I principi di parità delle parti e di effettività della tutela, oltre che l’alto ammontare del contributo unificato, impongono di evitare di onerare un privato, leso da un provvedimento negativo, di impugnare “al buio” il provvedimento, prima di avere avuto una conoscenza effettiva dei vizi.
Il TAR Liguria accoglie a questo proposito l’interpretazione più rigorosa della “piena conoscenza” dei vizi, cioè della conoscenza necessaria a fare decorrere il termine di impugnazione degli atti.
Con particole riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, la comunicazione di cui all’art. 76 del Codice Appalti non è sufficiente a fare decorrere i termini per impugnare i provvedimenti di aggiudicazione ed esclusione, se i vizi non sono immediatamente evincibili.
La precedente prassi del ricorso al buio, secondo la sentenza in commento, non appare più ammissibile alla luce dei principi nazionali e comunitari.