Decreto Sblocca Cantieri in Parlamento per la conversione in Legge: la Relazione del Governo

Il Decreto Legge 32/2019 “Sblocca Cantieri” è stato presentato alle Camere per la procedura per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro il 17 giugno 2019.

Relazione di accompagnamento sul DL 32/2019

Relazione tecnica sul DL 32/2019

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, G.U. n. 92 del 18 aprile 2019 , è stato presentato alle camere scadenza il 17 giugno 2019, con allegate la Relazione di accompagnamento e la Relazione tecnica.

Il testo ha assunto il numero S.1248 degli atti del Senato ed è stato assegnato alle commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 19 aprile 2019.

Di seguito si riporta la Relazione del Governo di accompagnamento al DDL di conversione.

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RELAZIONE

Onorevoli Senatori. – Si illustrano di seguito gli articoli del decreto-legge di cui il presente disegno di legge chiede la conversione in legge.

Capo I – Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana

L’articolo 1 apporta modificazioni al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali modifiche sono volte in parte a semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti, recependo alcune indicazioni pervenute dagli stakeholder che operano nell’ambito dei contratti pubblici, che hanno partecipato alla consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in parte a consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 « Non conformità dell’ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici ».
Di seguito vengono dettagliatamente illustrate le suddette modifiche.

1) All’articolo 23 del codice sono modificati i commi 3, 3-bis, 5 e 6 e sono introdotti i commi 11-bis e 11-ter.

La modifica al comma 3 è di coordinamento con l’introduzione del comma 27-octies all’articolo 216 del codice. Le modifiche al comma 3-bis, nell’ottica di una maggiore semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti, prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria ad esclusione degli interventi di rinnovo o di sostituzione di parti strutturali delle opere o gli impianti possono essere affidati sulla base del progetto definitivo. In particolare il comma 3-bis è in continuità con la previgente normativa (articolo 105 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) ancora in vigore ai sensi dell’articolo 216, comma 4, terzo, quarto e quinto periodo, del codice. Di conseguenza, vengono abrogati i suddetti periodi dell’articolo 216, comma 4, del codice. Con la modifica al comma 5 si provvede a proporre una definizione più chiara e dettagliata del progetto di fattibilità tecnica ed economica come richiesto anche dalle regioni.

La modifica del comma 6 è tesa a coordinare l’articolo 23 del codice con il decreto legislativo n. 152 del 2006 e, specificatamente, con i contenuti degli allegati alla parte II del citato decreto legislativo, modificati con decreto legislativo n. 104 del 2017 (in particolare l’Allegato IV-bis « Contenuti dello Studio preliminare ambientale » e l’Allegato VII « Contenuti dello studio di impatto ambientale »).

La previsione del nuovo comma 11-bis è tesa a ripristinare, a regime, la previsione dell’articolo 92, comma 7-bis, del previgente codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 che prevedeva, tra le spese tecniche nel quadro economico di ciascun intervento anche « le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento ». Detta previsione è necessaria per consentire alle amministrazioni di far fronte alle varie attività connesse a ciascun intervento. Ad oggi, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, relativo alla progettazione, è ancora possibile il riconoscimento delle voci di spesa sopra richiamate in virtù dell’articolo 216, comma 4, primo periodo, del codice che fa salva l’applicazione degli articoli da 14 a 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e gli allegati ivi richiamati. Analogamente, con la previsione del nuovo comma 11-ter dell’articolo 23 del codice si intende riconoscere ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nel caso di svolgimento di attività degli stessi a favore dell’Agenzia del demanio, le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2) All’articolo 24, vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 7.

La modifica al comma 2 è tesa a coordinare la disposizione con l’introduzione del comma 27-octies all’articolo 216. La modifica al comma 7 è finalizzata ad allineare alle disposizioni europee la disciplina della partecipazione alle procedure di gara nelle concessioni di lavori pubblici dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara. Al riguardo, la Commissione europea – Direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI (DG GROW), con parere del 6 marzo 2019, nell’evidenziare che il divieto assoluto sancito dall’articolo 24, comma 7, del codice italiano è incompatibile con l’articolo 41 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, (direttiva appalti pubblici) e con l’articolo 3 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, (direttiva concessioni), ritiene che i concessionari uscenti, che hanno predisposto la progettazione da porre a base di gara, devono poter partecipare alla procedura di gara per l’affidamento delle concessioni, purché l’amministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.

3) All’articolo 29, al comma 1 vengono soppressi il secondo, il terzo e il quarto periodo.

La modifica è tesa coordinare le disposizioni del medesimo articolo con la soppressione del cosiddetto rito super accelerato di cui al comma 4 dell’articolo che qui si illustra.

4) All’articolo 31, vengono apportate modificazioni al comma 5.

La modifica è tesa coordinare la disposizione con l’introduzione del comma 27-octies all’articolo 216.

5) All’articolo 35, vengono apportate modificazioni ai commi 9, 10 e 18.

Le proposte sono tese a risolvere la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 notificata il 25 gennaio 2019, chiarendo che quando un’opera o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, il valore è computato stimando la totalità di tali lotti, eliminando il termine « contemporaneamente » che limitava la portata della disposizione. La modifica del comma 18 è tesa a favorire le imprese estendendo l’ambito di applicazione dell’anticipazione da corrispondere all’appaltatore anche ai servizi e alle forniture.

6) All’articolo 36, vengono apportate modificazioni ai commi 2, 5, 6-bis e 7 e vengono aggiunti i commi 6-ter, 6-quater e 9-bis.

La modifica al comma 2, lettera b), nell’ottica di semplificazione, innalza da 150.000 a 200.000 euro l’importo per affidamenti di lavori mediante procedura negoziata e riduce il numero degli operatori economici da consultare portandolo da dieci a tre. Viene inoltre soppressa la lettera c). Sempre al comma 2 è modificata la lettera d) in modo da prevedere che gli affidamenti da 200.000 euro fino alla soglia devono avvenire mediante ricorso alle procedure aperte, con obbligo dell’esclusione obbligatoria degli offerenti che abbiano presentato offerte anomale.

La modifica del comma 5, nell’ottica della semplificazione e nel rispetto dell’articolo 56 della direttiva 2014/24/UE, in analogia a quanto già avviene nei settori speciali, prevede, per i contratti sotto soglia, la possibilità per la stazione appaltante di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all’articolo 80, garantendo, al contempo, che detta verifica sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto possa essere aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 80 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dalla medesima stazione appaltante. La sostituzione del comma 6-bis e l’introduzione del comma 6-ter, in tema di documento di gara unico europeo (DGUE), sono tese ad introdurre semplificazioni per i contratti sotto soglia nei sistemi e nelle procedure che prevedono una preliminare fase di ammissione/abilitazione, come nel caso del mercato elettronico. Con il comma 6-quater si disciplina il sistema dinamico di acquisizione, nel rispetto della normativa europea e nazionale, posto che il DGUE afferisce tipicamente alla fase del confronto competitivo e non anche alla preliminare fase di ammissione/abilitazione.

