Il principio di benessere degli animali, come tutelato dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, oltre che il principio di precauzione in materia ambientale, hanno portato il TAR ad annullare l’autorizzazione di un parco acquatico a permettere la possibilità per il pubblico di nuotare con i delfini: il principio di precauzione vieta lo svolgimento di attività con animali, in assenza di certezze sulla mancata dannosità sul benessere dell’animale e sulla salute umana.
TAR Lazio, sez. II bis, 10 maggio 2019, n. 5892
Il TAR Lazio (sentenza 10 maggio 2019, n. 5892) ha accolto il ricorso dell’associazione ambientalista LAV (Lega Anti Vivisezione) che contestava la possibilità, contemplata in un Decreto Ministeriale, di organizzare delle sessioni di “nuoto con i delfini”.
Secondo la sentenza del Tar, la normativa comunitaria e nazionale di livello legislativo ed il principio di precauzione, regola fondamentale in materia ambientale, conducano ad affermare, in assenza di indizi in grado di escludere con sufficiente sicurezza sia il pericolo di compromissione del benessere degli animali sia condizioni di rischio per l’incolumità dei visitatori, l’illegittimità della previsione della possibilità per il pubblico del parco di nuotare con i delfini.
Si tratta di un applicazione del principio di precauzione, che trova nell’ordinamento italiano la principale espressione del Codice dell’Ambiente, il quale, all’art. 301, c. 1 stabilisce che “In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”.
La sentenza ha quindi annullato il Decreto con speciale riguardo al difetto di istruttoria, alla violazione del principio di benessere degli animali sancito dall’art. 13 TFUE e dalla direttiva zoo e della necessaria tutela dell’incolumità pubblica, sotto il particolare profilo del principio di precauzione in materia ambientale.
Inoltre il decreto era illegittimo laddove prevedeva il meccanismo del silenzio assenso in un ambito come quello ambientale che risulta espressamente escluso dal comma 4 dell’art. 20 della l.n. 241/1990;
In particolare, il Decreto è stato censurabile nella parte in cui non ha tenuto in nessuna considerazione i pareri non favorevoli (espressi dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale e dal Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali) che sconsigliavano, allo stato, di promuovere programmi di nuoto con animali della specie in quanto tali programmi avrebbero potuto avere implicazioni negative per il benessere degli animali o risultare privi, al momento, dei presupposti, vista anche la scarsità di informazioni su metodi e procedure.
Nei pareri si è sottolineata la necessità di non sottovalutare il rischio di trasmissione di malattie dal delfino all’uomo e viceversa, nonché il rischio di lesioni riportate dai partecipanti spesso legato allo stress cui sono soggetti i delfini in cattività ed all’imprevedibilità del loro comportamento.
L’Amministrazione, che non risulta aver in alcun modo citato tali pareri, non ha dimostrato di aver acquisito sufficienti elementi nè di aver condotto idonei approfondimenti delle problematiche sollevate per superare le perplessità espresse dagli esperti e le criticità rilevate: ciò deve comportare l’annullamento del provvedimento, in applicazione del principio di precauzione.
