Orari di deposito nel PAT: memorie anche dopo le 12

Deve ritenersi che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (così come modificato dall’art. 7 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168), la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell’ultimo giorno): il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all’ora.

Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3419

Il Consiglio di Stato, respingendo l’eccezione di tardività della memoria di replica, poiché depositata telematicamente alle ore 19:52 dell’ultimo giorno, chiarisce che nel Processo Amministrativo Telematico l’orario non rileva, essendo ammissibili e tempestive anche le memorie e i documenti depositati dopo le ore 12 dell’ultimo giorno.

Il contrasto giurisprudenziale sull’orario di deposito

La disposizione è oggetto di un contrasto giurisprudenziale, registrandosi pronunce secondo le quali il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile ai fini del rispetto dei termini stabiliti dall’art. 73 c.p.a. dovrebbe considerarsi eseguito il giorno successivo, e sarebbe dunque tardivo (Cons. St., sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136; Cga 7 giugno 2018, n. 344).

Inoltre si registrano delle altre pronunce, secondo cui la possibilità di eseguire il deposito telematico sarebbe invece sempre assicurata fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile, dovendosi dunque il deposito telematico considerare perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all’ora, mentre la previsione che fa slittare al giorno successivo i depositi effettuati oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno starebbe solo a significare che, per le controparti, i termini per contestare gli atti depositati oltre le 12.00 decorrono dal giorno successivo, a garanzia del loro diritto di difesa (Cons. St., sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3309; id., sez. III, 6 agosto 2018, n. 4833).

L’orientamento prevalente sposato dal Consiglio di Stato

Ad avviso della sentenza in commento, che è coerente con l’orientamento quantitativamente prevalente in giurisprudenza, il deposito si considera tempestivo anche dopo le 12.

Tale interpretazione delle prescrizioni di gara, secondo i giudici di Palazzo Spada, permette la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito dall’art. 4, comma 4 delle disposizioni di attuazione del Codice del Processo Amministrativo in materia di PAT.

Nel processo amministrativo telematico, ai sensi dell’ art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al c.p.a. “è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.

La disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo, significherebbe solamente, a garanzia del diritto di difesa delle controparti, che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.

In termini sistematici, concludono i giudici, questa conclusione è rafforzata:

  1. dal raffronto con il comma 2 dell’art. 4 (che pone al deposito il termine inderogabile delle ore 12:00 nei soli casi “in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio”,
  2. dai più recenti orientamenti della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza 9 aprile 2019, n. 75, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta)”.

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Di seguito si riporta un estratto della sentenza n. 3419 del 2019 del Consiglio di Stato

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13. Con riguardo a un più ristretto e particolare profilo processuale, nella seconda memoria di replica, depositata il 24 aprile scorso, Lidl sostiene la tardività della memoria di replica depositata telematicamente dall’appellante in pari data ma alle ore 19:52, dunque oltre il termine delle ore 12:00 che scaturirebbe dall’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al c.p.a.

13.1. Nella sua ultima formulazione, dettata con riguardo all’introduzione del PAT, il comma 4 dell’art. 4 stabilisce:

“È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.

13.2. Rilevato che l’interpretazione della disposizione non è univoca nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (se ne veda una sintesi in TAR Toscana, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 7), il Collegio ritiene di aderire all’orientamento espresso al riguardo dalla Sezione (1° giugno 2018, n. 3309), secondo la quale “la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito dal citato art. 4, comma 4, e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dell’ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.

13.3. Deve dunque ritenersi che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (così come modificato dall’art. 7 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168), la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell’ultimo giorno).

Il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all’ora”.

13.4. In termini sistematici, questa conclusione è rafforzata dal raffronto con il comma 2 dell’art. 4 (che pone al deposito il termine inderogabile delle ore 12:00 nei soli casi “in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio”, e trova conforto nei più recenti orientamenti della Corte costituzionale (sentenza 9 aprile 2019, n. 75, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta)”.

13.5. Di conseguenza va respinta l’eccezione di tardività, contenuta peraltro in una memoria che, depositata alle ore 23:36, sarebbe a sua volta intempestiva nella prospettazione della parte che la propone.

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Redazione

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