La modifica al comma 7 è tesa ad allineare le disposizioni dell’articolo con le previsioni del nuovo comma 27-octies all’articolo 216.

L’introduzione del comma 9-bis, nell’ottica della semplificazione, consente alle stazioni appaltanti, per i contratti sotto soglia, di procedere all’aggiudicazione, di norma, sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

7) All’articolo 37 è stato modificato il comma 4 per favorire gli affidamenti dei comuni non capoluogo di provincia.

8) All’articolo 47, vengono apportate modificazioni al comma 2 e viene aggiunto il comma 2-bis.

La modifica del comma 2 è tesa a chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l’operatività e sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale, mentre l’introduzione del comma 2-bis detta disposizioni concernenti i consorzi stabili di servizi e forniture, in continuità con il passato, di fatto colmando, a regime, un vuoto normativo per tali settori.

9) All’articolo 59, vengono apportate modificazioni al comma 1-bis e viene inserito il comma 1-quater.

Le modifiche concernenti l’articolo 59 del codice, in tema di appalto congiunto di progettazione ed esecuzione sono tese a chiarire detta disciplina con riferimento ai requisiti che deve possedere l’operatore economico (modifica del comma 1-bis), assicurando inoltre certezza dei pagamenti per il progettista che collabora (indicato o raggruppato) con l’appaltatore attraverso la previsione dell’obbligo (indicato nei documenti di gara) del pagamento diretto del progettista (inserimento del comma 1-quater).

10) All’articolo 76, viene inserito il comma 2-bis.

La modifica si riferisce all’articolo 76 del codice e concerne la disciplina dell’informazione dei candidati e degli offerenti e stabilisce le procedure che devono adottare le amministrazioni aggiudicatrici per l’avviso ai candidati e ai concorrenti in caso di esclusione e di ammissione dalla procedura di gara. Tale disposizione si rende necessaria a seguito dell’intervento normativo sull’articolo 29.

11) All’articolo 77, viene inserito il comma 3-bis.

La modifica si riferisce all’articolo 77 del codice e concerne la disciplina dell’Albo nazionale dei componenti delle commissione giudicatrici. Detta proposta, in linea con quanto segnalato dall’ANAC nell’atto di segnalazione n. 1 del 9 gennaio 2019, consente alle stazioni appaltanti di procedere alla nomina dei commissari in caso di mancata o insufficiente implementazione delle singole sottosezioni del citato Albo, di fatto risolvendo le attuali criticità operative.

12) All’articolo 80, vengono apportate modificazioni ai commi 1, 2, 3, 4, 5 ed è sostituito il comma 10.

Le modifiche riguardano i motivi di esclusione. Le modifiche dei commi 1 e 5, riferite ai subappaltatori, sono necessarie per coordinare la norma con le nuove disposizioni di cui all’articolo 105 del codice e sono tese altresì a risolvere la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273.

Con la modifica del comma 2 si effettua un coordinamento con le norme del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Con la modifica al comma 3 si procede ad allineare le disposizioni del codice con quelle previste nel suddetto codice antimafia in materia di controlli su società con meno di quattro soci.

La modifica del comma 4 mira a risolvere la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273.

La modifica al comma 5 è conseguente alla soppressione dell’indicazione della terna in sede di offerta in caso di subappalto.

La modifica del comma 10 è volta a chiarire le disposizioni relative ai controlli che si operano nelle procedure di gara in presenza di sentenze penali di condanna definitiva che non fissa la durata della pena accessoria.

13) All’articolo 83, vengono apportate modificazioni al comma 2.

La modifica è necessaria per coordinare la disposizione con l’introduzione del comma 27-octies all’articolo 216.

14) All’articolo 84, vengono apportate modificazioni ai commi 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 11.

Le modifiche si riferiscono alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Con la proposta di modifica del comma 1 si introduce nel codice, in continuità con il passato e in accordo con la giurisprudenza, il principio di indipendenza di giudizio e di imparzialità quale principio generale vincolante, per l’esercizio dell’attività di attestazione, necessario per la tenuta medesima del sistema di qualificazione. L’introduzione di detta disposizione si rende necessaria anche per prevenire probabili contenziosi.

La modifica apportata al comma 4 interviene sul sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, stabilendo che per i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro che attestano il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecniche e professionali indicati tra i criteri di selezione, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione e non più di dieci anni, ciò al fine di tenere in debito conto la crisi economica che ha determinato l’impossibilità di alcune imprese di attestare lavori negli ultimi dieci anni per gli importi previsti a legislazione vigente.

Le proposte di modifica dei restanti commi sono di coordinamento con l’introduzione del comma 27-octies all’articolo 216.

15) All’articolo 86, vengono apportate modificazioni al comma 5-bis.

Tale modifica è di coordinamento con l’introduzione del comma 27-octies all’articolo 216.

16) All’articolo 89, vengono apportate modificazioni al comma 11.

La modifica è tesa a coordinare la disposizione con l’introduzione del comma 27-octies all’articolo 216.

17) All’articolo 95, vengono apportate modificazioni ai commi 3, 4, 10-bis e 15.

Le modifiche ai commi 3 e 4, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione, sono necessarie per coordinare l’articolo 95 con l’articolo 36 a seguito dell’introduzione nel medesimo del nuovo comma 9-bis. Il comma 15 è sostituito prevedendo che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. La modifica al comma 10-bis è tesa maggiormente a garantire la discrezionalità della stazione appaltante ai fini della determinazione dei punteggi, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, in base alle caratteristiche e peculiarità di ogni singolo appalto, sopprimendo il riferimento che stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

18) All’articolo 97, vengono apportate modificazioni ai commi 2, 3, 3-bis e 8.

In particolare la modifica è tesa a risolvere le problematiche segnalate da vari stakeholders concernenti il calcolo della soglia di anomalia. Infatti il meccanismo della determinazione della soglia di anomalia, basato sul sorteggio tra cinque metodi alternativi, è risultato nella prassi alquanto farraginoso. Peraltro la proposta è volta a prevenire il contenzioso laddove un’offerta di operatore economico, a seconda della scelta casuale di uno degli attuali cinque metodi, potrebbe risultare vincitrice o addirittura anomala. Pertanto, nell’ottica di continuare a garantire l’imprevedibilità della soglia di anomalia in chiave « antiturbativa », consentendo, al contempo, un maggior livello di snellezza procedurale ed un maggior contenimento dei ribassi, la proposta « riduce » i sistemi di calcolo della soglia ad uno solo, nell’ambito del quale si introducono alcune variabili individuate dopo l’apertura di tutte le offerte. Infine, al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, si prevede la possibilità di emanare, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un decreto per la rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia.

