Con la recentissima sentenza del 7 febbraio 2022 (numero 181), il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso importanti principi sul tema del rapporto tra l’iscrizione camerale dell’operatore economico e l’oggetto dell’appalto, confermando la sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 2594 del 2021.
Il caso di specie concerneva un grosso affidamento relativo a lavori di bonifica e messa in sicurezza (per l’importo di circa 15 milioni di euro), finalizzati a rendere fruibile a parco l’area di Monte Calvario nel Comune di Biancavilla.
Il ricorso introduttivo del giudizio del primo grado era stato proposto dalla società Teseco Bonifiche s.r.l., difesa dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Giampaolo Barsotti, partecipante alla gara, avverso l’iniziale aggiudicazione disposta nei confronti di altro operatore, contestando l’insussistenza dei requisiti di idoneità professionale prescritti dalla documentazione di gara, tra cui quello riguardante l’iscrizione camerale per attività inerenti l’oggetto della gara.
Il TAR Catania ha accolto il ricorso con la citata sentenza 2594/2021, che è stata impugnata dall’originaria aggiudicataria tanto nel merito della decisione, quanto per un profilo attinente alla presunta violazione del contraddittorio dovuta alla circostanza che il TAR avrebbe deciso il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. nonostante la riserva di ricorso incidentale manifestata dalla parte.
Con la sentenza in commento, il CGA ha tuttavia respinto l’appello, confermando definitivamente la pronuncia di primo grado e, dunque, l’aggiudicazione dei lavori di bonifica in capo alla Teseco Bonifiche.
Relativamente alle censure di merito, ossia alle questioni riguardanti l’iscrizione camerale per attività inerenti l’oggetto della gara, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha affermato il seguente principio:
“La giurisprudenza afferma la necessità di una corrispondenza contenutistica tendenzialmente completa tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio e l’oggetto del singolo contratto d’appalto da assegnare e ciò in quanto l’utilità sostanziale dell’iscrizione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gare dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (cfr. Cgars n. 231 del 2020, che richiama un’ampia e conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato)”.
Sul piano della disciplina processuale, la sentenza ha poi chiarito un importantissimo aspetto relativo alla corretta applicazione dell’art. 60 c.p.a. (definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare) nei casi in cui una delle parti si riservi di proporre ricorso incidentale.
Il giudice di appello siciliano ha infatti affermato che:
“La dichiarazione dell’intenzione di proporre ricorso incidentale, tale da precludere la possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’udienza fissata per la trattazione della domanda cautelare, postula la compiuta valutazione in ordine alla proposizione della detta azione e la chiara ed inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi di tale strumento processuale, mentre è evidentemente insufficiente a tal fine la riserva dell’eventuale proposizione dell’azione incidentale, che postula, diversamente, la non compiuta valutazione in ordine a tale facoltà e che non costituisce affatto una sicura manifestazione di volontà”.
Per ogni approfondimento sulle questioni oggetto della pronuncia, si rinvia al testo integrale della sentenza del CGA n. 181 del 7 febbraio 2022.