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Di seguito si riporta il passaggio della sentenza
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– le doglianze articolate, oltre che ammissibili, siano pure fondate, con speciale riguardo al difetto di istruttoria, alla violazione del principio di benessere degli animali sancito dall’art. 13 TFUE e dalla direttiva zoo e della necessaria tutela dell’incolumità pubblica, sotto il particolare profilo del principio di precauzione in materia ambientale e alla previsione del silenzio assenso in un ambito come quello ambientale che risulta espressamente escluso dal comma 4 dell’art. 20 della l.n. 241/1990;
– infatti, dinanzi ai pareri non favorevoli espressi dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale e dal Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali (CRN IAA), pur interpellati dal Ministero nel corso del procedimento, che sconsigliavano, allo stato, di promuovere programmi di nuoto con animali della specie Tursiops truncatus, in quanto tali programmi avrebbero potuto “avere implicazioni negative per il benessere degli animali” (CRN per il benessere animale) o risultare privi, al momento, dei presupposti (potendo, in verità, solo gli animali domestici essere coinvolti propriamente in IAA e non gli animali selvatici o esotici, anche abituati alla presenza dell’uomo con specifico riguardo ai delfini, vista la “scarsità di informazioni su metodi e procedure” e la necessità di “non sottovalutare il rischio di trasmissione di malattie dal delfino all’uomo e viceversa, nonché il rischio di lesioni riportate dai partecipanti spesso legato allo stress cui sono soggetti i delfini in cattività ed all’imprevedibilità del loro comportamento”- parere del CRN IAA), l’Amministrazione, che non risulta aver in alcun modo citato tali pareri, non ha dimostrato di aver acquisito sufficienti elementi nè di aver condotto idonei approfondimenti delle problematiche sollevate per superare le perplessità espresse dagli esperti e le criticità rilevate
– di tale deficit istruttorio appaia, in verità, consapevole la stessa Amministrazione che, nella nota dell’8.02.2019, più volte depositata e richiamata in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha comunicato la pendenza del procedimento di “modifica del decreto ministeriale 20 dicembre 2017, volta ad introdurre, in linea con le acquisizioni tecnico-scientifiche espresse con i pareri dei Centri nazionali di referenza, un divieto esplicito di contatto con i delfini per tutti i visitatori, compresi coloro che partecipano ad attività di educazione e sensibilizzazione”;
– che la normativa comunitaria e nazionale di livello legislativo ed il principio di precauzione, regola fondamentale in materia ambientale, conducano ad affermare, in assenza di indizi in grado di escludere con sufficiente sicurezza sia il pericolo di compromissione del benessere degli animali sia condizioni di rischio per l’incolumità dei visitatori, l’illegittimità della previsione della possibilità per il pubblico dei delfinari di nuotare con i delfini, sia pure all’interno di iniziative programmate, mancanti, però, allo stato, delle indispensabili specificazioni quanto a concrete modalità di svolgimento e di tutela dei delicati interessi coinvolti, tanto più se configurata, come nel decreto impugnato, secondo il meccanismo del silenzio-assenso, non a caso espressamente escluso dal legislatore in materia ambientale e di tutela dell’incolumità pubblica (cfr. art. 20 comma 4 l.n. 241/1990);
– sulle suddette conclusioni non possano efficacemente incidere le deduzioni dell’Amministrazione e dell’interveniente Zoomarine s.p.a. circa a) la previsione nel decreto impugnato della possibilità di accedere al nuoto con i delfini non in favore di un pubblico indefinito, ma dei soli partecipanti ai programmi di sensibilizzazione organizzati dalle strutture, essendo comunque tale attività rivolta potenzialmente a tutti coloro che ne facciano richiesta e siano disposti a pagare il relativo biglietto, senza alcuna forma di selezione degli ammessi, b) circa l’asserita estraneità dei programmi de quibus, consistenti in “progetti di informazione e di sensibilizzazione alla necessità di conservazione della biodiversità” alla materia dell’ambiente che, invece, anche secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, non può non ricomprendere necessariamente, nella sua complessità, anche tali aspetti ( cfr. Corte Cost. sentenze nn. 313/2006, 378 e 380/2007 e 104/2008), c) circa la possibilità di superamento delle perplessità espresse dagli esperti dei centri di referenza attraverso le osservazioni di altri studiosi (non appartenenti, però, all’Amministrazione, ma “rappresentanti di rilievo della comunità scientifica di riferimento”) sugli effetti dei programmi nelle more svolti nella struttura di Zoomarine, che non solo non avrebbero recato alcun pregiudizio al benessere animale, ma si sarebbero rivelati, addirittura, a loro giudizio, “una nuova e arricchente esperienza” per i delfini;
– in ragione della fondatezza delle suddette censure di difetto di istruttoria e di violazione dei principi comunitari e nazionali in tema di tutela del benessere degli animali e di salvaguardia della biodiversità, il ricorso debba essere, come anticipato, accolto, con annullamento del provvedimento impugnato ed assorbimento di ogni altra doglianza;
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