Le modifiche al comma 3, in analogia a quanto previsto relativamente all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, introducono, nell’ottica della semplificazione, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una deroga in merito all’effettuazione del calcolo della soglia di anomalia, in presenza di massimo due offerte, ferma restando la facoltà, in capo alle stazioni appaltanti, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Inoltre si provvede a modificare il comma 3-bis per coordinarlo con le modifiche apportate all’articolo. Infine si prevede, attraverso una modifica del comma 8, una deroga all’esclusione automatica per gli appalti sotto soglia aventi carattere transfrontaliero: essa è tesa a risolvere la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273. Inoltre, sempre al comma 8, la modifica interviene sulla materia riguardante le offerte anomale basse e stabilisce che la stazione appaltante prevede nel bando, non più come facoltà, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

19) All’articolo 102, vengono apportate modificazioni al comma 8.

La modifica è necessaria per coordinare la disposizione con l’introduzione del comma 27-octies all’articolo 216.

20) All’articolo 105, vengono apportate modificazioni ai commi 2, 4 e 13 ed è abrogato il comma 6.

Le modifiche apportate al comma 2 sono relative al subappalto nell’ambito dei contratti di appalto e stabilisce che il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Le modifiche al commi 4 e l’abrogazione del comma 6 sono tese a risolvere parte della procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 eliminando l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo), atteso che, in ogni caso, le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori sono effettuate in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante da parte dell’appaltatore; si è proceduto, di conseguenza, ad effettuare un coordinamento tra le norme. Le modifiche al comma 13 sono volte a favorire il pagamento diretto dei subappaltatori.

21) All’articolo 111, vengono apportate modificazioni ai commi 1 e 2.

Le modifiche sono tese a coordinare la disposizione con l’introduzione del comma 27-octies all’articolo 216.

22) All’articolo 113, vengono apportate modificazioni al comma 2.

Le modifiche mirano a incentivare alcune attività, espletate all’interno dell’amministrazione, connotate da un maggiore impegno e responsabilità.

23) All’articolo 133, vengono apportate modificazioni al comma 8.

Le modifiche, riguardanti l’inversione dell’ordine procedimentale delle attuali fasi di gara, introducono disposizioni atte a garantire maggiormente l’imparzialità e la trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 80 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante, coordinando la disposizione con l’analoga norma introdotta all’articolo 36, comma 5.

24) All’articolo 146, vengono apportate modificazioni al comma 4.

La modifica è necessaria per coordinare la disposizione con l’introduzione del comma 27-octies all’articolo 216.

25) All’articolo 174, vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 3.

Le modifiche si riferiscono all’articolo 174 del codice nell’ambito dei contratti di concessione. Dette modifiche sono tese a risolvere parte della procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273, eliminando l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo), atteso che, in ogni caso, le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori sono effettuate in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante da parte dell’appaltatore; si è proceduto, di conseguenza, ad effettuare un coordinamento tra le norme. Esse si pongono in linea con quelle operate all’articolo 105.

26) All’articolo 177, vengono apportate modificazioni al comma 2.

La modifica è volta a prorogare il termine entro il quale le concessionarie già in essere si devono adeguare agli adempimenti previsti dal comma 1 dell’articolo 177.

27) All’articolo 183 è aggiunto un nuovo comma 17-bis volto a favorire la presentazione di proposte riguardanti misure di partenariato pubblico-privato da parte delle società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d’investimento immobiliare e degli istituti nazionali di promozione disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015.

28) All’articolo 196, vengono soppressi i commi 3 e 4.

Le modifiche sono tese a semplificare ed accelerare le procedure in materia di contraente generale eliminando l’istituzione di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore.

29) All’articolo 197, vengono apportate modificazioni ai commi 1 e 4 e viene abrogato il comma 3.

30) All’articolo 199, vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 4.

Le modifiche concernenti gli articoli 197 e 199 del codice sono tese, in continuità con l’attività già svolta, a mantenere in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’istituzione e la gestione del Sistema di qualificazione del contraente generale. Di conseguenza si è effettuato un coordinamento tra le disposizioni.

31) All’articolo 215, si apporta una modifica al comma 5 finalizzata a rendere più veloce il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, modificando il termine previsto di novanta giorni in sessanta giorni.

32) All’articolo 216, vengono apportate modificazioni ai commi 4, 4-bis, 14, 27-bis e 27-sexies e sono introdotti i commi 1-ter e 27-octies.

Le modifiche si riferiscono al regime transitorio. In particolare l’introduzione del comma 1-ter è volta a semplificare le procedure di approvazione dei progetti che devono essere approvati dal CIPE, prevedendo che in caso di varianti esse possano essere approvate dal soggetto aggiudicatore. La disposizione stabilisce, in particolare, che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, qualora non superino il 50 per cento il valore del progetto approvato, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore.

La modifica del comma 4 è necessaria a seguito della novella di cui all’articolo 23 del codice in materia di progettazione. La modifica al comma 4-bis è volta a prevedere la reintroduzione dell’appalto integrato per un periodo temporaneo prevedendo che il divieto di appalto integrato non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti. Le modifiche dei commi 14 e 27-bis sono di coordinamento con l’introduzione del comma 27-octies. La modifica al comma 27-sexies è tesa a sbloccare l’iter di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di concessioni autostradali già scadute o di prossima scadenza e quindi a consentire l’immediato sblocco degli investimenti, onde procedere anche agli urgenti interventi di messa in sicurezza sulle tratte autostradali. L’introduzione del comma 27-octies prevede l’adozione di un unico regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti disponendo che i decreti attuativi del codice, indicati nel medesimo comma, fino ad ora emanati, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

La disposizione contenuta al comma 2 dell’articolo del decreto-legge che si illustra apporta modificazioni all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, abrogando il comma 912. La modifica è necessaria quale coordinamento con le modifiche effettuate all’articolo 36, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

Con il comma 3 si introduce una norma transitoria riguardante l’applicazione delle disposizioni introdotte nel codice dei contratti pubblici, unitamente all’abrogazione relativa all’articolo 1, comma 912, della citata legge n. 145 del 2018, dal presente decreto, al fine di assicurare l’effettivo coordinamento tra la previgente e la nuova disciplina.

La disposizione al comma 4 apporta modificazioni all’articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e specificamente abroga i commi 2-bis e 6-bis, e apporta modificazioni ai commi 5, 7, 9 e 11.

