Il Tar Toscana ha ritenuto illegittima l’Ordinanza del Prefetto di Firenze che, istituendo le c.d. zone rosse, ha disposto il divieto di stazionare in alcune zone urbane per chi era stato semplicemente denunciato per determinati reati, in mancanza della dimostrazione di esigenze straordinarie, oltre che per l’irragionevolezza di un provvedimento che colpisca indiscriminatamente tutti i denunciati
Tar Toscana, sez. II, 4 giugno 2019, n. 823
Ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, art. 2, “il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica”.
In applicazione di tale norma, il Prefetto di Firenze ha disposto nel comune fiorentino le c.d. Zone Rosse, ovvero ha stabilito il divieto di stazionare in diciassette luoghi della città, assurti a c.d. “zone rosse”, nei confronti di chi era stato denunciato per violazione della normativa sul commercio in area pubblica o che risultano denunciate per i reati di percosse, lesioni personali, rissa, danneggiamento o spaccio di sostanze stupefacenti.
La sentenza del Tar Toscana (sez. II, 4 giugno 2019, n. 823) annulla il provvedimento prefettizio sulle c.d. Zone Rosse di Firenze , basandosi sostanzialmente su due motivazioni: la mancata dimostrazione delle esigenze straordinarie, che devono essere poste a fondamento dell’ordinanza, e l’irragionevolezza dell’automatismo del divieto nei confronti di chi era solamente denunciato.
La straordinarietà dei provvedimenti urgenti del Prefetto
In primo luogo il Tar chiarisce che i provvedimenti extra ordinem, come quelli del Prefetto ex. art. 2 TULPS, presuppongono idonea motivazione sull’insufficienza dei mezzi ordinari per far fronte alla situazione di rischio prospettata.
Posto che il provvedimento di cui si tratta è stato emanato in base all’articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e trattasi quindi di atto adottato nell’esercizio di poteri di urgenza o grave necessità pubblica, il Tar Toscana ha constatato che he nel caso di specie mancava la dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, dell’insufficienza dei mezzi ordinariamente messi a disposizione dell’ordinamento per affrontare la situazione rilevata.
Dai provvedimenti si evincerebbe che il presupposto del provvedimento, e la ragione della sua urgenza, è l’insufficienza dei mezzi ordinari per far fronte alla situazione di rischio per la sicurezza urbana, conseguente ai flussi turistici che, nella stagione primaverile, si incrementano notevolmente.
Tuttavia, ragiona il Tar, il fatto che la città fiorentina sia interessata da flussi turistici particolarmente rilevanti nella stagione primaverile è di conoscenza comune, e perciò trattasi di situazione non imprevedibile
Pertanto tale situazione potrebbe essere affrontata con una programmazione di interventi volti al controllo dei territori e delle zone cittadine che presentano maggiori rischi per la sicurezza urbana.
In ogni caso, anche a volere ammettere l’impossibilità di fronteggiare la situzione tramite strumenti ordinari, sarebbe stato onere della Prefettura dimostrare le difficoltà ad utilizzare gli strumenti ordinari per affrontare questa situazione, ad esempio per carenza di risorse umane o strumentali ai fini del controllo del territorio, con conseguente necessità di adottare strumenti extra ordinem.
Ma al di là di tutto, precisa la sentenza, lo strumento (di prevenzione) del divieto di stazionare in determinate aree urbane non può essere utilizzato in via ordinaria poiché, in tal caso, dovrebbe essere previsto da una specifica norma di legge come stabilisce l’articolo 16, primo comma, della Costituzione.
Irragionevolezza di un provvedimento restrittivo che colpisce anche i denunciati
In secondo luogo, il Tar fiorentino ritiene che il provvedimento di cui si tratta, nella sua dizione testuale, stabilisce una irragionevole automaticità tra la denuncia per determinati reati e l’essere responsabile di “comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione” di determinate aree.
E’ irragionevole poiché non è dato evincere un nesso di consequenzialità automatica tra il presupposto e la conseguenza. Infatti “non è predicabile in via automatica un comportamento di tal genere in capo a chi sia solamente denunciato per determinati reati”.
Il Tar ammette che un provvedimento di questo tipo potrebbe essere adottato, esistendo le altre condizioni.
E tuttavia, al fine di legittimamente disporre misure incidenti sul libertà costituzionalmente garantite, è necessario che alla denuncia del soggetto interessato (presupposto imprescindibile) si aggiungano altri elementi qualificanti la sua pericolosità, i quali siano concretamente desumibili da precedenti di polizia o altri elementi incontrovertibili.
Sarebbe legittimo, pertanto, un provvedimento di tal fatta formulato in maniera tale da colpire quei soggetti non solo denunciati ma che, per i loro comportamenti, possa ritenersi che concretamente ostacolino l’accessibilità e la fruizione di determinate zone cittadine.
