D.D.L. Delega di riforma appalti, la Relazione di accompagnamento

La Relazione introduttiva al disegno di legge governativo di delega di riforma degli appalti pubblici, in discussione alle camere con il numero il n. 1162 della XVIII legislatura, e l’analisi tecnico-normativa della proposta

In allegato gli atti parlamentari con la relazione illustrativa e l’ analisi tecnico-normativa del D.D.L. Appalti.

Di seguito il testo integrale della relazione.

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L’articolo 1 (Princìpi e criteri direttivi) contiene la delega al Governo per il riassetto della materia dei contratti pubblici, non solo nei settori ordinari e speciali ma anche nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione e nel rispetto delle direttive europee che regolano il settore, anche al fine di coordinare la normativa con la legge 7 agosto 1990, n. 241, e col codice civile.

La riforma della normativa di riferimento si è resa necessaria non solo al fine di adeguare il settore dei contratti pubblici all’evoluzione della giurisprudenza in materia nonché di rimediare ad alcuni problemi applicativi riscontrati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice, su alcuni dei quali attualmente esiste un contenzioso pendente in sede europea.

Più specificamente, la delega mira a restituire alle disposizioni codicistiche semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali, limitando il più possibile nel testo i rinvii alla normazione secondaria. Dal punto di vista contenutistico la delega mira a promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti e ad assicurare l’efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione, e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, razionalizzando inoltre i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento.

Con riferimento ai princìpi e criteri direttivi di carattere generale da rispettare nell’esercizio della delega, si segnala che, ai fini della semplificazione normativa, si prevedono, tra gli altri: il coordinamento e la consolidazione, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti negli ambiti interessati dall’intervento, comprese quelle di recepimento e attuazione della normativa europea, per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, con la contestuale ed esplicita abrogazione delle norme ritenute obsolete o comunque superate.

Ai fini della semplificazione amministrativa si prevedono una sede di ulteriori criteri e princìpi direttivi, tra i quali: il riordino della disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti aggregatori; la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

Per quanto riguarda il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in esame, essi sono adottati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per gli affari europei, dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, dell’economia e delle finanze e della difesa, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione che diano ragione della scelta effettuata. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Sui decreti legislativi di cui al presente articolo si prevede anche l’acquisizione del parere dell’ANAC, da rendersi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

Si prevede, altresì, che i decreti legislativi, emanati in relazione al riordino della disciplina relativa alla centrali di committenza e allo sviluppo di forme di acquisto di beni, servizi e lavori gestite attraverso i sistemi informatici di negoziazione, siano adottati anche su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, e che i decreti legislativi emanati in relazione ai contratti nei settori della difesa e della sicurezza siano adottati anche su proposta del Ministro della difesa.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei predetti princìpi e dei criteri direttivi e della descritta procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

La disposizione prevede infine che con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, venga dettata la disciplina esecutiva e attuativa dei suindicati decreti legislativi, prevedendo però l’adozione di un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa di alcune materie specifiche, riguardanti, indicativamente, il responsabile del procedimento, la progettazione di lavori, il sistema di qualificazione dei contraenti, l’esecuzione e il collaudo dei lavori.

L’articolo 2 (Disposizioni finanziarie) dispone che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, A tale fine, agli adempimenti previsti dai relativi decreti legislativi le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Redazione

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