La disposizione è volta a sopprimere il cosiddetto rito super accelerato che attualmente pende in Corte costituzionale e che è risultata, anche a seguito della consultazione pubblica effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una norma che rischia di comprimere il diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione, prevedendo ulteriori oneri in capo alle imprese e che di fatto non sembra aver raggiunto il risultato di accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

La norma al comma 5 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge.

L’articolo 2 reca disposizioni relative alle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa.

La norma al comma 1 apporta modificazioni all’articolo 110 del codice dei contratti pubblici e al comma 4 al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le disposizioni sono volte da una parte a eliminare i gravi problemi di coordinamento esistenti tra l’articolo 110 del codice dei contratti pubblici vigente e la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; dall’altra a rafforzare la ratio, presente nel codice dei contratti pubblici e nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di favor verso l’impresa momentaneamente in difficoltà tenendo pur sempre presente la tutela degli interessi dell’Amministrazione. La norma si pone quale disciplina transitoria sino all’entrata in vigore il 15 agosto 2020 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

L’articolo 3 reca disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

Al fine di semplificare e velocizzare la realizzazione di interventi edilizi, l’articolo reca una serie di novelle al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si novella l’articolo 65 recante norme sulla denuncia dei lavori di realizzazione, nonché le norme relative alle attività edilizie in zone sismiche, prevedendo l’introduzione nel testo unico di nuove disposizioni recanti, tra l’altro, una classificazione degli interventi quali « rilevanti », « di minore rilevanza » e « privi di rilevanza », con l’introduzione di un diverso regime autorizzatorio rispetto alla legislazione vigente.

Tali modifiche sono:

– al citato articolo 65 del testo unico, in materia di denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, il cui comma 1 viene sostituito prevedendo che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore (e non più di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, come previsto dalla norma vigente) prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, scomparendo la previsione che lo sportello provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

Il testo vigente del comma 1 prevede infatti che le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale;

– viene poi sostituito il comma 3 del medesimo articolo 65, prevedendo che alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell’opera – non più in triplice copia, come previsto dalla norma vigente – firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa – non più in triplice copia, come previsto dalla norma vigente – firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

L’attuale norma prevede siano allegati:

a) il progetto dell’opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione;

– inoltre è sostituito il comma 4 della norma, prevedendo che lo sportello unico rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito (anziché restituire una copia del progetto e della relazione con l’attestazione dell’avvenuto deposito);

– l’alinea del comma 6 è sostituito prevedendo che, ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando la documentazione prevista. La norma vigente prevede che tale deposito avvenga « a strutture ultimate »;

– è sostituito il comma 7 della norma prevedendo che, all’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. Il comma 7 vigente prevede invece che lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale;

– è sostituito il comma 8-bis, il quale prevede che agli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8;

– viene altresì novellato l’articolo 67 del medesimo testo unico, in materia di collaudo statico. Tale norma prevede che per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

– si novella l’articolo 93, in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, sostituendo i commi 3, 4 e 5, mutando la normativa in materia di presentazione di progetti di costruzione in zone sismiche ed in particolare prevedendo rispettivamente: al nuovo comma 3, che il contenuto minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche; al nuovo comma 4, che i progetti relativi ai lavori di cui all’articolo in esame siano accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica; al nuovo comma 5, che per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4 è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.

Le attuali disposizioni vigenti prevedono che il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture (comma 3). Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione (comma 4). La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari (comma 5).

L’articolo 3 del decreto-legge introduce nel testo unico in materia edilizia anche un nuovo articolo 94-bis, recante disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

La norma prevede che ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte II del testo unico (si tratta della parte relativa alla normativa tecnica per l’edilizia, il cui capo I riguarda disposizioni di carattere generale, il capo II la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e il capo IV i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi « rilevanti » nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di « minore rilevanza » nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), numero 2);

c) interventi « privi di rilevanza » nei riguardi della pubblica incolumità, quali quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Il comma 2 della nuova norma demanda, per i medesimi fini di cui al comma 1, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione di linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93 in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (che, si ricorda, è novellato dal medesimo articolo 3 del decreto-legge).
Si prevede che, nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possano comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

Il comma 3 dell’articolo 94-bis dispone che fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi « rilevanti » senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94.

L’articolo 94 del testo unico, in materia di autorizzazione per l’inizio dei lavori prevede che fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (comma 1). L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza (comma 2, come modificato dall’articolo 8-bis, comma 5, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Il comma 4 della nuova disposizione prevede che fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di « minore rilevanza » o « privi di rilevanza », venendo meno per questi l’obbligo generale previsto dall’articolo 94 del testo unico.

In base al comma 5, per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
Il comma 6 fa salve le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del testo unico (oggetto di novella da parte della proposta in esame).

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di commissari straordinari e interventi sostitutivi

Al comma 1 si prevede che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, disponga la nomina di uno o più Commissari straordinari. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, il comma 2 stabilisce che i Commissari straordinari (individuabili anche nell’ambito delle società a prevalente capitale pubblico), cui spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, l’autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli in materia ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

Il comma 3 prevede che, per l’esecuzione degli interventi di cui individuati ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Si stabilisce inoltre che, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedano alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Il comma 4 definisce le modalità con cui operano i Commissari straordinari, prevedendo il raccordo con la struttura di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e la trasmissione al Comitato interministeriale per la programmazione economica dei progetti approvati, del cronoprogramma dei lavori e del relativo stato di avanzamento. I Commissari segnalano altresì semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

Al comma 5 si prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, la struttura e il compenso da conferire ai Commissari straordinari per l’esecuzione delle attività. Inoltre, la disposizione stabilisce espressamente che gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e che tali compensi sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Infine si stabilisce che i commissari possono avvalersi di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni.

Al comma 6 si prevede la nomina di un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione siciliana al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della regione, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale siciliana, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è nominato il Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione siciliana di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018. Sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti le modalità, le tempistiche, la struttura e i poteri straordinari da conferire al commissario per l’esecuzione delle attività di cui al presente comma. In particolare l’esigenza rappresentata dalla Regione siciliana attiene ad interventi da praticare sulle strade provinciali, intercomunali e locali, riguardanti in larga parte attività di manutenzione straordinaria.

Al comma 7 si stabilisce che alla data di entrata in vigore del decreto si ritengono conclusi i programmi infrastrutturali « 6000 Campanili » e « Nuovi Progetti di Intervento », di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Il medesimo comma introduce un nuovo programma per i « Piccoli Comuni », il cui finanziamento è previsto mediante l’utilizzo delle somme non utilizzate relative ai suddetti programmi cessati. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sarà emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di ricognizione delle somme relative ai predetti programmi iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute. Le stesse dovranno essere versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2019, per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del nuovo Programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti.

