Il “Super Emendamento” al Decreto Sblocca Cantieri, che sospende diverse norme del Codice Appalti per due anni, fino al 31 dicembre 2020
Super Emendamento Sblocca Cantieri
Secondo quanto riportato dalle agenzie, esiste un accordo tra i partiti di maggioranza sul c.d. super emendamento al D.L. 32/2019, che sostituisce interamente il primo articolo dello “Sblocca Cantieri” .
Secondo le dichiarazioni riportate dalla stampa, si tratta di un emendamento che prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti per due anni, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare dalla burocrazia le imprese, garantendo, secondo i proponenti, il rispetto delle norme e in particolare le soglie già in vigore per i subappalti e salvaguardati gli obblighi di sicurezza per le imprese.
In concreto l’emendamento sospende, sperimentalmente, alcune disposizioni del Decreto Legislativo n.50 2016, al fine di “rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche”.
In particolare vengono sospese le seguenti disposizioni:
a) art. 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;
b) l’art. 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;
c) art. 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso L’ANAC di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
d) l’art. 105, comma 2, terzo periodo, nella parte in cui dispone che il subappalto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, non possa superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
e) l’art. 105, comma 6, nei limiti dell’obbligo di indicare la tema di subappaltatori in sede di offerta qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35.