Circa un anno fa, in piena emergenza pandemica da Covid, il Governo Conte ha presentato in Parlamento il disegno di legge n. 2751.
Tale disegno attribuiva immediato valore abilitante al conseguimento della laurea per determinati corsi accademici, tematica poi inserita tra gli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inviato alla Commissione europea dal governo Draghi.
Invero, la questione non era del tutto nuova, in quanto già il Decreto “Cura Italia”, poi convertito in legge n. 27/2020, aveva introdotto questa possibilità per i laureati in medicina e chirurgia per contrastare l’emergenza sanitaria, introducendo la laurea abilitante all’art. 102; ciò col chiaro intento di far fronte alla contingente esigenza di personale sanitario, la cui carenza – piaga indiscussa da decenni – si era resa ancora più evidente nell’acme della fase pandemica.
Ora il predetto disegno ha ricevuto l’approvazione definitiva dalle Camere, nella seduta dello scorso 28 ottobre (seppure la legge non sia ancora stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).
Tra le novità di questa “rivoluzione universitaria” vi è senz’altro quella di aver allargato il campo d’azione, estendendo la predetta possibilità, già concessa ai laureati in medicina e chirurgia, agli studenti di altri corsi che potranno così conseguire – contestualmente al titolo – anche la relativa abilitazione all’esercizio della professione.
Attenzione: la riforma normativa non eliminerà l’Esame di Stato ma lo anticiperà al momento del conseguimento del titolo.
I CDL interessati, oltre medicina e chirurgia, saranno:
– medicina veterinaria;
– odontoiatria;
– farmacia e farmacia industriale;
– psicologia.
Tanti i buoni propositi sottesi all’approvazione di questa legge già figlia, come si è detto, del Decreto Cura Italia.
La prima e più importante novità introdotta è quella di aver semplificato e velocizzato l’accesso all’esercizio delle professioni regolamentate, anticipando l’esame abilitativo direttamente al momento del conseguimento della laurea.
Innegabili, poi, le conseguenze che a partire dalla sua emanazione si riverberanno in tutto il sistema universitario e, perché no, anche concorsuale.
Difatti, oltre all’accesso immediato al mercato del lavoro, un dato da non poco conto sarà quello del notevole risparmio finanziario per lo Stato, non più costretto a bandire maxi procedure concorsuali.
Ma v’è di più.
Sotto un primo profilo, la novità non riguarderà solo il sistema sanitario.
Difatti la legge renderà abilitanti anche alcune lauree c.d. professionalizzanti, come quelle relative ai ruoli di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, etc.
D’altro canto, l’effetto abilitante anticipato non riguarderà solo i titoli di laurea.
La legge prevede infatti che potranno essere resi abilitanti anche i titoli universitari per l’accesso alle professioni di fisico, chimico e biologo, sulle quali gli ordini di riferimento si erano già espressi: laddove, infatti, venga fatta richiesta dai consigli dei rispettivi ordini o collegi professionali, potranno anch’essi essere ritenuti abilitanti con provvedimento del MIUR, senza necessità alcuna di un nuovo intervento legislativo.
Tutto quanto sopra mostra l’intenzione di privilegiare l’aspetto pratico ed empirico della professione a discapito della teoria, che spesso ha ancorato la formazione accademica nel sistema universitario italiano.
Verrà infatti valorizzato il tirocinio curriculare, il cui buon esito sarà comunque presupposto per accedere all’esame di laurea con una prova tecnico- pratica per analizzare le competenze acquisite negli anni.
Si pone quindi in risalto l’esperienza, concetto spesso trascurato dall’offerta formativa e, per contro, sempre più richiesto nel mercato del lavoro da dove quotidianamente migliaia di neo laureati si affacciano, spesso, totalmente impreparati.
Al seguente link, si rende disponibile il testo del DDL approvato in via definitiva dal Senato.