La sospensione straordinaria dei procedimenti è solo per le procedure amministrative “ordinarie”

Le sospensioni straordinarie a causa del Covid-19, che hanno riguardato i procedimenti amministrativi dal 23 febbraio fino al 15 maggio 2020, non si possono applicare alle procedure “straordinarie” realizzate proprio per fronteggiare la fase emergenziale

TAR Lazio, sez. II, 22 maggio 2020, n. 5436

Con la sentenza n. 5436/2020, il TAR Lazio si pronuncia sull’ambito di applicabilità della sospensione straordinaria delle procedure amministrative, a causa dell’emergenza pandemica da coronavirus.

La sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio, prevista dall’articolo 103 del DL n. 18/2020 e 37 DL 23/2020,  si riferisce ai procedimenti ordinari in corso alla data di dichiarazione dello stato emergenziale.

I giudici amministrativi ne sottolineano la duplice ratio: la la finalità di salvaguardare, da una parte, gli interessi delle parti coinvolti dal procedimento (al fine di tutelare l’ordinato e fisiologico svolgimento allo stesso, compromesso delle note difficoltà materiali e logistiche indotte dalla pandemia), dall’altra, di consentire all’amministrazione di concentrare le proprie risorse sulle attività amministrative straordinarie, strumentali a fronteggiare la difficilissima situazione attuale in cui versa il paese.

Pertanto si tratterebbe di una “sospensione straordinaria dei procedimenti ordinari”.

Pertanto la sospensione non può applicarsi ai procedimenti che si collocano proprio nell’ambito dell’attività emergenziale in corso, essendo connotati da palese cifra di specialità rispetto alla disposta sospensione dei procedimenti “ordinari”.

Di seguito si riporta un estratto della sentenza

(…)

[Il ricorrente] Ha altresì invitato formalmente Consip a sospendere il procedimento di annullamento dell’aggiudicazione e di interruzione del rapporto contrattuale, invocando a tal fine gli artt. 68 e 103 del D.L. n. 18/2020, laddove è prevista una sorta di “moratoria” dei termini di pagamento degli obblighi tributari, nonché la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti ad emergenza in atto.

(…)

7. Preliminarmente, deve negarsi che possa applicarsi al caso in esame la sospensione disposta dall’articolo 103 del DL n. 18/2020 e 37 DL 23/2020.

La norma si riferisce ai procedimenti ordinari in corso alla data di dichiarazione dello stato emergenziale ed ha la finalità di salvaguardare, da una parte, gli interessi delle parti coinvolti dal procedimento (al fine di tutelare l’ordinato e fisiologico svolgimento allo stesso, compromesso delle note difficoltà materiali e logistiche indotte dalla pandemia), dall’altra, di consentire all’amministrazione di concentrare le proprie risorse sulle attività amministrative strumentali a fronteggiare la difficilissima situazione attuale in cui versa il paese.

Viceversa, il procedimento de quo, sfociato nell’intervento in autotutela posto in essere dall’amministrazione intimata, si colloca proprio nell’ambito dell’attività emergenziale in corso, essendo connotato da palese cifra di specialità rispetto alla disposta sospensione dei procedimenti “ordinari”.

Quella disposta dal prefato art. 103 è infatti, per così dire, una “sospensione straordinaria dei procedimenti ordinari”, mentre quella che rileva nel caso di specie è una sospensione speciale di un procedimento straordinario, che esula dalla portata applicativa della surriferita norma di favore.

Del resto sarebbe totalmente irragionevole sospendere il procedimento di autotutela e “riprenderlo” alla fine della sospensione, dato che esso è totalmente vincolato e si ritarderebbe irragionevolmente sia la caducazione del vincolo contrattuale, sia la possibilità per l’amministrazione di rivolgersi altrove sul mercato per reperire i dispositivi in questione.

Il procedimento esitato nel recesso di cui si verte, non è un procedimento autonomo ed isolato, ma si inserisce, come un subfase eventuale, nella stessa procedura d’urgenza adottata da Consip e nello svolgimento del relativo contratto, nei quali rinviene il proprio titolo legittimante e dai quali mutua gli stessi caratteri di indifferibilità.

8. Neppure può essere seguito l’assunto secondo cui rileverebbe, in senso ostativo rispetto all’emanazione degli atti gravati, la sospensione dei termini per il pagamento delle entrate erariali, come previsto dall’art. 68 del medesimo DL n. 18/2020.

È agevole, al riguardo, osservare che, la disciplina di favore riguarda solo i procedimenti tributari pendenti, ma non certo le violazioni tributarie già definitivamente accertate dall’amministrazione fiscale, risolvendosi altrimenti l’indebita estensione in una sorta di immunità rispetto al possesso dei requisiti di ordine morale; evenienza certo non prefigurata dalla citata normativa emergenziale.

Redazione

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