L’esatta quantificazione delle somme, comprensiva di quelle iscritte in conto residui, con esclusione di quelle perenti, è rimessa al suddetto decreto ministeriale di ricognizione.

I commi da 8 a 12 disciplinano la realizzazione e il completamento delle opere di cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In particolare il comma 8 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all’articolo 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che individui:

a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all’avvio ovvero al completamento degli interventi di cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalità e delle tempistiche occorrenti per l’avvio o il completamento degli interventi stessi;

b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;

c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all’articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Al comma 9 si prevede che, nell’ambito degli interventi di cui al comma 8, la regione Campania provveda al completamento delle attività relative al « Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda », subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell’intervento. La regione Campania può affidare eventuali contenziosi all’Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 107, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Al comma 10 si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sia costituito apposito Comitato di vigilanza per l’attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce « Lioni-Grottaminarda », anche ai fini dell’individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell’opera. La costituzione ed il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 11, ai fini degli effetti finanziari derivanti dalle previsioni di cui ai commi 8 e 9, si prevede che le risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all’articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano riassegnate, ove necessario, alle amministrazioni titolari degli interventi.

Da ultimo, al comma 12, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, è specificato che per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 74, comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

L’ articolo 5 del decreto-legge reca disposizioni in materia di in materia di rigenerazione urbana.

L’intervento normativo, nell’ottica del perseguimento del miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della riduzione degli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e dell’accrescimento della competitività del Paese, nonché con lo scopo di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, si pone l’obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di ulteriormente snellire, semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi. Ciò, al fine di consentire la necessaria e urgente ripresa dell’attività edilizia, settore nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese, per superare le criticità dello stesso, anche secondo quanto segnalato dagli operatori del settore, in modo da favorire la crescita e l’occupazione, in un contesto europeo volto a rilanciare la domanda e a far rinascere la fiducia nell’economia nazionale ed europea anche rispetto agli operatori internazionali.

In particolare, la disposizione si pone, innanzitutto, l’obiettivo di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

A tal fine, sono introdotte modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, destinate a rendere di più immediato avvio la realizzazione degli interventi edilizi e a semplificare le procedure.

L’articolo 2-bis del predetto testo unico in materia edilizia, prevede che, ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Con la modifica introdotta attraverso il comma 1, lettera a), la richiamata disposizione viene resa obbligatoria (e non più facoltativa) e quindi maggiormente incisiva rispetto alle finalità prospettate.

Al predetto articolo 2-bis del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001 si aggiungono inoltre due nuovi commi 1-bis e 1-ter (comma 1, lettera b)). Si stabilisce che le disposizioni del comma 1 (come modificate ai sensi del comma 1, lettera a), dell’articolo in esame) sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio (nuovo comma 1-bis) e che in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito (nuovo comma 1-ter).

Capo II – Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell’area etnea

Il capo II disciplina gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Molise il 16 agosto 2018 e nell’area etnea il 26 dicembre 2018 e di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.

È disciplinata la governance per la ricostruzione, che prevede il coordinamento di Commissari straordinari all’uopo nominati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel capo sono contenute poi le norme sulla ricostruzione degli immobili pubblici e privati. Sono altresì disciplinate le regole specifiche per l’affidamento degli interventi sulle opere pubbliche e per l’attribuzione dei contributi finalizzati alla riparazione e ricostruzione dei beni privati, nonché le misure per il sostegno alle attività economiche ed alle imprese danneggiate dall’evento calamitoso e per la ripresa dello sviluppo economico nelle zone colpite, ivi comprese le misure in favore delle attività economiche operanti in tali zone e per sostenere gli enti locali interessati. Obiettivo principale delle presenti disposizioni è quello di determinare, per la popolazione colpita dai predetti eventi calamitosi, condizioni per l’immediata ripresa del territorio in conformità con quanto disciplinato in occasione degli ultimi eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale, come, ad esempio, le principali disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

All’articolo 6 è preliminarmente individuato l’ambito territoriale di operatività dei Commissari straordinari, che, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con proprio decreto, hanno l’obiettivo di concretizzare la corretta ricostruzione e il recupero culturale, sociale ed economico del territorio. In particolare, detti Commissari hanno il compito di assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione finalizzati alla riduzione del rischio sismico ed idrogeologico e alla tutela paesaggistica. A tal fine, programmano l’uso delle risorse finanziarie e adottano le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici. La durata delle predette gestioni straordinarie è stabilita fino alla data del 31 dicembre 2021.

All’articolo 7 vengono elencati, nello specifico, le funzioni e i poteri dei Commissari, che operano in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, rispettivamente con i Commissari delegati nominati ai sensi delle ordinanze di protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente capo con gli interventi relativi al superamento dei rispettivi stati di emergenza.

Oltre alle funzioni di direzione e coordinamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata ed al raccordo con gli organismi di protezione civile per le attività di rispettiva competenza, di fondamentale importanza è il compito, dei predetti Commissari, di operare, secondo criteri omogenei, ricognizioni complessive dei danni, al fine di definire la programmazione delle risorse nei limiti di quelle rispettivamente assegnate. I Commissari provvedono altresì, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i comuni interessati dall’evento sismico degli studi di microzonazione sismica di terzo livello, disciplinando la concessione di contributi ai comuni indicati all’allegato 2 del decreto.
L’articolo 8 prevede che, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sia istituito un fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici. Prevede inoltre che ai Commissari straordinari siano intestate apposite contabilità speciali su cui vengano assegnate le risorse stanziate e ripartite dal medesimo articolo.

L’articolo 9 disciplina la ricostruzione privata, demandando ai Commissari straordinari l’adozione di provvedimenti nei quali sono individuate le modalità dei diversi interventi di riparazione, di ripristino, di ricostruzione, di delocalizzazione e trasformazione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutte o danneggiate, in relazione al danno effettivamente subito. Inoltre sono analiticamente elencate le tipologie di danni in relazione ai quali si potrà fruire di contributi, ove sia documentata la sussistenza di nesso causale tra la distruzione o danneggiamento e l’evento sismico in rassegna. I contributi previsti sono quantificati fino al 100 per cento dei costi sostenuti dai richiedenti per gli immobili siti nei comuni dei territori colpiti dal sisma. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti del rispetto delle condizioni previste dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 10 contiene le regole specifiche sull’entità dei contributi che possono essere in concreto riconosciuti ai soggetti legittimati, sulla base dei parametri fissati dall’articolo 9, individuandone l’estensione in relazione al livello di danno subito dall’immobile e agli interventi conseguentemente necessari. Si precisa che il contributo deve intendersi al netto delle eventuali altre provvidenze pubbliche percepite dall’interessato per le medesime finalità.

