La semplificazione amministrativa nell’art. 264 del decreto Rilancio

Il decreto legge “Rilancio”, n. 34 del 2020, in vigore dal 19 maggio, convertito dalla legge 77 del 2020, ha previsto, a regime, importanti regole sulla produzione di informazioni, atti o documenti già in possesso da parte di una P.A. (al comma 2 lettera d):

“Nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di  informazioni, atti o documenti  in  possesso  della stessa o di altra pubblica amministrazione

La norma viene pure provvista di effetti rigorosissimi:

“E’ nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione“. 

E’ dunque comminata la nullità di ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso da parte delle PA.

Il decreto Rilancio ha poi previsto alcune misure temporanee di semplificazione amministrativa, valide fino al 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda in particolare l’erogazione di benefici economici, avviati in relazione all’emergenza COVID-19, si prevede: 

a) l’ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della P.A.;

b) una riduzione dei termini per l’esercizio dell’autotutela da parte delle Amministrazioni e la sospensione, salve eccezionali ragioni, della possibilità di revocare in via di autotutela il provvedimento, nei procedimenti in questione;

c) alcune semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19.

Sono state introdotte alcune misure a regime:

a) modifiche al dPR 445 del 2000 per rafforzare i controlli successivi sulle dichiarazioni sostitutive con inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci presentate dai soggetti interessati ai benefici;

b) modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 2005) in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati;

c) come anticipato sopra, nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la P.A. “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione“.  Ed è dichiarata espressamente “nulla ogni sanzione disposta nei confronti  dei privati  per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione“.

Di seguito, il testo vigente dell’art. 264 del decreto Rilancio 

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Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 , convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77

Art. 264 

(Liberalizzazione e semplificazione dei  procedimenti  amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19) 

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi  e  la  rimozione  di  ogni  ostacolo

burocratico nella vita dei cittadini e  delle  imprese  in  relazione all’emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del  presente decreto e fino al 31 dicembre 2020

a) nei procedimenti avviati su istanza di  parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita’, prestazioni previdenziali  e  assistenziali,  erogazioni, contributi,  sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e sospensioni, da parte  di  pubbliche  amministrazioni,  in  relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono  ogni  tipo  di  documentazione  comprovante  tutti   i requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o  dalla normativa  di  settore,  fatto  comunque  salvo  il  rispetto   delle disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all’emergenza  Covid-19,   possono   essere   annullati   d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il  termine  di tre mesi, in deroga all’art. 21-nonies comma 1 della legge  7  agosto 1990, n. 241. Il termine decorre  dalla  adozione  del  provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio  assenso.  Resta  salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre mesi  qualora i provvedimenti amministrativi siano stati  adottati  sulla  base  di false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per  effetto di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in giudicato, fatta salva  l’applicazione  delle  sanzioni  penali,  ivi comprese quelle previste dal capo  VI  del  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

c) qualora l’attività in relazione  all’emergenza  Covid-19  sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  il  termine  per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del  medesimo  art. 19 e’ di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l’applicazione dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.  241 e’ ammessa  solo  per  eccezionali   ragioni di interesse  pubblico sopravvenute;

e) nelle ipotesi di cui all’articolo 17-bis, comma 2,  ovvero  di cui all’ art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma  7  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento  e’  tenuto  ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso; 

f)  gli  interventi,  anche  edilizi,  necessari  ad   assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte  per  fare  fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono  comunque  ammessi,  secondo quanto previsto dal  presente  articolo,  nel  rispetto  delle  norme antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti  interventi,  consistenti  in  opere  contingenti  e temporanee destinate ad essere rimosse con la  fine  dello  stato  di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui  all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, previa comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da  una  dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47 del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta  che  si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di  sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da  COVID-19.  Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le  autorizzazioni  o gli atti di assenso comunque denominati  eventualmente  previsti,  ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla  parte  II  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E’  comunque  salva  la  facoltà dell’interessato di chiedere il  rilascio  dei  prescritti  permessi, autorizzazioni o atti  di  assenso.  L’eventuale  mantenimento  delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, e’ richiesto all’amministrazione comunale entro  il 31 dicembre  2020  ed  e’  assentito,  previo  accertamento  di  tale conformita’, con esonero dal contributo di costruzione  eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro  sessanta giorni dalla domanda. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e’  indetta  una conferenza di servizi semplificata  ai  sensi  degli  articoli  14  e seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241.  L’autorizzazione paesaggistica e’ rilasciata, ove  ne  sussistano  i  presupposti,  ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n. 42; 

2. Al  fine  di  accelerare   la   massima   semplificazione   dei procedimenti nonché l’attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini  e  imprese  e  per  la  ripresa  a  fronte  dell’emergenza economica derivante dalla diffusione dell’infezione da  Covid-19,  il presente comma reca ulteriori  disposizioni  urgenti  per  assicurare piena attuazione ai principi di cui all’ articolo 18  della  legge  7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,   che   non   consentono   alle   pubbliche amministrazioni  di  richiedere  la   produzione   di   documenti   e informazioni già in loro possesso: 

a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000  sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) il comma 1 dell’articolo 71 e’ sostituito dal seguente:  “((1. Le amministrazioni)) procedenti  sono  tenute  ad  effettuare  idonei controlli, anche a campione in  misura  proporzionale  al  rischio  e all’entita’ del beneficio, e nei casi di  ragionevole  dubbio,  sulla veridicita’ delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e  47,  anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)”; 

2) all’articolo 75 dopo il comma  1,  e’  aggiunto  il  seguente: “1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi’, la revoca  degli eventuali benefici gia’ erogati  nonche’  il  divieto  di  accesso  a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un  periodo  di  2  anni decorrenti  da  quando  l’amministrazione  ha  adottato   l’atto   di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei  minori  e  per  le  situazioni  familiari  e  sociali  di particolare disagio. (L)”; 

3) all’articolo 76, comma 1, e’  aggiunto  in  fine  il  seguente periodo: “La sanzione ordinariamente prevista dal  codice  penale  e’ aumentata da un terzo alla meta’.”; 

b) all’articolo 50 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82, apportare le seguenti modifiche: 

1) al comma 2 le parole  “salvo  il  disposto  dell’articolo  43, comma 4” sono sostituite dalle seguenti:  “salvo  il  disposto  degli articoli 43, commi 4 e 71,”; 

2) dopo il comma 2-bis e’ aggiunto il seguente comma:  “2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici  dei dati di cui al comma 1 ne assicurano  la  fruizione  da  parte  delle pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  di   servizi   pubblici, attraverso la predisposizione  di  accordi  quadro.  Con  gli  stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all’articolo 2  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalita’ di cui all’articolo  71, comma 4 del medesimo decreto.”; 

c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76; 

d) nell’ambito delle verifiche, delle  ispezioni  e  dei  controlli comunque  denominati  sulle  attività  dei  privati,  la  pubblica amministrazione non richiede la produzione di  informazioni,  atti  o documenti in  possesso  della  stessa  o  di  altra   pubblica amministrazione. E’ nulla ogni sanzione disposta  nei  confronti  dei privati  per omessa esibizione di documenti già in  possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione; 

3. Le amministrazioni  predispongono  gli  accordi  quadro  di  cui all’articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7  marzo  2005, n. 82 entro centoventi giorni dall’entrata  in  vigore  del  presente decreto. 

4. Le disposizioni  del  presente  articolo  attengono  ai  livelli essenziali delle  prestazioni  di  cui  all’articolo  117,  comma  2, lettera  m),  della  Costituzione  e  prevalgono  su   ogni   diversa disciplina regionale. 

Redazione

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