Il Decreto Ristori nel suo art. 25 ha ripristinato le udienze da remoto previste dal precedente art. 4 del D.L n. 28/20.
Tale disciplina, ulteriormente estesa fino al 30 aprile 2021 con il Decreto “Milleproroghe” per via del protrarsi dello stato emergenziale, prevede come regola, nel processo amministrativo telematico, la trattazione scritta – c.d “cartolare” – con possibilità per le parti di formulare istanza di discussione orale da remoto.
Criticità della disciplina sul piano interpretativo
In particolare ci si vuole soffermare sull’ultimo periodo dell’art. 4 succitato secondo cui <<in alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza.>> , norma che ha dato non pochi problemi dal punto di vista ermeneutico.
Difatti, la disposizione in parola, in una prima lettura, sembrerebbe riferirsi all’ipotesi in cui non sia stata fatta istanza di discussione orale, per tale rappresentando un’alternativa a quest’ultima.
Si ricorda che la richiesta di discussione orale va fatta entro:
-5 giorni liberi prima della camera di consiglio per gli affari cautelari, a prescindere dal rito;
– il termine ordinario previsto dall’art. 73, 1 comma, c.p.a per il deposito delle repliche per le udienze pubbliche, dimezzato per i riti abbreviati.
Tuttavia, si evidenzia un recente orientamento di talune sezioni del T.A.R Palermo che non sembrerebbe essere del medesimo avviso.
Difatti, sulla base delle ultime pronunce del suddetto T.A.R, sarebbe applicabile l’articolo in commento esclusivamente ai giudizi in cui sia stata già fatta istanza di discussione orale.
Sulla base di tale interpretazione, quindi, sarebbe possibile depositare entro il termine di cui all’ultimo periodo dell’art. 4 del d.l n. 28/2020 note di udienza o richiesta di passaggio in decisione solo se è stata, nei termini suindicati, depositata una precedente istanza di discussione orale.
Una sorta di “ripensamento” che il T.A.R , forse forzatamente, ha ritenuto di dover individuare nel dettato normativo.
Criticità della disciplina sul piano applicativo
Seguendo tale orientamento, quell’inciso “in alternativa alla discussione” andrebbe letto quindi come metodo sostitutivo al collegamento da remoto ma comunque equipollente alla trattazione orale preventivamente richiesta: una particolare figura ibrida di trattazione scritta da remoto (commistione tra trattazione orale da remoto e scritti difensivi).
Arrivati a questo punto non può non chiedersi, dunque, come fare in tutti quei casi in cui non si intenda discutere oralmente la causa, sia che si tratti di camera di consiglio o di udienza pubblica, ipotesi dunque non ravvisabile nel periodo normativo in commento.
Ebbene, per il T.A.R Palermo, in tali casi andrebbe applicata la normativa precedente individuata nell’art. 84, comma 5, del D.L n. 18/20, in cui viene previsto il diverso termine di DUE GIORNI LIBERI PRIMA dalla data fissata per la trattazione: pena l’inammissibilità per deposito tardivo!
Certamente si tratta di un orientamento discutibile, soprattutto se si dà un’occhiata all’ultimo decreto pubblicato sul sito della giustizia amministrativa dal T.A.R Palermo stesso che chiaramente definisce l’art. 4 del D.L n. 28/20, disposizione di <<modifica dell’art 84, comma 5, del d.l 18/20>>, in tal senso riconoscendo una forma di abrogazione implicita del regime precedente. (per visionare il decreto presidenziale clicca qui)
A ogni buon conto, al momento, questa interpretazione che, da un lato parrebbe essere particolarmente estensiva – in particolare in relazione all’ambito di applicazione temporale, ritenendo applicabile una norma verosimilmente abrogata in quanto modificata dalla disciplina successiva- e, dall’altro, parimenti restrittiva in termini di diritto alla difesa, sembra essere applicata solo dal T.A.R Palermo (non si ravvedono medesimi orientamenti al T.A.R CT o Lazio – Roma per esempio).
Per agevolare la comprensione delle disposizioni succitate, si riporta qui di seguito una tabella contenente la normativa da applicare secondo il recente orientamento del T.A.R Palermo, per evitare eccezioni di inammissibilità a causa di deposito tardivo di note in assenza di preventiva istanza di discussione orale.
TIPOLOGIA DI ATTO | SCADENZA | DISCIPLINA |
ISTANZA DI DISCUSSIONE ORALE DA REMOTO | AFFARI CAUTELARI: 5 LIBERI PRIMA; MERITO: TERMINE REPLICHE QUINDI:- ORDINARIO:20 GG LIBERI PRIMA– ABBREVIATO: 10 GG LIBERI PRIMA {APPALTI, OTTEMPERANZE SU SENTENZE ETC. ETC} | ART. 4 DEL D.L 28/2020 COSì COME RICHIAMATO DA ART. 25 137/2020 {PERIODI DA “A DECORRERE……” FINO A “…E’ CONSIDERATO UDIENZA A TUTTI GLI EFFETTI”} |
NOTE UDIENZA O RICHIESTA PASSAGGIO IN DECISIONE QUANDO E’ STATA FATTA ISTANZA DI DISCUSSIONE ORALE DA REMOTO e quindi in SOSTITUZIONE DELLA STESSA | – UN GIORNO PRIMA (ATTENZIONE: NON LIBERO!) FINO ALLE 12; | ULTIMO PERIODO ART. 4 DEL D.L 28/2020 COSì COME RICHIAMATO DA ART. 25 18/2020 |
NOTE UDIENZA O RICHIESTA PASSAGGIO IN DECISIONE QUANDO NON E’ STATA FATTA ISTANZA DI DISCUSSIONE ORALE DA REMOTO (DISCUSSIONE CARTOLARE) | – DUE GIORNI LIBERI PRIMA SIA PER C.C. CHE PER MERITO | ART. 84, COMMA 5 DEL D.L. 18/2020 |