La Corte di Giustizia sulla proroga delle concessioni

Il rinnovo automatico delle concessioni secondo la Corte di Giustizia

In sintesi, queste le decisioni adottate dalla Corte di Giustizia, lo scorso 20 aprile, nel giudizio Antitrust/Comune di Ginosa:

1) La direttiva servizi si applica anche alle concessioni demaniali carenti di interesse transfrontaliero certo.
2) La valutazione sulla scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili può essere fatta, combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero da parte del singolo ente locale.
3) La direttiva servizi 123/2006 non risulta viziata.
4) La direttiva contiene previsioni sufficientemente incondizionate e precise, tali da poter essere considerate produttive di effetti diretti.
5) La disapplicazione delle disposizioni nazionali incompatibili è doverosa sia per i giudici italiani che per gli enti locali.

La Corte di Giustizia, con la decisione del 20 aprile, ha in tal modo accolto le tesi dell’Autorità Garante della Concorrenza, nella controversia pendente contro il Comune di Ginosa.

L’Antitrust aveva impugnato una delibera comunale di proroga di concessioni di occupazione del demanio marittimo, con ricorso proposto innanzi al TAR Puglia, che aveva poi rimesso alcune questioni interpretative alla Corte di Giustizia, risolte adesso con la decisione depositata il 20 aprile.

Di seguito, gli aspetti processuali di interesse (1 e 2), prima di riportare il merito della decisione adottata dalla Corte europea (3)

1.- L’impugnativa (ex art. 23-bis legge Antitrust)

L’Antitrust, come previsto dalla propria legge istitutiva, 10 ottobre 1990 n. 287 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”), all’art. 21-bis [introdotto nel 2011],

“è legittimata ad  agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato”.

Tale azione può essere instaurata, a condizione che l’Antitrust abbia prima emesso, sull’atto amministrativo, “entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indichi gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni” [60+60+30]. Qui l’art. 23 per esteso.

[Legge 10 ottobre 1990 n. 287
art. 21-bis
Poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad  agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in  violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.]

2.- Il rinvio pregiudiziale (ex artt. 267 TFUE e 19 TUE)

Il TAR Lecce, con propria ordinanza, ha ritenuto di rinviare alla Corte di Giustizia, ponendo un serie di questioni interpretative (qui il testo integrale).

E’ noto che, per garantire un’applicazione effettiva ed omogenea della normativa dell’Unione ed evitare interpretazioni divergenti, i giudici nazionali possono, e talvolta devono, rivolgersi alla Corte di giustizia per chiederle di precisare una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, al fine di poter, ad esempio, verificare la conformità con tale diritto della loro normativa nazionale. La domanda pregiudiziale può anche riguardare il sindacato sulla validità di un atto di diritto dell’Unione.

Il procedimento di pronuncia pregiudiziale è ben spiegato qui su Eur-Lex.

Da segnalare che la stessa Corte di Giustizia ha diramato delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale“, nelle quali vengono affrontati i seguenti temi:

“I. Disposizioni applicabili a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale
L’autore della domanda di pronuncia pregiudiziale
L’oggetto e la portata della domanda di pronuncia pregiudiziale
Il momento opportuno per effettuare un rinvio pregiudiziale
La forma e il contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale
La protezione dei dati personali e l’anonimizzazione della domanda di pronuncia pregiudiziale
La trasmissione alla Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale e del fascicolo del procedimento nazionale L’interazione tra il rinvio pregiudiziale e il procedimento nazionale
Spese e gratuito patrocinio
Lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte e il seguito dato alla sua decisione dal giudice del rinvio
II. Disposizioni applicabili alle domande di pronuncia pregiudiziale che richiedono particolare celerità. Le condizioni di applicazione del procedimento accelerato e del procedimento d’urgenza.
La domanda di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d’urgenza
Le comunicazioni tra la Corte, il giudice del rinvio e le parti del procedimento principale
Allegato — Gli elementi essenziali di una domanda di pronuncia pregiudiziale”

3.- La decisione della Corte di Giustizia nella causa C-348/22 | Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa)

Ha osservato la Corte di Giustizia che:

Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente, ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente.
Inoltre, la direttiva si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere, a tal proposito, dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o meno.
Non condivide la posizione del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia che aveva dubitato del carattere self-executing della direttiva. E dunque, se tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle e, inoltre, a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse.

Questo il testo dell’art. 12 “Selezione tra diversi candidati” della Direttiva 123/2006:

“1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.”

E queste le conclusioni della Corte di Giustizia, vincolanti non solo per le parti in causa.

1) L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo.

2) L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione.

3) Dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2006/123 alla luce dell’articolo 94 CE.

4) L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti.

5) L’articolo 288, terzo comma, TFUE [“La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”]. deve essere interpretato nel senso che: la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali.

Atti rilevanti

La decisione della Corte di Giustizia

L’ordinanza di rimessione del Tar Lecce

La direttiva servizi

 

Redazione

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