Fino all’entrata in vigore dell’Albo dei commissari di gara, l’atto di nomina della commissione deve essere adottato in presenza criteri di trasparenza e competenza predeterminati, oltre che contenere autonoma e specifica motivazione
Tar Veneto, sez. III, 6 marzo 2019, n. 297
Il Tar Veneto, con la sentenza in commento, ha annullato gli atti della procedura di gara dove la nomina della commissione di gara era avvenuta senza alcuna forma di predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza da parte della stazione appaltante, e privo di uno specifico contenuto motivazionale.
Le regole per la nomina dei commissari di gara fino all’entrata a regime dell’Albo dei commissari
E’ l’art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 a stabilire le regole sulla nomina della commissione, in via transitoria, prima dell’entrata in vigore del sistema dell’Albo dei commissari, sancendo che “fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
Il Tar Veneto ha quindi ritenuta illegittimo il provvedimento di nomina di una commissione di gara per il fatto, che al di là di un generico riferimento ai requisiti di esperienza, esso non conteneva alcuna autonoma e specifica motivazione in ordine alle ragioni di scelta dei membri della commissione, ma si limita a indicare i nominativi dei soggetti individuati.
Ne consegue che il provvedimento di nomina della commissione risulta illegittimo, in quanto adottato in assenza di qualsiasi predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza e del tutto privo di un proprio specifico contenuto motivazionale
Gli effetti della caducazione della Commissione: il travolgimento degli atti per illegittimità derivata
Il Tar Veneto chiarisce anche che la caducazione della nomina della commissione di gara comporta il travolgimento, per illegittimità derivata, di tutti gli atti successivi della procedura, fino anche all’affidamento.
E infatti secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 13/2013) “dall’accertamento della illegittimità del provvedimento di nomina della Commissione deriva la illegittimità di tutti gli atti conseguenti del relativo procedimento fino alla aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto nonché l’obbligo dell’amministrazione di rinnovare il procedimento”.