Droghe leggere: basta il consumo occasionale o singolo per l’esclusione dal concorso

E’ legittima l’esclusione dal concorso per una forza di Polizia motivata dal consumo personale di droga, sia pure consistente anche in un unico episodio accertato e per droghe non considerate “pesanti: il consumo di stupefacenti anche leggeri costituisce condotta legalmente riprovevole e quindi giustifica comunque una prognosi di non completa affidabilità in capo all’interessato, oltre a comportare necessariamente un previo contatto col mondo dello spaccio, e quindi della criminalità

Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2019, n. 2464

Con la sentenza 2464/2019, i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato l’esclusione di un candidato dal concorso per il reclutamento nella Guardia di Finanza, motivato dal fatto che lo stesso fosse stato denunciato, quando era minorenne, per coltivazione di una pianta di marijuana e detenzione di una ridotta quantità di tale stupefacente in semi e in forma tritata.

E ciò anche se si trattava di un singolo episodio, avvenuto quando l’aspirante finanziere era ancora minorenne, e peraltro seguito dall’archiviazione e da una condotta di vita esemplare successiva.

Secondo il Consiglio di Stato, è sufficiente il singolo episodio per dar vita a una condotta legalmente riprovevole, che giustifica un giudizio di non completa affidabilità dell’interessato.

Il parere del Tar Lazio: è irrilevante l’uso occasionale e comunque risalente

Come detto, è stato ritenuto irrilevante il fatto che si trattasse di un unico episodio di detenzione stupefacenti per uso strettamente personale, peraltro avvenuto in epoca risalente e in età minorenne.

In effetti il Tar Lazio, nella decisione poi annullata dal Consiglio di Stato, aveva ritenuto illegittima l’esclusione, proprio perché l’uso episodico di sostanze stupefacenti non determinerebbe una dedizione all’uso della droga che giustificherebbe il giudizio di disvalore della condotta, tanto più che la ottima condotta del giovane successivamente al verificarsi dell’episodio contestato.

Il consumo di droghe leggere incompatibile con il reclutamento in una forza di Polizia

Il Consiglio di Stato si richiama all’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui “il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l’accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale di droga, sia pure consistente anche in un unico episodio accertato e per droghe non considerate “pesanti”, risulta, per un verso, congruamente motivato con riferimento all’episodio stesso e al suo evidente conflitto con i compiti che un appartenente alle Forze di Polizia è chiamato a svolgere; per altro verso, tale provvedimento non risulta affetto da eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza, tenuto conto della natura dell’episodio se si tiene conto della delicatezza e specificità delle funzioni che si aspira a svolgere per il tramite del superamento del concorso, delicatezza e specificità certamente superiori rispetto ad altre pur importanti funzioni pubbliche“.

Secondo la decisione in commento, vi sono due considerazioni che assumono portata decisiva in tal senso.

In primo luogo, il consumo di stupefacenti anche leggeri costituisce condotta legalmente riprovevole e quindi giustifica comunque una prognosi di non completa affidabilità in capo all’interessato.

In secondo luogo, è decisivo che l’utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dello spaccio di queste sostanze si alimenta.

Pertanto anche il singolo episodio fa desumere una contiguità (non importa se solo occasionale) proprio con quei soggetti ( gli spacciatori) la cui attività delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico, la missione istituzionale si direbbe, di contrastare e reprimere.

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Di seguito si riporta un estratto della sentenza del Consiglio di Stato sulle droghe leggere:

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Il Collegio intende infatti dare continuità all’orientamento giurisprudenziale prevalente, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l’accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale di droga, sia pure consistente anche in un unico episodio accertato e per droghe non considerate “pesanti”, risulta, per un verso, congruamente motivato con riferimento all’episodio stesso e al suo evidente conflitto con i compiti che un appartenente alle Forze di Polizia è chiamato a svolgere; per altro verso, tale provvedimento non risulta affetto da eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza, tenuto conto della natura dell’episodio se si tiene conto della delicatezza e specificità delle funzioni che si aspira a svolgere per il tramite del superamento del concorso, delicatezza e specificità certamente superiori rispetto ad altre pur importanti funzioni pubbliche (cfr. per tutte IV Sez. n. 4602 del 2016).

A giudizio del Collegio militano in tal senso due concorrenti considerazioni.

In primo luogo, come è stato osservato, il consumo di stupefacenti anche leggeri costituisce condotta legalmente riprovevole e quindi giustifica comunque una prognosi di non completa affidabilità in capo all’interessato.

In secondo luogo, e il rilievo assume portata decisiva, l’utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti ( gli spacciatori) la cui attività delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico, la missione istituzionale si direbbe, di contrastare e reprimere.

Ciò chiarito in generale, nel caso all’esame non rileva, ad avviso del Collegio, il fatto ( sovente valorizzato dalla giurisprudenza) che l’appellato fosse all’epoca minorenne.

Infatti la condotta di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, sia essa svolta a livello industriale o domestico, è penalmente rilevante non solo quando finalizzata alla cessione ma anche quando essa sia realizzata per la destinazione del prodotto a uso personale ( cfr. Cass. penale n. 9156 del 2014) come nel caso in esame accertato inequivocabilmente dal G.I.P. presso il Tribunale dei Minorenni di Roma il quale con provvedimento del 22.3.2005 ha archiviato il procedimento a carico dell’appellato proprio in quanto la coltivazione/detenzione dello stupefacente era finalizzata all’uso personale di esso.

D’altra parte la coltivazione non autorizzata di tali piante è assai gravemente sanzionata dall’art. 73 D.P.R. 309/1990, indipendentemente dal fatto che tale coltivazione possa essere stata intrapresa in vista di un uso personale della sostanza ( cfr. al riguardo Corte cost., sentenze n. 360 del 1995 e n. 109 del 2016): e quindi la circostanza della coltivazione non autorizzata unita alla detenzione di una (pur ridotta ) quantità dello stupefacente rendono non irragionevole – e pertanto insindacabile in questa sede – il giudizio negativo formulato dall’Amministrazione.

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Redazione

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