Agenda semplificazione amministrativa 2020-2023, il testo e la base normativa

Il 3 dicembre scorso, il Governo ha approvato l’Agenda per la semplificazione 2020-2023.

Era prevista dall’articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 114 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari“)

L’articolo 15 del decreto Semplificazioni ne ha modificato il testo e in particolare le scadenze originarie. 

Si tratta in particolare dell’art. 15 (Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata) della legge 11 settembre 2020 n. 120 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali“) 

Le attività dell’Agenda saranno realizzate in raccordo con il Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022, già approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020.

L’Agenda in particolare intenderebbe dare attuazione alle misure già previste dal DL Semplificazioni e dall’articolo 264 del decreto “Rilancio”, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (qui una sintesi sul contenuto dell’art. 264).

La Conferenza delle Regioni ha formulato due raccomandazioni sull’Agenda, sulla posa della fibra ottica e sull’accesso alla banca dati dell’Inps, ad esempio per i controlli automatici sul Durc:

a) semplificare al massimo i procedimenti autorizzativi per la posa di fibra ottica per la banda ultralarga in generale stante anche la necessità di dotare per la pandemia in corso il maggior numero di famiglie e imprese di connessioni alla rete performanti e di semplificare al massimo la gestione di conferenze dei servizi e la gestione delle autorizzazioni allo scavo in microtrincea in considerazione anche della programmazione in corso per l’avvio dell’intervento nelle aree grigie;

b) in fase attuativa dell’Agenda la necessità di prevedere l’accesso oltre che alla banca dati di Agenzia delle Entrate tramite interoperabilità, anche alla banca dati INPS (con creazione del cataloghi dei servizi) per i controlli automatici (per esempio del Documento Unico di Regolarità Contributiva), allo scopo dello snellimento delle procedure e riduzione dei tempi di pagamento verso le imprese.

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Allegati

1) Riportiamo l’articolo 24 d.l. 90/2014 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari“), nel testo aggiornato con le modifiche, anche in ordine alle scadenze, introdotte dall’art. 15 (Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata) del decreto semplificazioni (Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”).

Art. 24. (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)

1. Entro il 30 ottobre 2020, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l’Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023, concernente le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L’Agenda per la semplificazione contempla, tra l’altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l’attività per l’attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell’Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

1-bis. Entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare: 

a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione; 

b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell’Unione europea e quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti; 

c) i procedimenti da semplificare; 

d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti; 

e) i procedimenti per i quali l’autorità competente può adottare un’autorizzazione generale;

f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea.

1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio di ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all’Unione delle province italiane e all’Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. Le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

4. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimenti dall’estero. 

4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compila delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.

4-ter. All’articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all’ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali”.

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2) Il testo dell’Agenda per la semplificazione 2020-2023 approvato dal Governo

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Allegato_1_Agenda_Semplificazione_2020-2023.pdf

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Allegato_1_Agenda_Semplificazione_2020-2023.pdf

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3) Le Osservazioni della Conferenza delle Regioni

http://www.regioni.it/newsletter/n-3965/del-04-12-2020/raccomandazioni-per-le-linee-guida-sullagenda-per-la-semplificazione-2020-2023-21975/

Redazione

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