Nell’articolo 11 sono dettate le prescrizioni tecniche generali per la ricostruzione, il ripristino, la delocalizzazione e la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dall’evento sismico e viene specificato, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, che le opere di miglioramento o di adeguamento sismico debbano conseguire il massimo livello di sicurezza, compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, nel rispetto della normativa di settore. Per quanto riguarda la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di « interesse strategico » di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico colpiti dal sisma, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme per le ricostruzioni. Quanto invece alla riparazione o al ripristino degli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, è specificato che l’intervento di miglioramento sismico debba conseguire il massimo livello di sicurezza, compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso.

L’articolo 12 disciplina le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, le cui domande sono presentate dagli interessati ai comuni di riferimento. Alla domanda devono essere allegate, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, la relazione tecnica asseverata a firma di un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici in parola, con eventuale scheda AeDES o ordinanza di sgombero, il progetto degli interventi proposti con l’indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie, nonché degli interventi di miglioramento sismico. All’esito della predetta istruttoria, il comune rilascia il titolo edilizio. Al termine della verifica i comuni trasmettono ai rispettivi Commissari straordinari la proposta di concessione del contributo e quest’ultimo definisce il procedimento e concede il contributo nella misura ritenuta congrua. Viene specificato che i contributi sono erogati sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione degli stessi, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo. Le strutture commissariali procedono altresì, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche territorialmente competente, a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi.

Con l’articolo 13 si disciplina la ricostruzione pubblica. Con provvedimenti del Commissario straordinario sono dettate disposizioni in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi da eseguire sulle varie tipologie di immobili pubblici o di uso pubblico, nonché sono predisposti appositi piani finalizzati ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. Sono altresì approntati piani di intervento sui beni culturali, sulla difesa del suolo, in relazione al dissesto idrogeologico. Gli interventi che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti vengono individuati con specifica motivazione commissariale in sede di approvazione dei piani e la realizzazione dei predetti interventi costituisce presupposto per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia e viene individuata la procedura da attuare in mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta anagrafe. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuate da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’articolo 77 del codice dei contratti pubblici. Viene altresì stabilito che gli enti territoriali delle regioni colpite, previa specifica intesa, provvedano all’espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà, mentre i Commissari provvedono alla diretta attuazione degli interventi pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico. Sulla base delle priorità stabilite dai Commissari ed in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori indicati all’articolo 14, oppure i comuni interessati, provvedono alla predisposizione ed all’invio dei progetti ai predetti Commissari. Tali soggetti possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più operatori economici di cui all’articolo 46 del citato codice dei contratti pubblici, esclusivamente in caso di indisponibilità al proprio interno di personale in possesso della necessaria professionalità e per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del predetto codice, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti. L’approvazione definitiva dei progetti definitivi e l’adozione del decreto di concessione sono adottati dai Commissari straordinari.

All’articolo 14 vengono indicati i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali, ossia la regione Molise e la Regione siciliana, il Ministero per i beni e le attività culturali ovvero la competente Soprintendenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Agenzia del demanio, i comuni, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture, le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, le province o città metropolitane.

L’articolo 15 dispone che, in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, possa essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati dai Commissari straordinari, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, come risultante dallo stato di famiglia alla data dei rispettivi eventi sismici. In ogni caso, per i beni mobili non registrati, può essere concesso solo un contributo forfettario.

Con l’articolo 16 viene prevista una disciplina volta a rendere più agevole ed immediata la verifica delle condizioni soggettive degli operatori economici selezionati dall’esecutore degli interventi su opere pubbliche. A tal fine i Commissari straordinari si avvalgono della Struttura e delle procedure di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dell’Anagrafe antimafia ivi prevista. In questo articolo vengono anche definite le fonti di finanziamento della struttura, suddivise tra la contabilità speciale del sisma dell’area etnea e quella del Commissario straordinario per il sisma del centro Italia.

L’articolo 17 disciplina l’affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici, a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali.

Determina altresì il contributo massimo, a carico dei rispettivi Commissari straordinari, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, stabilito nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, mentre per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. È demandata ad appositi provvedimenti dei Commissari straordinari l’individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo sopra indicato, nonché un eventuale contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento – di cui lo 0,5 per cento per l’analisi di risposta sismica locale da parte di progettisti geologi o ingegneri – al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, è demandata ad appositi provvedimenti dei Commissari straordinari la fissazione della soglia massima di assunzione di incarichi contemporanei. Al comma 4 viene stabilito che in riferimento alle opere pubbliche è demandata ad appositi provvedimenti dei Commissari straordinari la determinazione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi. È altresì disposto che l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci professionisti; inoltre è prevista l’applicazione del prezzo più basso, consentendo un’accelerazione nell’aggiudicazione di tali servizi, mediante il ricorso ad un meccanismo di valutazione delle offerte semplificato quale il criterio del prezzo più basso. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del codice dei contratti pubblici, si provvede con le risorse delle contabilità speciali di cui all’articolo 8 del decreto-legge.

L’articolo 18 prevede le modalità di individuazione e il trattamento economico del personale delle strutture commissariali. I Commissari straordinari, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, operano in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplinano l’articolazione interna della struttura di supporto. È definito, nel dettaglio, il trattamento economico da corrispondere al personale dirigenziale non generale e non dirigenziale in servizio presso le strutture, utilizzando come parametro di riferimento il trattamento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento al personale dirigenziale e non dirigenziale.
Per il funzionamento delle strutture è infine prevista la possibilità che i Commissari straordinari dispongano, con propri provvedimenti, la corresponsione di compensi per prestazioni accessorie rese dal personale dirigenziale e non dirigenziale ivi assegnato, anche in deroga alla normativa di settore vigente e nei limiti di spesa complessivi di euro 642.000 euro per l’anno 2019, di euro 700.000 euro per il 2020 e di euro 700.000 per il 2021, a valere sulle risorse presenti nelle contabilità speciali di cui all’articolo 8.

L’articolo 19 dispone la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, che risultino insediate da almeno dodici mesi antecedenti agli eventi sismici nei comuni di cui all’allegato 1 e che abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una significativa riduzione del fatturato annuo rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il limite complessivo degli oneri connessi a tali contributi è di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse disponibili di cui all’articolo 8. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei citati contributi e di riparto delle indicate risorse tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimenti dei Commissari straordinari, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L’articolo 20 disciplina la sospensione dei termini e l’esenzione da imposte in riferimento alla popolazione ed ai territori ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto. In particolare gli immobili inagibili non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non concorrono al calcolo dell’ISEE, fino alla loro ricostruzione e agibilità. Gli stessi fabbricati sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente alle date degli eventi sismici indicate nelle delibere di cui all’articolo 6, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all’anno di imposta 2020.

Sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all’esenzione di cui al secondo periodo.

