Articolo 97 contro la Gara Cloud PA di Consip

Gara Cloud PA di Consip: scende in campo l’associazione Articolo 97 chiedendo l’annullamento del bando, con una nota a firma del suo presidente, Santo Fabiano.

Abbiamo trasmesso a Consip, al Ministero dell’Economia, all’ANAC e all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato – recita la nota – una segnalazione sulla gara Consip ‘a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni’ – valore 550 milioni di euro, oltre IVA – scadenza 13 ottobre”.

Questo il testo della segnalazione.

“Premesso che:
1 Con determina a contrarre del 18/12/2019, Consip S.p.A. bandiva una gara per l’affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di servizi informatici alle Pubbliche Amministrazioni (“Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni”), con scadenza originaria il 2 marzo 2020, pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S-248 del 24/12/2019 e sulla G.U.R.I. n. 152 del 30/12/2019 e la cui scadenza attuale è fissata al 13 ottobre 2020.
Tale bando di gara è suddiviso in 11 lotti per un valore complessivo di € 550.000.000,00: il lotto 1 dedicato alla “Fornitura Servizi Public cloud IaaS e PaaS” del valore di € 390.000.000,00, e i successivi lotti di diversi importi minori dedicati, invece, a servizi tecnologici di supporto al servizio Cloud.
Per quanto attiene più specificamente il lotto 1, il Capitolato d’oneri specifica che «La presente procedura è, altresì, finalizzata all’affidamento di un Accordo Quadro, per il lotto 1, con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009».

2. L’art. 51 del D.lgs. 50/2016 sancisce “in forma incondizionata” (si veda su questo Delibera ANAC n. 123/2019 del 13 febbraio 2019) il principio per cui “nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese”, è ciò non viene osservato in questa gara, in quanto il lotto 1 non soltanto ha un valore spropositato rispetto agli altri lotti, ma prevede diversi servizi che ne permetterebbero la corretta suddivisione;

3. La procedura di gara a monte, con specifico riferimento al Lotto 1, prevede la stipula di un Accordo Quadro con diversi aggiudicatari.
Successivamente questi competeranno tra di loro nella seconda fase della procedura, sulla base dello specifico fabbisogno individuato dalle singole stazioni appaltanti e del c.d. Configuratore individuato nel Capitolato d’oneri.
Tuttavia, applicando il meccanismo del Configuratore ed effettuando alcune semplici e realistiche simulazioni si ottiene l’evidenza di come, a prescindere dal fabbisogno espresso dalle Amministrazioni, il configuratore assegnerà gli ordini quasi esclusivamente al primo Cloud Service Provider aggiudicatario.

4. Il 3 settembre 2020 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha emesso un parere su tale procedura (AS1698 – CONSIP – Accordo Quadro per la fornitura di servizi Cloud Iaas e Paas) in cui:
– «apprezza l’utilizzo di un accordo quadro e del meccanismo del cd. “configuratore”, il quale può garantire, in astratto, un continuo processo concorrenziale tra operatori», ma come abbiamo già visto, al contrario, tale algoritmo, per come è formulato, porta al risultato opposto;
– ha invitato Consip a modificare la documentazione del bando di gara in modo da «assicurarsi che lo strumento di selezione permetta in concreto un continuo confronto competitivo tra i fornitori», e ciò difficilmente può avvenire senza una corretta suddivisione in lotti;
– nell’esprimere il suo apprezzamento circa la possibilità di aggiornare i termini della procedura per adattarsi alla dinamicità delle condizioni tecniche ed economiche che contraddistinguono il settore del Cloud computing, l’Autorità ha indicato alla stazione appaltante come sia necessario modificare il bando di gara, non soltanto riguardo al “configuratore”, ma a tutte le previsioni che, nella pratica, creerebbero un vincolo per le pubbliche amministrazioni, che si troverebbero quindi a doversi “accontentare” dei servizi offerti dal fornitore aggiudicatario nonostante siano cambiate le loro esigenze tecniche.

5. Successivamente all’emissione di tale parere Consip si è limitata a modificare la parte della documentazione di gara relativa al calcolo del punteggio economico, lasciando del tutto invariata la restante documentazione, ignorando di conseguenza le osservazioni dell’Autorità precedentemente esposte.

Per i motivi di cui sopra, si segnala la non conformità della documentazione di gara rispetto alle previsioni di legge, in particolare rispetto alla disciplina prevista in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016), ed ai principi di massima apertura di concorrenza, di economia, efficacia ed efficienza.
A tal proposito sarebbe auspicabile che Consip S.p.A. eseguisse le indicazioni espresse dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel suo parere, in particolare modificando il capitolato d’oneri ed ogni altra previsione della documentazione di gara relativa ai punti presi in considerazione dall’Autorità.

In coerenza
chiede a Consip, e al MEF per quanto di competenza, di intervenire senza ritardo in autotutela, prima del prossimo 13 ottobre,
1) suddividendo il primo lotto, pari a ben 390 milioni di euro, in più lotti, così da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, come richiesto dalla Comunità europea,
2) modificando l’algoritmo chiamato “configuratore”, per evitare che si crei nei prossimi anni un monopolio nel mercato del cloud della P.A.,
3) introducendo, come richiesto dall’Antitrust, la possibilità di aggiornare a valle i termini della procedura per adattarsi alla dinamicità delle condizioni tecniche ed economiche che contraddistinguono il settore del Cloud computing.

Il Presidente
Santo Fabiano”

Redazione

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