Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2335 del 2021 ha statuito che gli atti del commissario ad acta nominato nello speciale rito avverso il silenzio della p.a. possono essere contestati dalle parti del giudizio solo dinanzi allo stesso giudice che ha nominato il commissario, attraverso lo strumento del reclamo di cui all’art. 114, comma 4, c.p.a.; non possono invece essere annullati in autotutela dall’Amministrazione. Pertanto anche nel rito speciale avverso il silenzio della P.A., cosi come in quello di ottemperanza, il commissario ad acta è un ausiliario del giudice e non un organo straordinario dell’amministrazione.