L’utente che ha subito un disservizio relativamente alla telefonia mobile non ha diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dal gestore telefonico TIM, perché i gestori delle reti di telecomunicazioni sono tenuti a concedere l’accesso ad atti e documenti solo relativamente al servizio universale (servizio di telefonia vocale fissa, il servizio fax, accesso ad internet sulla rete fissa, gestione delle cabine telefoniche, chiamate gratuite ai numeri di emergenza, soluzioni specifiche per i disabili)
TAR Calabria, sez. I, 14 marzo 2019, n. 532
Il TAR non ha riconosciuto il diritto dell’utente che ha subito un disservizio, e vuole intentare azione risarcitoria, ad ottenere l’accesso agli atti relativi all’interruzione del servizio subita, al funzionamento del servizio di assistenza 119, e in generale dei documenti inerenti alla modalità di svolgimento del servizio di assistenza 119 che TELECOM pratica ai propri clienti.
I soggetti privati tenuti a concedere il diritto di accesso ai documenti
Al fine della selezione dei soggetti tenuti all’accesso di cui alla legge 241/90, l’art. 22, comma 1 lett. e) definisce pubblica amministrazione tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
L’art. 23 seguente ribadisce che “Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”.
Pertanto per i soggetti privati, grazie alla specificazione chiarificatrice della novella del 2005, l’obbligo dell’accesso sussiste limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
Il diritto di accesso e i gestori telefonici: solo relativamente al servizio universale
Venendo al caso del diritto di accesso nei confronti di TIM, il TAR parte dal rilievo che la telefonia nel vigente ordinamento è attività in concorrenza regolamentata – fortemente anche per le problematiche correlate alla rete – nel cui alveo è individuato un segmento di servizio universale (v. artt. 53 ss. D.lgs. n. 259/2003, cod. comunicazione elettroniche).
Tale servizio universale è costituito da servizio di telefonia vocale fissa, il servizio fax, accesso ad internet sulla rete fissa, gestione delle cabine telefoniche, chiamate gratuite ai numeri di emergenza, soluzioni specifiche per i disabili.
Ciò chiarito, ad avviso del Collegio solo per le attività sussumibili nel servizio universale può riscontrarsi il concetto di attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario gestita dalla Tim di cui all’art. 22 lett. e)/gestione di pubblico servizio di cui all’art. 23 l. proc., per le quali vi è obbligo della società di telecomunicazioni a consentire l’accesso in base alla l. n. 241/1990.
Dunque, la telefonia mobile per la quale, viene lamentato il disservizio, non rientra nell’alveo di attività di pubblico interesse né nel suo nucleo di servizio universale, sicchè la tutela degli artt. 22 ss. l. proc. non può essere riconosciuta.