Il processo di transizione verso la completa digitalizzazione del paese compie un altro importante passo in avanti.
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha infatti pubblicato le Linee guida riguardanti l’Indice nazionale domicili digitali persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.
Il concreto avvio e l’implementazione del citato elenco pubblico, più sinteticamente denominato INAD, consentirà a tutti i soggetti interessati – che fino ad ora ne erano rimasti esclusi – di avere un proprio domicilio digitale ove ricevere, con valore di legge, tutte le comunicazioni in modalità elettronica.
Il domicilio digitale, come definito dal Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 82/2005, è infatti un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, formalmente valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
Non si tratta di una completa novità, tenuto conto del fatto che già da tempo il domicilio digitale è una consolidata realtà per le società e le persone giuridiche iscritte nel Registro delle Imprese, per i liberi professionisti iscritti ad albi (registro INI-PEC), nonché per tutte le pubbliche amministrazioni (registro IPA).
L’art. 6, comma 1, del CAD, infatti dispone che tutte le comunicazioni ad un soggetto possano essere effettuate presso il suo domicilio digitale, a condizione che il relativo indirizzo PEC sia inserito nei pubblici elenchi previsti dallo stesso CAD, e che in tal caso le suddette comunicazioni producano gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente.
Relativamente agli elenchi degli indirizzi di domicilio digitale previsti, lo stesso art. 6 del CAD individua tali registri (che poi vengono più compiutamente disciplinati ai successivi articoli), prevedendo che:
– l’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) di cui all’articolo 6-bis del CAD;
– l’elenco dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi è l’Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione (IPA) di cui all’articolo 6-ter del CAD;
– l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli enti di diritto privato diversi dai precedenti sia l’Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (INAD) di cui all’articolo 6-quater del CAD.
E dunque, seppure l’istituzione dell’INAD fosse già stata disposta dal CAD, il suo concreto avvio e la successiva gestione dell’elenco necessitava, ai sensi dell’art. 71 del CAD, di una specifica regolamentazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha adesso visto la luce con la pubblicazione delle Linee guida in questione.
Scendendo sinteticamente nello specifico del contenuto delle citate Linee guida, esse stabiliscono le modalità di realizzazione e gestione operativa dell’INAD, che saranno affidate all’AgID – nella qualità di “Gestore INAD” – con l’ausilio di InfoCamere (ossia la struttura informatica delle Camere di commercio cui è già affidata la gestione dell’elenco INI-PEC).
Potranno eleggere il proprio domicilio digitale mediante registrazione nell’INAD:
– le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
– gli enti di diritto privato che non siano già tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC;
– i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi.
Proprio con riferimento alla categoria dei professionisti, le Linee guida dispongono che nei casi in cui il professionista risulti già presente nell’elenco INI-PEC, non gli sarà consentito di eleggere – presso l’INAD – il domicilio digitale in qualità di professionista, ferma restando però la facoltà di registrarsi all’INAD nella sola qualità di persona fisica.
I soggetti che intenderanno eleggere il proprio domicilio digitale dovranno dunque registrarsi all’INAD accedendo tramite il relativo portale web e identificandosi mediante uno degli ormai consueti strumenti (SPID/CIE/CNS).
La consultazione dell’INAD sarà consentita online a chiunque, senza alcuna necessità di autenticazione.
Di seguito, si rende disponibile il testo integrale delle nuove Linee guida sull’INAD.