Tempi dei pagamenti della PA: entro 30 giorni con la Legge Europea 2018

La legge Europea 2018, l. 37/2019, individua tempo più stretti per  i pagamenti della PA alle imprese negli appalti, le amministrazioni non potranno più sforare il termine di 30 giorni per fase di avanzamento, almeno di regola.

È in vigore dal 26 maggio 2019 la Legge Europea 2018, che cerca di porre rimedio ad una serie di procedure di infrazione avviate da Bruxelles contro l’Italia per il mancato o il non completo rispetto della normativa comunitaria in materia di tempi di pagamento e appalti.

La nuova disposizione prevede la regola del pagamento entro 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL).

E’ possibile, in casi eccezionali giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, che il contratto preveda un diverso termine comunque non superiore ai 60 giorni.

E’ inoltre previsto, simmetricamente, l’inserimento obbligatorio di apposite penali contrattuali per il caso di ritardo dell’appaltatore nell’esecuzione del contratto di appalto, fino ad un 10 per cento del valore netto dell’appalto.

Le procedure di infrazione per i ritardi nei pagamenti

Le nuove disposizioni sono state introdotte per ovviare alle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea per i ritardi nei pagamenti della PA.

In queste procedure è stata sollevata la problematica della violazione della Direttiva 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti, che impone alle autorità pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi.

Secondo la Commissione europea la disciplina italiana attuale – di fatto – consente alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare tale termine.

Nell’interpretazione della Commissione europea (esplicitata nel parere motivato ex art. 258 del TFUE), il vecchio l’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 permetteva la prassi per cui il pagamento possa intervenire entro 30 giorni dal certificato di pagamento, a sua volta intervenuto entro 30 giorni dal collaudo. Ciò perché gli adempimenti amministrativi che corrono tra collaudo ed emissione del certificato di pagamento – di competenza, rispettivamente, del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento – non sono necessariamente contemporanei (dato il rinvio dell’art. 113-bis all’art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 231 del 2002).

La questione era oggetto anche di attenzione del Parlamento europeo, che ha adottato la Risoluzione 17 gennaio 2019 recante “Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” sull’applicazione tempestiva ed efficace della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento.

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Di seguito si riporta il nuovo art. 113 bis del Codice Appalti.

Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali)

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento e’ effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale».
Redazione

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