Soccorso istruttorio e finanziamenti con contributi pubblici

Nelle procedure comparative e di massa, quali quelle per la concessione di finanziamenti pubblici, il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della l. 241/90 non può giovare al privato che non abbia adempiuto agli oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti

Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236

Il Consiglio di Stato (n. 1236/2019) si pronuncia sull’ambito di applicabilità del soccorso istruttorio nel procedimento amministrativo, e in particolare nel caso di procedure per la concessione di contributi pubblici.

L’ampiezza del soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della l. 241/90

Ai sensi dell’art. 6., comma 1, della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, tra i compiti del responsabile del procedimento rientra adottare “ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

Ma il c.d. soccorso istruttorio qui disciplinato non può portare, come richiesto dall’appellante nel caso sottoposto al Consiglio di Stato, alla possibilità di modificare la documentazione, e in particolare alla modifica soggettiva del raggruppamento o la rinuncia da parte dei componenti del raggruppamento al progetto per il finanziamento regionale.

Con riferimento all’ampiezza del soccorso istruttorio, il Consiglio di Stato richiama la proprio giurisprudenza, che ha chiarito che  “le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio” (Consiglio di Stato Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5698).

Regolarizzazione e integrazione documentale nelle procedure comparative

In particolare, nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990 non può essere invocato, si legge nella sentenza, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.

Con riferimento specificamente ai contributi pubblici, l’orientamento del Consiglio di Stato è consolidato nel ritenere che i requisiti soggettivi dei partecipanti non possano essere modificati con il ricorso al soccorso istruttorio.

Per quanto riguarda la questione della modifica delle quote di partecipazione, la sentenza si richiama ai principi in materia di appalti pubblici, dove si è detto che “la mancanza dei requisiti di partecipazione non è sanabile in sede di soccorso istruttorio attraverso una modificazione delle quote di partecipazione al sub-raggruppamento, trattandosi di vizi inficianti l’offerta nel suo complesso, di cui ciascuno autonomamente sufficiente a invalidare l’offerta medesima” ( Consiglio di Stato Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5919).

L’inapplicabilità del preavviso di rigetto nelle procedure per la concessione di finanziamenti pubblici

Infine il Consiglio di Stato chiarisce che in una procedura per la concessione  di finanziamenti pubblici, non si applica mai la regola del prevvisoai sensi  dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

Infatti le disposizioni relative al preavviso di rigetto non si applicano alle procedure concorsuali, disposizione che deve essere riferita a tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l’instaurazione del contraddittorio con la Pubblica Amministrazione risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura.

Redazione

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