La materia del patrocinio a spese dello stato dinanzi al giudice amministrativo è contenuta nel D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e segnatamente, per quello che qui interessa, negli artt. 74-89 del D.P.R. n. 115/2002, rientranti nella Parte III, Titolo I, recante <<Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario>>, nonché negli artt. 119 e ss., rientranti nel Titolo IV, che contiene le <<Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario>>.
Al gratuito patrocinio possono essere ammessi i cittadini non abbienti quando le loro ragioni non siano manifestamente infondate (art. 74, comma 2, D.P.R. 115/2002), ma possono essere altresì ammessi lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale nel momento in cui sorge il rapporto o il fatto sui quali verterà l’instaurando processo, l’apolide, nonché gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano un’attività economia (art. 119, D.P.R. 115/2002).
Le qualifiche appena citate sono necessarie ma non sufficienti per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. E infatti, l’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, rubricato “condizioni per l’ammissione”, prevede che si possa ammettere soltanto chi sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito – risultante dall’ultima dichiarazione – non superiore a euro 11.746,68 (importo aggiornato al decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021). I limiti di reddito vengono periodicamente adeguati secondo i criteri di cui all’art. 77, D.P.R. 115/2002, e se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è rappresentato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia nel medesimo periodo, compreso l’istante: per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare il tetto massimo di reddito entro il quale si può essere ammessi al gratuito patrocinio è aumentato di euro 1.032,91.
Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario presentare un’apposita istanza, che dovrà essere sottoscritta a pena di inammissibilità dall’interessato. Tale sottoscrizione dovrà essere autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000 (art. 78, D.P.R. 115/2002).
L’istanza da depositare dovrà contenere, a pena di inammissibilità:
- La richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se esso è già pendente (art. 79, comma 1, lett. a), D.P.R. 115/2002);
- Le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali (art. 79, comma 1, lett. b), D.P.R. 115/2002);
- Una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), D.P.R. 445/2000 attestante le condizioni di reddito previste per l’ammissione (art. 79, comma 1, lett. c), D.P.R. 115/2002), reddito da determinare secondo le modalità indicate nell’art. 76, D.P.R. 115/2002;
- L’impegno a comunicare, fino a quando il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nel precedente anno, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione (art. 79, comma 1, lett. d), D.P.R. 115/2002);
- Per i redditi prodotti all’estero, ogni cittadino di uno Stato non membro dell’UE dovrà allegare all’istanza una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza stessa (art. 79, comma 2, D.P.R. 115/2002);
- Le enunciazioni in fatto e in diritto che valgano a dimostrare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio (art. 122, D.P.R. 115/2002).
L’istanza, che in precedenza andava presentata presso la segreteria del consiglio dell’ordine degli avvocati competente ai sensi dell’art. 124, comma 2, D.P.R. 115/2002, va oggi presentata dinanzi alla Commissione appositamente costituita presso i T.A.R., il Consiglio di Stato o il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
Ed invero, l’art. 14, allegato 2, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 dispone che:<<Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell’Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese>>.
Infine, non meno importante, nel caso di presentazione di un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, va sempre presa visione delle specifiche indicazioni contenute nelle Carte dei Servizi dei T.A.R. di riferimento, presso cui si dovrà depositare la richiesta, giacché ogni Tribunale Amministrativo Regionale si dota solitamente di ulteriori procedure, le quali, spesso e volentieri, riportano un iter differente.