Si prevede inoltre che le autorità di regolazione con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, possano prevedere, per i comuni di cui all’allegato 1, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia.

L’articolo prevede anche che i Commissari straordinari siano autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all’articolo 8, comma 2, un’apposita compensazione per garantire la continuità dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Capo III – Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017

Il capo III contiene le norme necessarie a rilanciare il processo della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2016 e 2017 nel Centro Italia e in Abruzzo 2009, disposizioni relative al sisma dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia del 2017, nonché altre norme relative al servizio nazionale di protezione civile.

Con l’articolo 21 si prevede la prosecuzione, anche per il 2019, dell’erogazione di un contributo al comune dell’Aquila, che ha la finalità di compensare le minori entrate e le maggiori uscite in conseguenza del sisma del 2009, per l’importo di 10 milioni di euro.

L’articolo prevede inoltre lo stanziamento, anche per il 2019, dell’importo di 500.000 euro, trasferiti all’ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, competente anche per gli interventi nei comuni fuori cratere ai sensi di quanto previsto all’articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine di garantire l’espletamento delle attività necessarie allo smaltimento delle pratiche relative ai comuni fuori cratere, la cui attività è in capo ai comuni capofila delle aree omogenee individuate.

All’articolo 22, il comma 1 modifica l’articolo 50 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, (struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali).

Alla lettera a) viene eliminato il limite massimo delle unità di personale da adibire alla predetta struttura commissariale, da individuare tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il tetto delle duecentoventicinque unità in dotazione.

Alla lettera b) sono previste le modalità con le quali il Commissario straordinario provvede agli oneri economici a proprio carico.

Alla lettera c) si subordina l’attribuzione degli incrementi stipendiali già riconosciuti ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, alla « previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari ».

Il comma 2 introduce delle modifiche all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, (disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile).

Alla lettera a) viene prevista la possibilità per i comuni interessati dagli eventi sismici di stipulare contratti a tempo parziale, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento del Commissario straordinario.

Alla lettera b) viene introdotta la possibilità per i comuni di rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale impegnato nella ricostruzione sino alla data del 31 dicembre 2019, fermo restando il rispetto del limite temporale previsto dalla normativa europea.

Alla lettera c) viene abrogato il comma 3-quinquies che fissa a trecentocinquanta il numero dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa che i comuni interessati dagli eventi sismici possono sottoscrivere ai sensi del comma 3-bis, nei limiti delle risorse assegnate con i provvedimenti del Commissario straordinario di cui al comma 3-quater ultimo periodo dello stesso decreto n. 189 del 2016.

Il comma 3 prevede che il personale in servizio alla data del 1° luglio 2018 presso i soppressi uffici territoriali per la ricostruzione e attualmente dipendenti del comune capofila, sono assegnati in via temporanea presso l’ufficio speciale per i comuni del cratere dell’Aquila.

Al comma 4 viene prevista la modifica del primo periodo dell’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’esito della quale la disposizione risulta così modificata: « Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva riduzione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti….. ».

L’articolo 23 introduce delle modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016 volte a semplificare e dare un forte impulso alle procedure relative alla ricostruzione pubblica nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ivi compresi gli agglomerati completamente distrutti la cui ricostruzione è sottratta all’iniziativa privata.

Il comma 1, lettera a), modificando il comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, introduce il criterio di aggiudicazione al minor prezzo per gli incarichi di progettazione, per i servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, consentendo un’accelerazione nell’aggiudicazione di tali servizi mediante il ricorso ad un meccanismo di valutazione delle offerte semplificato quale il criterio del prezzo più basso; inoltre si prevede che l’affidamento dei predetti incarichi avvenga mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

La lettera b) disciplina una speciale procedura semplificata per l’istruttoria delle pratiche relative agli immobili con danni lievi che viene delegata ai comuni che ne facciano richiesta.

La lettera c) prevede la soppressione dei commi 10 e 10-ter dell’articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, di modo che il proprietario che alieni il proprio diritto sull’immobile entro due anni dal completamento degli interventi realizzati con i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, non incorra nella dichiarazione di decadenza dalle provvidenze.

La lettera d) prevede che l’ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmetta al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

La lettera e) introduce la possibilità di finanziare l’analisi di risposta sismica locale nell’ambito del contributo riconosciuto e precisa che per evitare gli accentramenti nell’assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, il Commissario straordinario con proprio provvedimento fissa il numero e l’importo complessivo massimo degli incarichi assumibili dagli stessi.

L’articolo 24 alla lettera a) stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto i materiali nei quali si rinvengono, anche a seguito di ispezione visiva, tracce di amianto oltre i limiti previsti al punto 3.4 dell’allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, non possono essere trattati in deroga all’articolo 184 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come previsto dal comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, ma devono essere trattati secondo le indicazioni previste nel comma 11 dello stesso decreto-legge.

Alla lettera b) si riallinea la scadenza indicata al comma 13-ter dell’articolo 28, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 alle scadenze indicate all’articolo 1, comma 1131, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L’articolo 25 definisce le modalità di compensazione ai comuni del cratere di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 delle minori entrate derivanti dall’esenzione dell’imposta per occupazione suolo pubblico e imposta sulle insegne relative agli esercizi commerciali i cui i immobili sono stati dichiarati inagibili.

L’articolo 26 risponde all’urgente esigenza, manifestata dal territorio colpito dagli eventi calamitosi, di semplificare l’attuale procedura per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio privato, nell’ambito della cosiddetta « Fase 2 » (commi 422 e seguenti dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articoli 25 e 28 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) che risulta alquanto lunga e complessa, manifestando limiti sia con riferimento alla tempistica di erogazione che all’ammontare delle risorse rese disponibili. Di fatto l’attuale meccanismo, infatti, non consente un’immediata risposta e vanifica lo sforzo dello Stato, ricevendo i soggetti danneggiati il contributo a quasi due anni dall’evento, senza che, peraltro, sia garantita la disponibilità di tutte le risorse necessarie. Ciò compromette il ritorno alla normalità dei privati e delle micro, piccole e medie imprese, rendendo ancor più difficile la ripresa del tessuto socio-economico delle aree colpite da calamità. La proposta normativa in parola prevede, per far fronte ai danni occorsi alle attività economiche e produttive e al patrimonio privato, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell’articolo 25 del predetto codice, una modifica agli articoli 25 e 28 del medesimo. Le necessarie risorse finanziarie saranno previste dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui al novellato articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di protezione civile a carico del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all’articolo 44 del medesimo codice. Ciò consente l’utilizzo di risorse « cash » a fronte di risorse già attivate con il meccanismo del credito di imposta.

La norma, semplificando sensibilmente l’iter procedurale in rassegna, mantiene in capo ad una deliberazione del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri sulla base dei quali erogare detti contributi, come avviene con la vigente normativa.

