Nell’attesa che il Regolamento appalti venga varato dal Governo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce le indicazioni minime sugli appalti sotto la soglia comunitaria alla luce del decreto “Sblocca Cantieri”, e sulle procedure da utilizzare.
Per quanto riguarda gli appalti di lavori, il MIT ha ritenuto che i tre preventivi richiesti (peraltro “ove esistenti”) possono essere acquisiti anche senza una manifestazione di interesse appositamente pubblicata, rimanendo peraltro obbligatoria la pubblicazione successiva, sul sito della stazione appaltante, dell’esito dell’affidamento.
Passando agli appalti di servizi, il MIT ha sostenuto un’interpretazione del nuovo art. 36 del Codice Appalti coerente con il principio di trasparenza.
Pertanto è necessario ricercare i cinque operatori economici previa indagine di mercato (manifestazione di interesse con avviso pubblico) oppure ricorrere ad elenchi di operatori economici già costituiti e gestiti dalla stazione appaltante.
Infine, per gli incarichi relativi a servizi tecnici, quelli di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal Rup con la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) mediante invito rivolto ad almeno cinque soggetti.
In ogni caso, conclude il Ministero, occorrerà sempre rispettare il principio di rotazione.
Di seguito si riporta il testo del parere
(…)
Modalità operative per attuazione art.36 c.2 lett.b) alla luce dello sblocca cantieri
Quesito:
Vorrei avere chiarimenti riguardo la corretta applicazione dell’art.36 c.2 lett.b) alla luce della L.55/2019 sbloccacantieri. E’ corretto per l’affidamento di lavori procedere alla richiesta di tre preventivi contattando direttamente tre operatori economici, ovviamente nel rispetto del principio di rotazione, senza preventivamente fare una manifestazione di interesse ma ricercandoli sul mercato? L’esito dell’affidamento va comunque pubblicato sul sito? Per quanto riguarda l’affidamento dei servizi/forniture/servizi ingegneria-architettura è necessario ricercare i cinque operatori economici previa indagine di mercato (manifestazione di interesse con avviso)?
Risposta:
La risposta ai tre quesiti posti è positiva.
Relativamente alla nuova formulazione della lettera b) dell’art. 36 a seguito delle modifiche di cui alla legge 14/06/2019 n. 55, la disposizione prevede per i lavori un’ipotesi di affidamento diretto senza necessità di avviso pubblico, disponendo la valutazione di tre preventivi, ove esistenti. L’esito dell’affidamento va pubblicato sul profilo del committente, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs n. 50/2016 in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza.
Relativamente ai servizi e forniture, la stessa disposizione di cui all’articolo 36 comma 2 lettera b), al fine di individuare almeno cinque operatori economici prevede il ricorso alle indagini di mercato o agli elenchi di operatori, e pertanto la necessità di ricorrere a preventive forme di pubblicità (avviso pubblico) oppure il ricorso ad elenchi di operatori economici già costituiti e gestiti dalla stazione appaltante.
Per quanto riguarda i servizi tecnici, ai sensi dell’art. 157 comma 2 del d. lgs. 50/2016 gli incarichi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal Rup con la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) mediante invito rivolto ad almeno cinque soggetti. Resta fermo il rispetto del principio di rotazione in tutte le tre fattispecie sopra richiamate (cfr ex multis Sentenza 06/06/2019, n. 3831 – Consiglio di Stato – Sez. V.)