanismo dello spoils system per i segretari comunali.
La decadenza automatica del segretario comunale e i principi di imparzialità e continuità dell’azione amministrativa
Il Tribunale di Brescia dubitava che i principi di cui all’art. 97 Cost., e in particolare i principi di imparzialità e continuità dell’azione amministrativa, contrastassero con la previsione di una decadenza automatica del segretario comunale alla cessazione del mandato del sindaco, previsione da cui risulta una durata dell’incarico di segretario comunale corrispondente a quella dell’organo che lo ha nominato.
L’art. 99 del TUEL prevede che il sindaco nomini il segretario comunale, che la nomina abbia durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, con automatica cessazione dell’incarico al termine del mandato di quest’ultimo, e che la nomina sia disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.
La natura della figura del segretario generale
Il ragionamento della Consulta parte dall’assoluta atipicità della disciplina giuridica del segretario.
Da un lato egli è funzionario statale assunto per concorso, ma dall’altro è preposto allo svolgimento effettivo delle sue funzioni attraverso una nomina relativamente discrezionale del sindaco. Non può essere revocato liberamente durante il mandato (salvo che per violazione dei doveri d’ufficio) ma è, appunto, destinato a cessare automaticamente dalle proprie funzioni al mutare del sindaco (salvo conferma), eppure anche in questo caso è garantito nella stabilità del suo status giuridico ed economico e del suo rapporto d’ufficio, rimanendo iscritto all’albo nazionale dei segretari comunali dopo la mancata conferma e restando perciò a disposizione per
successivi incarichi presso altri comuni
Secondo i giudici costituzionali la previsione di un sistema di spoils system per i segretari comunali è giustificato soprattutto dalla molteplice natura dei suoi compiti: è titolare di attribuzioni multiformi, ovvero neutrali, di controllo e di certificazione, da una parte, ma dall’altra di gestione quasi manageriale e di supporto propositivo all’azione degli organi comunali.
La soluzione legislativa del TUEL pertanto si presenta ragionevole equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali, da una parte, e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività, dall’altro.
Le funzioni di garanzia e propulsive/manageriali del segretario
Da un lato il Segretario possiede le tradizionali funzioni di certificazione, di controllo di legalità o di attuazione di indirizzi altrui.
Tali compiti appartengono certo al nucleo originario e tradizionale della funzione segretariale, e si tratta di funzioni che contribuiscono ad assicurare la conformità dell’azione dell’ente alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, in piena coerenza con il ruolo del segretario quale controllore di legalità.
Dall’altro lato quelle stesse sue funzioni di controllo implicano un ruolo attivo e propositivo, e secondo la Consulta tali funzioni gli consentono di coadiuvare e supportare sindaco e giunta nella fase preliminare della definizione dell’indirizzo politico-amministrativo e non possono quindi non influenzarla (per esempio l’assistenza del segretario alle riunioni degli organi collegiali del Comune, con funzioni consultive, referenti e di supporto, non ha il mero scopo di consentire la verbalizzazione, ma anche quello di permettergli di intervenire, sia nel procedimento di formazione degli atti, sia, se richiesto, nella fase più propriamente decisoria, in relazione a tutti gli aspetti giuridici legati al più efficace raggiungimento del fine pubblico).
A ciò si aggiungono una serie di funzioni di carattere eminentemente gestionale, in particolare in quei casi in cui assume il ruolo di direttore generale del Comune.
La sentenza conclude nel senso che l’estensione dei compiti del Segretario comunale è tale da rendere non irragionevole la scelta legislativa, che permette al sindaco neoeletto di non servirsi necessariamente del segretario in carica.