La presente disposizione, non abrogando espressamente l’articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della citata legge n. 208 del 2015, mantiene tale procedura, fino ad esaurimento delle risorse previste dal comma 423 del predetto articolo 1 per il ristoro dei danni subiti a causa di calamità naturali pregresse o non coperte dalla disposizione in rassegna, quali, a titolo esemplificativo, i danni alle imprese agricole finora non ristorate per insufficienza di fondi ed in attesa della conclusione della procedura di notifica o di comunicazione in esenzione alla Commissione europea o anche per concludere le procedure già disciplinate con la delibera del 6 settembre 2018 ma non ancora completate, relative ai contributi per i privati e le attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel periodo da ottobre 2015 al dicembre 2017. Inoltre la procedura indicata con i citati commi è più agevole per le imprese agricole, atteso che sconta comunque tempistiche più lente derivanti dalla necessità di armonizzare la disciplina emergenziale con le procedure di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 concernenti il fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali. Occorre, infatti, verificare congiuntamente con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che non si determinino sovrapposizioni contributive. A tal riguardo, si specifica che l’inserimento del ristoro per le imprese agricole anche nell’ambito della procedura di cui ai commi 422 e seguenti della legge n. 208 del 2015, deriva da un successivo intervento normativo nel corso della conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (articolo 46-bis, comma 1). La novella derivava dalla constatazione che le risorse di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 risultano infatti annualmente del tutto insufficienti a coprire i fabbisogni dei danni occorsi alle imprese agricole in conseguenza di calamità naturali.

La sostenibilità della disposizione, in un’ottica di congruità prospettica del FEN, deriva anche dall’ipotesi di mantenimento della disponibilità delle risorse di cui ai citati commi 422 e seguenti per le imprese agricole, finora non ristorate, determinando, in tal modo, una sostanziale parità di trattamento tra imprese agricole e altre attività economiche e produttive che vedono ristorati i danni ciascuna con le procedure più appropriate alla propria situazione specifica.
Al comma 2 si prevede che il Commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, individui con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate ad altra finalità e comunque nel limite di 7 milioni di euro.

L’articolo 27 assicura fino al 31 dicembre 2020 il mantenimento del necessario presidio della zona rossa dell’isola d’Ischia, colpita dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. In passato il presidio era supportato da un’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile che ha cessato di avere effetto il 21 febbraio 2019. Attualmente il servizio è espletato grazie ad un’ordinanza contingibile ed urgente del prefetto di Napoli, che ha previsto l’utilizzo di 15 unità di personale militare. Tale decreto prefettizio ha vigenza fino al 26 marzo 2019. Con questo articolo viene incrementato di 15 unità il contingente previsto dall’articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare al presidio alla zona rossa. Rispetto al precedente presidio, potrà essere effettuato con un numero ridotto di unità, grazie all’adozione di un nuovo modello di sorveglianza dinamica. La copertura è a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell’isola di Ischia.

L’articolo 28 prevede l’istituzione di un’innovativa piattaforma denominata « IT-Alert », con la quale, attraverso la tecnologia CBS (cell broadcast service), si potranno inviare brevi messaggi di testo a tutti i dispositivi cellulari presenti in una determinata area geografica, garantendo un servizio di comunicazione in emergenza tempestivo ed efficace in analogia a quanto avviene in altri Paesi europei ed extraeuropei. A tale scopo vengono apportate puntuali, specifiche, modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, con oneri a valere sulle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità.

Così come previsto dall’articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con la piattaforma si completa il sistema di allertamento nazionale già realizzato, a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, dal Dipartimento della protezione civile, che avrà quindi l’onere di definire le procedure per la gestione e l’attivazione del sistema ed i contenuti dei messaggi nei diversi casi.

Sulla base delle prescrizioni dell’articolo 31, comma 2, del citato codice della protezione civile, la piattaforma sarà comunque trasversale a tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile, così come specificate al comma 1 dell’articolo 3 del predetto codice.

Pertanto si prevede che alla piattaforma, nella sua evoluzione futura, possano accedere anche le autorità territoriali di protezione civile per veicolare messaggi di allertamento e informazioni per gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 7 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché altre autorità incaricate di assicurare la sicurezza dei cittadini. A tal fine si sta operando con l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) per consentire la piena interoperabilità della piattaforma.

Essendo necessario, per il funzionamento della piattaforma, l’uso coordinato delle reti di telefonia mobile, è previsto il coinvolgimento degli operatori nazionali che, a seguito delle modifiche apportate al codice delle comunicazioni elettroniche, avranno l’onere di ammodernare le reti e la responsabilità di garantire l’operatività dell’invio dei messaggi di allertamento.

Per quanto riguarda il comma 5 dell’articolo in esame, la disposizione si rende necessaria al fine di individuare l’ambito applicativo del comma 1044 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone a partire dal 1° giugno 2019, l’obbligo di integrare negli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Detta definizione chiarisce dubbi interpretativi che rischierebbero di provocare effetti negativi nel settore in Italia, in particolare nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, da recepire entro il 21 dicembre 2020. Infatti l’articolo 113 della citata direttiva fornisce indicazioni dettagliate e più restrittive circa l’ambito di applicazione, escludendo espressamente le apparecchiature utilizzate da radioamatori, i dispositivi di telefonia mobile (quali ad esempio gli smartphone) ed i prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, con indicazione per gli Stati membri di limitare l’impatto per i ricevitori di modesto valore. Per cui, nel periodo intercorrente tra il 1° giugno 2019 – data di implementazione della normativa nazionale – e, al più tardi, il 21 dicembre 2020 – data ultima di recepimento della direttiva, l’interpretazione letterale della legge n. 205 del 2017 determinerebbe un ambito applicativo ampio, ma temporaneo.

Successivamente al recepimento, infatti, l’obbligo di integrare nei ricevitori un sintonizzatore per la radiodiffusione digitale sarebbe espressamente escluso per i prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, quali gli smartphone e le apparecchiature utilizzate da radioamatori e dovrebbe comunque avere un limitato impatto per i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, fermo restando l’inserimento in tutte le autoradio. La direttiva individua espressamente alcuni casi di esclusione, per cui la presente proposta di norma evita turbative al mercato, estromettendo già dal 1° giugno 2019 dette apparecchiature dall’applicazione della norma nazionale. Con il recepimento della direttiva sarà poi effettuata la valutazione tecnica, economica e del mercato atta a individuare quali possano essere gli apparecchi di modesto valore e come limitare l’impatto sui suddetti prodotti.

L’articolo 29 prevede le coperture finanziarie del decreto.

L’articolo 30, infine, prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché la clausola di presentazione alle Camere per la conversione in legge.

Redazione

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