Il Decreto Legge n. 32/2019 modifica l’art. 36 del Codice Appalti sui contratti sotto le soglie comunitarie, nell’ottica di una complessiva semplificazione delle procedure per gli appalti e gli affidamenti di valore più basso.
Aggiornamento: le modifiche in materia di appalti sotto-soglia dopo la legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri
Le modifiche apportate con lo Sblocca Cantieri sono in continuità con il percorso di semplificazione degli appalti portato avanti dal Governo M5S-Lega, in particolare con la legge di bilancio 2018 che ha previsto semplificazioni per gli appalti di minore entità, ma con riferimento ai soli appalti di lavori e limitatamente al 2019.
Con il DL 32/2019 tali modifiche assumono portata più ampia, riguardando anche servizi e forniture, ma soprattutto hanno carattere permanente.
Le modifiche per gli appalti tra i 40 mila e le soglie comunitarie e l’ampliamento della procedura negoziata
Le novità del Decreto riguardano gli affidamenti di importo tra i 40 mila euro e i 200 mila euro per i lavori, e tra i 40 mila euro e le soglie di cui all’art 35 per servizi e forniture (ordinariamente 221 mila euro).
Sotto le predette soglie, lo Sblocca Cantieri prevede che l’affidamento avvenga mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, mentre per i servizi e le forniture occorre consultare almeno cinque operatori economici.
Rimane la regola per cui gli operatori da consultare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. La specificazione di tali principi, che fino ad adesso era compito delle Linee Guida ANAC, diventerà oggetto del Regolamento Unico Appalti.
I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione.
Se per i lavori fino ai 200 mila euro è possibile la procedura negoziata a inviti, è previsto che per i lavori sopra i 200 mila ma sotto il milione di euro diventi obbligatorio il ricorso alla procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice.
Va tenuto presente che gli appalti di lavori tra i 200 mila e la soglia comunitaria vi è l’esclusione automatica per anomalia (salvo il caso delle offerte ammesse inferiori a dieci)
Il ritorno criterio del minor prezzo come regola generale
Il nuovo comma 9 bis dell’art. 36 prevede che il criterio del minor prezzo sia la regola per gli appalti sotto soglia.
Si legge che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al suddetto articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Pertanto il criterio del minor prezzo diventa la regola, e quello dell’OEPV l’eccezione da motivare.
Sono fatti salvi i casi di cui all’art. 95 comma 3, dove rimane la regola dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si tratta dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera.
Inoltre vi sono i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
Infine i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Quest’ultima eccezione è stata introdotta proprio dallo Sblocca Cantieri
La possibile inversione dell’ordine tra apertura delle offerte e controllo dei requisiti
Altra novità rilevante è la possibile inversione tra apertura delle offerte e verifica dei requisiti.
L’inversione dell’ordine di apertura delle buste deve essere espressamente previsto dalla lex specialis
Il nuovo comma 6 dell’art. 36 prevede che le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.
Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verifica i requisiti solo al migliore offerente, oltre che a campione sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara.
Gli appalti sotto i 40 mila euro: rimane l’affidamento diretto
Per quanto riguarda gli appalti sotto i 40 mila euro il DL non cambia nulla.
Rimane la regola del Comma 2, lett. a) dell’art. 36, per cui per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile ricorrere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta.
Gli appalti sotto soglia tra le linee guida ANAC e il Regolamento Unico
In materia di appalti sotto soglia hanno assunto importanza rilevante le Linee Guida ANAC n. 4, con portata vincolante per le stazioni appaltanti.
Il problema è che tali Linee Guida, che erano già state superate dalla legge di bilancio 2018, sono state rese ulteriormente obsolete dalle novità dello Sblocca Cantieri.
A peggiorare le cose, non è nemmeno chiaro se le Linee Guida verranno aggiornate, visto che teoricamente saranno sostituite dal Regolamento Unico Appalti entro 180 giorni dall’approvazione del Decreto Sblocca Cantieri.
In ogni caso, una volta approvato, sarà il Regolamento Appalti a disciplinare nel dettaglio le procedure sotto soglia, con particolare riferimento al principio di rotazione, alle indagini di mercato, alla gestione degli elenchi e alle verifiche sull’affidatario.
Si legge nell’art. 36 Codice Appalti aggiornato che “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”
L’art. 36 del Codice Appalti sui contratti sotto soglia alla luce delle modifiche del DL 32/2019
Di seguito si riporta il testo coordinato dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 come modificato dallo Sblocca Cantieri
36 – Contratti sotto soglia
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.
3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.
7. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC di cui all’articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all’articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.