Processo amministrativo: più celerità e meno arretrati

Analisi delle modifiche da ultimo apportate al codice del processo amministrativo dal d.l. 80/2021 in tema di smaltimento dell’arretrato e velocizzazione dei giudizi.

Messa da parte (per adesso) la fase emergenziale del processo amministrativo, il recente intervento normativo di cui al decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, come convertito con modifica dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, ha inteso disporre alcune importanti innovazioni alla disciplina processuale, essenzialmente volte ad una maggiore speditezza dei giudizi e ad evitare il rischio che si crei ulteriore arretrato innanzi ai tribunali amministrativi.

Lo smaltimento dell’arretrato innanzi ai TAR e al Consiglio di Stato è uno degli obiettivi che lo Stato italiano si è impegnato a raggiungere nell’ambito dell’ormai noto PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) e, pertanto, il legislatore nazionale ha deciso di intervenire sensibilmente per evitare che all’instaurazione di un giudizio amministrativo non consegua – per anni – una decisione, con l’unico effetto di ingolfare ulteriormente la già precaria situazione dei tribunali amministrativi.

Sotto questo profilo, due sono le direttrici fondamentali dell’intervento in parola

In primo luogo, si è prevista una più compiuta ed efficace disciplina per lo smaltimento dell’attuale arretrato processuale (art. 17 del decreto-legge in commento, commi da 2 a 6).

Così, si è disposto che con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, saranno adottate le Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l’indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, il cui personale dovrà prestare la propria attività esclusivamente per la riduzione dell’arretrato.

Inoltre, in aggiunta alle udienze di smaltimento già regolate dalle norme di attuazione del codice del processo, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa dovrà programmare delle ulteriori udienze straordinarie per far sì che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi imposti ai fini del PNRR.

Con riferimento a tali udienze straordinarie sono state previste due rilevanti novità: da un lato, la partecipazione dei magistrati sarà su base solo volontaria, mentre dall’altro è stato disposto che tali udienze dovranno necessariamente svolgersi da remoto.

Accanto alle suddette previsioni, si affiancano le ancor più rilevanti modifiche apportate al codice del processo amministrativo per evitare la formazione di nuovo arretrato.

Il comma 7 del già citato art. 17 (introdotto in sede di conversione) ha infatti novellato in maniera rilevante la disciplina processuale con una serie di interventi che si riportano sinteticamente qui di seguito (rinviando, per l’esame completo e per ogni ulteriore approfondimento, al testo modificato del codice del processo amministrativo, consultabile alla fine del presente commento).

Introduzione dell’art. 72 bis in tema di decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione

Secondo la nuova disposizione, il presidente, qualora i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso (ossia le medesime tempistiche previste per le camere di consiglio cautelari).

Importante l’ulteriore precisazione secondo cui, salvi eccezionali motivi, non sarà possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa (e comunque, ove sia concesso il rinvio, la trattazione è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva).

Introduzione del comma 1 bis all’art. 73 (relativo all’udienza di discussione)

Dopo la previsione dei termini difensivi a disposizione delle parti in vista dell’udienza pubblica di discussione, viene inserito il nuovo comma 1 bis, secondo il quale “Non è possibile disporre, d’ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio”.

Modifica dell’art. 79 in tema di sospensione e interruzione del processo

Viene aggiunta una parte finale al comma 2 dell’art. 79, alla luce della quale “L’interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria”.

Introduzione del comma 3 bis all’art. 80 (sulla prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto).

Il nuovo comma impone che in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente possa disporre apposita istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.

– Riduzione del termine per evitare la perenzione dei ricorsi ultraquinquennali (art. 82)

Differentemente dalla previgente disciplina, nella quale la parte aveva a disposizione 180 giorni dall’apposito avviso per la presentazione di una nuova istanza di fissazione dell’udienza volta ad evitare l’estinzione per perenzione, tale termine è stato adesso ridotto a centoventi giorni.

Previsione dell’obbligo di svolgere le udienze di smaltimento da remoto (introduzione del comma 4 bis all’art. 87)

Secondo la nuova disposizione (in controtendenza – secondo alcuni in contrapposizione – con l’abbandono della modalità delle udienze da remoto per le discussioni ordinarie dei ricorsi), le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato non potranno mai svolgersi in presenza, dovendo le relative camere di consiglio mantenere la modalità da remoto.

A tutte le suddette importanti modifiche, la novella legislativa aggiunge poi una serie di interventi alle norme attuative del codice del processo amministrativo, tra cui vale la pena segnalare la specifica disciplina della trattazione delle cause da remoto (di cui all’introdotto art. 13 quater) e l’aggiunta al successivo art. 14 della previsione secondo cui “I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto”.

Di seguito, il testo integrale, come novellato, degli articoli del codice del processo amministrativo che sono stati coinvolti dall’intervento di riforma.

Redazione

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