Nella bozza del “Decreto Sblocca Cantieri”, entrata nella riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2019, ci sono le prime indicazioni importanti sul contenuto delle modifiche al Codice degli Appalti.
Via le linee guida vincolanti dell’ANAC, i la terna dei subappaltatori e il rito super accelerato: nelle bozze del Decreto Sblocca Cantieri viene rivoluzionato il sistema degli appalti pubblici.
Il Decreto Legge, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali” reca una serie di modifiche incisive sul sistema degli appalti pubblici, che con ogni probabilità anticipano l’ampia riforma degli appalti pubblici, in discussione in Parlamento.
Le nuove modifiche entrerebbero in vigore per i bandi pubblicati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto Legge, mentre in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, si applicheranno alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Di seguito le novità più importanti, nella Bozza dello Sblocca-Cantieri.
Il ritorno del Regolamento Unico di attuazione del Codice Appalti
E’ previsto che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sostituisca le Linee Guida ANAC in una serie di materie.
Tale decreto conterrà, una volta approvato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, un regolamento unico recante le disposizioni attuative ed esecutive del presente codice, in particolare nelle seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;
i) lavori riguardanti i beni culturali.
Le novità in materia di subappalto
Il Decreto Sblocca Cantieri dovrebbe eliminare del tutto l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori, mentre sembra sparita l’abolizione del limite del 30 per cento del subappalto
La norma, prevista dalle prime bozze del decreto, era stata contestata dai sindacati.
Il rito super accelerato
Nell’attuale versione del Decreto, è prevista la totale abolizione del Rito Super Accelerato.
Infatti si prevede l’abrogazione dei commi 2-bis, 6-bis, 8-bis e 11-bis di cui all’articolo 120 del decreto-legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
La possibilità dell’esame delle offerte prima ancora della verifica dei requisiti
E’ previsto, a fini acceleratori, che le amministrazioni possano decidere di selezionare la migliore offerta prima, e verificare il possesso dei requisiti di carattere generale solo successivamente.
Nella nuova bozza si legge che le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti.
Estensione del minor prezzo come regola dei contratti sotto-soglia
E’ previsto che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sotto-soglia sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, ma solo previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.