La firma del curriculum vitae negli appalti. Il legale rappresentante può firmare per tutti?

Una recente pronuncia del TAR Lazio chiarisce i dubbi sulla validità della sottoscrizione dei CV dei dipendenti ad opera del legale rappresentante della società concorrente, alla luce della disciplina sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000)

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

Sentenza del 5 marzo 2021 numero 2757

(Giampiero Lo Presti, Presidente, Luca De Gennaro, Consigliere, Emanuela Traina, Referendario, Estensore)

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La tesi della società ricorrente

  • L’art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 consente di rilasciare dichiarazioni in merito a stati e qualità di terzi di cui si è a conoscenza (circostanza che ricorrerebbe nel caso di specie atteso che i professionisti ai quali si riferiscono i curricula in questione sono soci o dipendenti della stessa ricorrente);
  • inoltre, l’apposizione alla dichiarazione della firma digitale, conferendo di per sé certezza circa la relativa provenienza, renderebbe inutile la richiesta del documento di identità del sottoscrittore.

La tesi del resistente

Ogni curriculum deve essere corredato da dichiarazione ex DPR 445/2000, per cui:

  • è richiesta a pena di esclusione, trattandosi di un elemento dell’offerta non suscettibile di soccorso istruttorio, la sottoscrizione di ciascun titolare dei dati, non potendo peraltro il legale rappresentante della società concorrente validamente autorizzare il trattamento degli stessi ai sensi del d.lgs. 196/2003;
  • il soggetto firmatario non potrebbe avere effettiva conoscenza di tutti i dati presenti nei curricula;

La decisione del Tar Lazio

  • La possibilità di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente “stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti” è espressamente consentita dall’art. 47 comma 2 del DPR 445/2000, nell’ambito della generale finalità di semplificazione della documentazione amministrativa che caratterizza le istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione; in tal caso il dichiarante assume la piena responsabilità delle informazioni contenute nella dichiarazione incorrendo, nel caso in cui le stesse non siano veritiere, nelle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 dello stesso DPR;
  • l’apposizione della firma digitale alle dichiarazioni rese ai sensi della normativa citata è stata ritenuta dalla giurisprudenza idonea a soddisfare i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 38 del DPR 445 del 2000 (a tenore del quale “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”) anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante, in ragione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza (da ultimo, TAR Lazio, sez. IIII, 8 febbraio 2021 n. 1595, che sul punto richiama Consiglio di Stato, sentenza n. 4676/2013);
  • poiché l’impugnato provvedimento espulsivo è motivato con esclusivo riferimento alla mancanza, nei curricula presentati, delle sottoscrizioni e dei documenti di identità dei singoli professionisti, ne deriva che ogni questione inerente la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali nonché la corretta formulazione della dichiarazione ex DPR 445/2000 non può essere presa in considerazione, costituendo una inammissibile motivazione postuma.

La sentenza per esteso

Redazione

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