Sotto tale profilo, il Tar cita l’esempio di “persone che costantemente stazionano in determinati punti della città per vendere sostanze stupefacenti o che abitualmente ivi si ritrovano e mettano in atto comportamenti violenti”.
Di seguito si riporta un estratto della sentenza Tar Firenze n. 823/2019
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Pubblicato il 04/06/2019
N. 00823/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
(…)
Pacifico che il provvedimento di cui si tratta è stato emanato in base all’articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e trattasi quindi di atto adottato nell’esercizio di poteri di urgenza o grave necessità pubblica, il Collegio rileva che nel caso di specie manca la dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, dell’insufficienza dei mezzi ordinariamente messi a disposizione dell’ordinamento per affrontare la situazione rilevata (C.d.S. IV, 1 giugno 1994 , n. 467; T.A.R. Sicilia Palermo I , 20 marzo 2009 n. 537).
La parte motivazionale del provvedimento fa riferimento ad una riunione di coordinamento delle Forze di polizia svolta il 20 marzo 2019, di cui peraltro non sono prodotti gli atti, nella quale è stata condivisa l’esigenza di garantire una più efficace azione di messa in sicurezza di alcune aree della città di Firenze ma né nel provvedimento stesso, né nel verbale della seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 27 marzo 2019 è dato evincere una valutazione di insufficienza dei mezzi ordinari per far fronte alla situazione di rischio per la sicurezza urbana, conseguente ai flussi turistici che, nella stagione primaverile, si incrementano notevolmente. Eppure è nozione di comune esperienza che la città fiorentina (così come, peraltro, altre città italiane importanti sotto il profilo storico-culturale) è interessata da flussi turistici particolarmente rilevanti nella stagione primaverile. Trattasi, in altri termini, di situazione non imprevedibile la quale, in linea generale ed astratta, potrebbe essere affrontata con una programmazione di interventi volti al controllo dei territori e delle zone cittadine che presentano maggiori rischi per la sicurezza urbana. Il provvedimento avrebbe dovuto essere assistito dalla rappresentazione delle difficoltà ad utilizzare gli strumenti ordinari per affrontare questa situazione, ad esempio per carenza di risorse umane o strumentali ai fini del controllo del territorio, con conseguente necessità di adottare strumenti extra ordinem.
È appena il caso di precisare che lo strumento (di prevenzione) del divieto di stazionare in determinate aree urbane non può essere utilizzato in via ordinaria poiché, in tal caso, dovrebbe essere previsto da una specifica norma di legge come stabilisce l’articolo 16, primo comma, della Costituzione.
Va inoltre rilevato che il provvedimento di cui si tratta, nella sua dizione testuale, stabilisce una irragionevole automaticità tra la denuncia per determinati reati e l’essere responsabile di “comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione” di determinate aree. Detta automatica equiparazione appare irragionevole poiché non è dato evincere un nesso di consequenzialità automatica tra il presupposto e la conseguenza. In altri termini non è predicabile in via automatica un comportamento di tal genere in capo a chi sia solamente denunciato per determinati reati. Le pregevoli deduzioni della difesa erariale, tendenti a fornire un’interpretazione secondo legge del provvedimento impugnato, non possono essere considerate rilevanti in quanto estranee al contenuto del medesimo. Un provvedimento di tal fatta, fermo restando quanto esposto al precedente punto 5.1, avrebbe dovuto essere formulato in maniera tale da colpire quei soggetti non solo denunciati ma che, per i loro comportamenti, possa ritenersi che concretamente ostacolino l’accessibilità e la fruizione di determinate zone cittadine. Si può fare riferimento, sotto tale profilo, a persone che costantemente stazionano in determinati punti della città per vendere sostanze stupefacenti o che abitualmente ivi si ritrovano e mettano in atto comportamenti violenti.
Al fine di legittimamente disporre misure incidenti sul libertà costituzionalmente garantite è cioè necessario che alla denuncia del soggetto interessato (presupposto imprescindibile) si aggiungano altri elementi qualificanti la sua pericolosità, i quali siano concretamente desumibili da precedenti di polizia o altri elementi incontrovertibili.
Devono essere invece respinte le censure con cui il ricorrente si duole della selezione di reati che possono legittimare l’adozione della misura di cui si tratta e quelle con cui lamenta l’inefficacia del provvedimento impugnato rispetto al conseguimento dei suoi scopi, poiché finirebbe con lo spostare la situazione relativa alle cosiddette zone rosse della città in altri luoghi del territorio comunale. Si tratta infatti di valutazione attinenti al merito dell’azione amministrativa che non possono essere scrutinate nella presente sede di legittimità.
(…)