La Cassazione sulla tempestività delle riserve negli appalti di lavori

In caso di sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione, l'appaltatore, ove la ritenga illegittima o produttiva di danno, ha l'onere di inserire tempestivamente le sue riserve nel verbale di sospensione.

In caso di sospensione dei lavori disposta dall’Amministrazione, l’appaltatore ha l’onere di inserire le sue riserve nello stesso verbale di sospensione, ove ritenga tale sospensione illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio; successivamente, egli dovrà inoltre iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, al momento della sottoscrizione, ripetendo quindi la medesima riserva sia nel verbale di ripresa che, soprattutto, nel registro di contabilità firmato.

Questo il principio affermato dalla Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3555 depositata lo scorso 4 febbraio (Pres. Bisogni, rel. Marulli), sulla scorta di quanto già sostenuto sul punto nella precedente pronuncia n. 7479 del 2017.

Nella fattispecie, il ricorrente sosteneva che la riserva – avente ad oggetto la sospensione presuntamente illegittima – sarebbe stata apposta tempestivamente, essendo stata formalizzata nel registro della contabilità, dovendo dunque ritenersi tale adempimento idoneo e sufficiente.

Di contrario avviso la Corte di Cassazione, che ha integralmente accolto le eccezioni dell’Amministrazione resistente, assistita dall’avvocato Carmelo Giurdanella.

Secondo l’ordinanza in commento, infatti:

“posto che l’istituto della riserva è funzionale a rendere possibile il controllo della stazione committente sull’andamento dell’appalto in particolare in modo da evitare l’esposizione a costi imprevisti incidenti negativamente sulla convenienza dell’opera, l’appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta dall’amministrazione, «ha l’onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile ‘ratione temporis’), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica qualificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato» (Cass. Sez. I, 23/03/2017, n. 7479)”.

Si rende di seguito disponibile il testo integrale dell’ordinanza n. 3555/2022, depositata il 4 febbraio 2022.

Redazione

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