Nuove competenze dell’Antitrust, dal 2 aprile, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 marzo 2023 n. 26, di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 (“Direttiva Omnibus”), in relazione alla quale la Commissione europea aveva da tempo avviato la procedura di infrazione comunitaria, per mancato tempestivo recepimento.
Il recepimento della direttiva comporta l’ampliamento della tutela dei consumatori nel caso di contratti con clausole vessatorie, di condotte commerciali scorrette, di concorrenza sleale o di comunicazioni commerciali non veritiere con conseguente modifica della disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative.
Trasparenza di informazione verso i consumatori
E’ previsto, in particolare, che gli annunci di riduzione del prezzo debbano indicare quello praticato nei 30 giorni precedenti; sono esentati i prodotti presenti sul mercato da meno di trenta giorni e i prodotti agricoli e alimentari deperibili.
Pratiche commerciali scorrette
Si introduce una nuova tipologia qualificabile come pratica ingannevole nel caso di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (“dual quality”);
Viene integrato l’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli con quelle di:
– mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento per ottenere una classificazione migliore dei prodotti;
– rivendita di biglietti per eventi acquistati utilizzando strumenti automatizzati;
– utilizzo di recensioni del prodotto false o senza averne verificata l’autenticità.
Regime sanzionatorio
Il regime sanzionatorio viene modificato con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta.
In caso di sanzioni irrogate su operatori transfrontalieri, sulla base di informazioni acquisite anche da Autorità europee, la sanzione sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia (in mancanza il massimo edittale sarà pari a 2 milioni di euro).
Aumentato, da 5 a 10 milioni di euro, il massimo edittale della sanzione irrogabile dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.
Prevista la sanzione da 5.000 euro a 10 milioni per violazioni in materia di clausole vessatorie; nell’irrogare le sanzioni, l’AGCM tiene conto anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.
Diritto di recesso
Nel caso di contratti conclusi in occasione di visite non richieste presso l’abitazione o di escursioni organizzate per vendere prodotti, il diritto di recesso viene aumentato da quattordici a trenta giorni.
Tutela giudiziaria
Ii consumatori lesi da pratiche commerciali sleali potranno adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito.
Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 7 marzo 2023 n. 26
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/03/18/66/sg/pdf
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/18/23G00033/sg
La direttiva UE 2161 del 2019 (“Omnibus”)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2161&from=IT
Relazione illustrativa
https://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0009_F001.pdf&leg=XIX#pagemode=none
I dossier
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01366265.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01363733.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DLGS_2019_2161_ATN.pdf
https://documenti.camera.it/Leg19/Dossier/Pdf/AP0009.Pdf
Tabella di concordanza
(del testo italiano rispetto alla direttiva europea)
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1363064.pdf