Corte di Giustizia Europea: gravi irregolarità nei fondi europei in Sicilia

Confermata la riduzione dei fondi strutturali nel POR Sicilia del 2000/2006: meno 380 milioni per gravi irregolarità e allarmanti pratiche nella gestione dei fondi europei

Corte di Giustizia Europea, sentenza 26 giugno 2019 C‑247:18 P

La C.G.E, con sentenza del 26 giugno 2019 (causa C‑247/18 P) ha confermato quanto deciso dalla Commissione nel 2015, che aveva ritenuto di ridurre il contributo finanziario a causa delle irregolarità sistemiche nel periodi di programmazione 2000-2006.

La Corte, a questo proposito, ha ritenuto che il Governo Italiano aveva dimostrato l’esistenza di un affidabile ed operativo sistema di gestione e di controllo: in assenza di questa dimostrazione, le gravi violazioni devono imputarsi ad un’insufficiente attività di controllo da parte degli organi regionali.

In particolare i controlli non sono stati sufficienti a evitare l’ammissione di progetti incoerenti, tardivi o comunque non ammissibili, le spese inammissibili, le irregolari procedure di appalto e di scelta dei consulenti e docenti.

Le irregolarità confermate dalla CGE

La Corte ha confermato quanto ritenuto dalla Commissione e dal Tribunale di primo grado: i controlli a campione e le successive verifiche hanno rilevato problemi gravissimi, con diverse gravi violazioni della normativa europea, che faceva desumere l’inadeguatezza dei sistemi di controllo.

Infatti il tasso di errore relativo all’intero campione, che ammontava al 54,03%, faceva presumere che l’intervento in esame non fosse stato effettuato in conformità al principio di buona gestione finanziaria: esse rilevavano gravi insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo, che possono condurre ad irregolarità a carattere sistemico.

La Commissione, con la sua decisione (C(2015) 9413, del 17 dicembre 2015) ha ritenuto esistente un’elevata frequenza delle seguenti irregolarità:

–        operazioni non ammissibili: progetti presentati dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, progetti non ammissibili alle misure per le quali erano stati dichiarati, dichiarazione a posteriori di progetti non conformi ai criteri del FSE (progetti coerenti);

–        spese non ammissibili: spese relative al personale non correlate al tempo effettivamente impiegato per i progetti; errata ripartizione dei costi indiretti e/o delle spese parzialmente attribuibili ai progetti; consulenti esterni privi delle qualifiche richieste; giustificativi di spesa insufficienti, spese non attinenti ai progetti, spese contabilizzate in modo inappropriato;

–        inosservanza delle condizioni relative alle sovvenzioni per quanto concerne la partecipazione di terzi; esecuzione delle attività non conforme alle descrizioni dei progetti;

–        violazione delle procedure di appalto e di quelle per la selezione di docenti, esperti e fornitori.

Secondo la decisione della Commissione, poiché, da una parte, le irregolarità constatate sono ricorrenti e, dall’altra, sussistono gravi carenze dei sistemi di gestione e di controllo, ossia, più in particolare, delle verifiche di gestione di primo livello, della certificazione delle dichiarazioni di spesa e del seguito dato ai controlli contabili, le irregolarità dovevano ritenersi, per la loro natura, sistemiche.

Redazione

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