In materia di concessione di contributi pubblici, è necessario che i criteri seguiti per formare la graduatoria siano individuati da appositi atti dell’amministrazione, in mancanza la graduatoria si presenta priva di motivazione
Tar Lazio, sez. II Quater, n. 2483 del 25 febbraio 2020
Ai sensi dell’art. 12, comma 2 della l. 241/1990, l’amministrazione ha il dovere di indicare, con il provvedimento attributivo di vantaggi economici, i criteri e le modalità osservate nella ripartizione di essi.
In via più generale, l’art. 3 della stessa legge prevede l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi: “Ogni provvedimento amministrativo (…) deve essere motivato (…) La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
Sulla base del combinato disposto di queste disposizioni, il T.A.R. Lazio ha annullato per difetto di motivazione una graduatoria perché né l’atto impugnato, né ulteriori documenti ad esso allegati, o comunque resi disponibili dall’amministrazione, avevano indicato quali criteri erano stati seguiti per la sua formazione.
Il dovere di motivazione nella procedura di concessione di un finanziamento pubblico
In via generale il combinato disposto dell’art. 3 della l. 241/1990 sul dovere di motivazione e del sopra citato art. 12, sull’obbligo di individuare i criteri nell’attribuzione di vantaggi economici, impone una previa determinazione dei criteri per la formazione di una graduatoria finalizzata alla concessione di contributi pubblici.
In particolare una tale determinazione è necessaria ai fini di assolvere all’obbligo motivazionale mediante punteggio numerico (Cons. Stato, sez. III, n. 2725 del 2019).
Tali criteri sono tesi ad evitare arbitrii lesivi del principio di imparzialità dell’agire amministrativo.
Ciò detto, ammettono i giudici amministrativi capitolini, sarebbe anche possibile che tali criteri emergano da altro atto diverso ma richiamato, o siano persino resi noti successivamente su istanza di accesso.
Inoltre, l’amministrazione in difetto di criteri potrebbe invocare a sua difesa l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, nei casi in cui l’atto sia vincolato e quindi il suo contenuto non possa essere differente (fermo restano che il dovere di motivazione si riferisce anche agli atti vincolati, e che è solo la sua inosservanza a consentire l’applicazione di tale regola, ove ne ricorrano i presupposti, tra cui il carattere palese del dato acquisito).
L’atto privo di motivazione non è nullo, ma annullabile
Quanto ad una possibile declaratoria di nullità dell’atto per assenza di motivazione, e dunque carenza di un elemento essenziale (cd. “nullità strutturale”: art. 21 septies legge n. 241 del 1990), la sentenza chiarisce che il difetto di motivazione (e anche la sua totale assenza) rifluisce nel vizio di violazione di legge, e comporta annullabilità.