Novità in tema di acquisti digitali della P.A.: la modifica all’art. 75 del Decreto Cura Italia

Il d.l. 183/2020 ha modificato l'art. 75 del d.l. 18/2020 (Cura Italia) prevedendo, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di deroga alla disciplina del Codice degli Contratti Pubblici per gli acquisti informatici della Pubblica Amministrazione

L’articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia) rubricato “Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese” è stato recentemente modificato dall’art. 1, comma 11 del d.l. 183/2020.

In particolare, la modifica attiene alla proroga, fino al 31 dicembre 2021, del termine entro il quale le Pubbliche Amministrazioni posso acquistare beni e servizi informatici in deroga al d.lgs. 50/2016, allo scopo di agevolare la diffusione del lavoro agile nel settore pubblico e di garantire la maggiore accessibilità possibile ai servizi pubblici on line.
Secondo il dossier della Camera dei Deputati, pubblicato il 24 febbraio 2021, “L’articolo 1, comma 11, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

Le amministrazioni potranno quindi, per tutto il 2021, acquisire tali prodotti e servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
I prodotti e i servizi dovranno essere scelti preferibilmente tra quelli basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018.

I commi successivi della norma rimangono invece invariati.
Il comma 2 dell’articolo 75 del DL 18/2020 prevede la trasmissione al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri degli gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate da parte delle amministrazioni procedenti.

Ai sensi del comma 3, le amministrazioni, prima di stipulare il contratto, sono tenute ad acquisizione una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario che attesti il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Il comma 3-bis dell’articolo 75 del D.L. 18/2020 introduce alcune condizioni sul contenuto dei contratti relativi agli acquisti di servizi
informatici e di connettività, quali durata massima (36 mesi), facoltà di recesso unilaterale per l’Amministrazione e rispetto dei principi di interoperabilità, di portabilità dei dati personali e dei contenuti senza ulteriori oneri per il committente.
Infine, il comma 4 impone che gli acquisti in deroga siano inclusi in progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione e prevedano qualora sia possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD D.Lgs. 82/2005).

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Redazione

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