Porto d’armi e divieto di detenzione: non sufficiente la frequentazione di pregiudicati

Nel negare la detenzione di armi ad un soggetto, la Prefettura non può limitarsi a citare le frequentazioni con soggetti controindicati, come dei pregiudicati, ma occorre una motivazione più articolata, che coinvolga il complesso della condotta di vita recente del soggetto interessato, unitamente alla valutazione dell’effettiva incidenza delle frequentazioni sulla sua affidabilità.

TAR Campania – Napoli, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 569

Il Tar Campania (sentenza n. 569/2019) bacchetta la Prefettura, che aveva vietato la detenzione di armi ad una persona solamente per i legami di questa con un soggetto pregiudicato (in questo caso il padre).

L’amministrazione aveva vietato la detenzione di armi dell’interessato perché il padre aveva dei precedenti penali, ed era “verosimile” che l’interessato frequentasse l’abitazione dei genitori.

Tuttavia, secondo il Tar, in tema di porto d’armi così come in tema di divieto di detenzione di armi, la motivazione deve rispettare le regole generali in tema di discrezionalità amministrativa.

In particolare non è sufficiente una motivazione che non prenda in considerazione anche l’effettiva personalità del soggetto: in mancanza il giudizio sulla capacità di abuso delle armi e sull’assenza di affidabilità non sarebbe stato effettuato nei confronti del soggetto detentore ma riguarderebbe una terza persona, estranea al procedimento.

Divieto di detenzione del porto d’armi e corretto esercizio della discrezionalità amministrativa

La premessa generale del TAR è che anche in tema di porto d’armi si devono applicare le regole generali della discrezionalità amministrativa.

Secondo i precedenti del Tar Campania medesimo, in tema di divieto di detenzione e porto d’armi il potere discrezionale della Pubblica amministrazione va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza.

Occorre dar conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi: ne consegue che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità

Gli episodi che possono incidere negativamente sulla valutazione di moralità

Andando più nello specifico, il Tar sostiene che la valutazione di assenza dei requisiti di moralità deve essere ricollegata ad episodi veramente significati.

Si legge nella sentenza che “la valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve, in ogni caso, collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l’idoneità a coinvolgere l’intera vita familiare, sociale e di relazione dell’interessato vengano a incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull’assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare la rilascio della licenza di polizia”.

Il caso della frequentazione dei soggetti pregiudicati

Applicando i principi di cui sopra, il Tar Napoli, basandosi sui propri precedenti, ha negato la sufficienza della frequentazione di terzi pregiudicati per vietare la detenzione di armi, anche nel caso di rapporti di parentela.

Secondo la sentenza“l’Amministrazione procedente non può (…) limitarsi ad addurre il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati ovvero che è legato a taluno di essi da rapporto di parentela o di affinità, senza in concreto valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi”.

Pertanto un’adeguata motivazione del divieto non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto nel provvedimento, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (T.A.R. Piemonte sez. I 29 luglio 2014 n. 1318).

E ciò perché i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti le licenze di Polizia devono essere sempre desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative.

Redazione

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