Il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto a modifica della disciplina dei contratti pubblici con il recente decreto Sostegni ter (d.l. 27 gennaio 2022, n. 4).
Prima ancora che entrasse in vigore la legge europea n. 238/2021 (vigente dal 1 febbraio 2022), il decreto legge in parola ha ulteriormente innovato la normativa appalti, con una serie di importanti previsioni che meritano di essere singolarmente esaminate.
Il provvedimento (in vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella G.U. n. 21, ovvero il 27 gennaio 2022), etichettato come decreto Sostegni ter, reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
In particolare, l’art. 29 del d.l. 4/2022 (“Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”) ha per l’appunto inteso garantire, tramite la modifica di alcune previsioni del codice dei contratti pubblici, le misure finalizzate ad una maggiore liquidità degli operatori economici aggiudicatari di appalti pubblici.
Il comma 1 del citato art. 29 dispone innanzitutto che sino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito dell’emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, per le procedure di affidamento indette successivamente al 27 gennaio dovranno essere previste le seguenti deroghe alla disciplina originaria, entrambe relative ai prezzi applicati all’interno dell’appalto.
In primo luogo, sarà obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara, delle clausole di revisione dei prezzipreviste dall’articolo 106, comma 1, lettera a) del codice – che di regola prevede la mera possibilità di inserire le suddette clausole, fermo restando che le clausole debbano fissare la portata e la natura di eventuali modifiche e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, e che esse non debbano apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto.
Inoltre, per lo stesso periodo sarà derogata la previsione secondo cui, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei relativi prezzari, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario (e comunque in misura pari alla metà). Ebbene, il d.l. in commento riduce la percentuale utile per la valutazione delle variazioni di prezzo, se relative a singoli materiali di costruzione, dal 10 al 5 per cento.
In questi casi, si dovrà procedere ad una compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza (compensazione che dovrà essere determinata applicando la percentuale di variazione al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati, ai sensi del comma 3 dell’art. 29).
In merito a quest’ultima previsione, il d.l. ha disposto da un lato che l’ISTAT, entro novanta giorni, debba definire la metodologia per la rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione, e dall’altro che il Ministero delle Infrastrutture sia chiamato, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, a determinare con decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
La compensazione sarà possibile ove l’appaltatore, a pena di decadenza, presenti alla stazione appaltante una specifica e documentata istanza in tal senso entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione dei decreti periodici del Ministero delle Infrastrutture. Sarà poi onere del direttore dei lavori verificare la sussistenza dei requisiti per la compensazione e il rispetto dei termini per l’esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma (secondo il disposto del comma 4 dell’art. 29).
La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate (mentre si prevede un’espressa esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta).
Infine, con riferimento alla citata compensazione, il decreto-legge prevede che le risorse utilizzabili a tal fine sono quelle derivanti dalle somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all’1% del totale dell’importo dei lavori, nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per l’intervento, le somme derivanti dai ribassi d’asta e quelle disponibili relative ad altri interventi ultimati e già collaudati.
Ulteriori previsioni di dettaglio relativamente alle risorse disponibili per la compensazione sono previste dai commi 8 e seguenti dell’art. 29 del decreto Sostegni ter, cui si rinvia per un più approfondito esame.
In conclusione, pare opportuno dare atto – sempre nel merito delle misure adottate a favore delle imprese appaltatrici – che il recente decreto Milleproroghe 2022 (decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre), all’art. 3, comma 4, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all’art. 207 del c.d. decreto rilancio (n. 34/2020), il quale ha disposto l’innalzamento, dal 20 al 30 per cento, della percentuale di anticipazione del prezzo contrattuale a favore dell’appaltatore (nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante).
Si rende disponibile il documento contenente le disposizioni normative oggetto del presente commento.