Con il recente parere n. 182 del novembre 2021, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto ha colto l’occasione fornita da una serie di quesiti proposti da un sindaco del veronese per operare un utile ed aggiornato chiarimento circa le varie tipologie di affidamento in house ammesse dall’ordinamento.
La concreta fattispecie riguardava una società partecipata da venti comuni (società A), affidataria in house della gestione dell’acquedotto comunale dei detti venti comuni, la quale esercita anche altre attività di servizi per le quali, non essendo in possesso del know how necessario, ha stipulato un accordo di cooperazione con altra società pubblica (società B) ai sensi dell’art. 5 c. 6 D.lgs. 50/2016, allo scopo di costituire “una catena di house o meglio di un “in house a cascata” mediante il quale il comune socio di A le affida in house il servizio e la società A lo riaffida in house, in tutto o in parte alla società B”.
Premesso quanto sopra, il Sindaco di uno dei Comuni proponeva istanza di parere alla competente Corte dei Conti, chiedendo “se l’acquisizione della quota di partecipazione della società B da parte della società A come descritto e finalizzata alla costruzione di un in house a cascata debba seguire la procedura prevista dall’art. 5 del d.lgs. 175/2016 e sia materia di controllo analogo”.
La Corte si è espressa in via generale e astratta sul citato quesito, fornendo un’interpretazione sulla normativa, con l’intento di chiarire se l’acquisizione da parte di una società a capitale pubblico di partecipazioni di un’altra società a capitale pubblico rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 5 del TUSP.
Alla luce delle considerazioni svolte nella delibera (al cui testo si rinvia), la Sezione ha, sul punto, concluso che la procedura prevista dall’art. 5 del TUSP trova applicazione nelle ipotesi in cui una società sottoposta a controllo da parte di una pubblica amministrazione acquisti una partecipazione in una società già costituita (a eccezione dei casi in cui l’acquisto della partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative).
In aggiunta alle superiori conclusioni, la Corte ha però colto l’occasione per un opportuno chiarimento in ordine alla disciplina in materia di affidamenti in house dettata con il TUSP in coordinamento con quella precedentemente introdotta dal Codice dei contratti pubblici, a sua volta adottata in attuazione delle direttive europee del 2014.
Dopo aver ricordato le condizioni affinché un’amministrazione aggiudicatrice possa affidare un appalto o una concessione mediante l’istituto dell’in house – e, dunque, in via diretta, senza ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica – la Sezione ha evidenziato che sia il Codice dei contratti pubblici che il TUSP hanno disciplinato, oltre al cd. in house tradizionale, le seguenti tipologie di in house:
1) l’in house cd. frazionato o pluripartecipato che si configura qualora il controllo sul soggetto affidatario è esercitato anche da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ricorrendo le seguenti condizioni: (i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; (ii) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; (iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
2) l’in house cd. invertito o capovolto che si configura qualora il soggetto controllato, essendo a sua volta un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione al soggetto controllante;
3) l’in house orizzontale che si configura qualora una persona giuridica controllata, che è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. In altri termini, l’amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su due operatori economici distinti di cui uno affida un appalto all’altro;
4) l’in house cd. a cascata o indiretto che si configura qualora il controllo è esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. In tal caso l’amministrazione aggiudicatrice, dunque, esercita il controllo analogo su un ente che a sua volta controlla l’organismo in house cui viene concesso l’affidamento diretto da parte dell’amministrazione. E’ opportuno segnalare che, al riguardo, le Linee Guida ANAC n. 7, adottate in attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016, precisano, al paragrafo 6.3.5, che in caso di in house a cascata, l’Autorità verifica la sussistenza del controllo analogo dell’Amministrazione A sulla società B e della società B sulla società C al fine di consentire l’iscrizione nell’Elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti alla società C.
Per ogni approfondimento, si rende disponibile il testo integrale del parere della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 182/2021.