Polo Strategico Nazionale: la sentenza del TAR Lazio

Importante decisione sul Cloud della P.A.: ecco cosa ha deciso il Tar Lazio sulla gara per il Polo Strategico Nazionale, annullando la gara, ma salvando la convenzione con l’attuale gestore. Si afferma che:

I
data center del Raggruppamento vincitore della gara per l’avvio del Polo Strategico Nazionale (composto da Tim, mandataria, CDP Equity, Leonardo e Sogei) non erano conformi alle regole di gara e dunque l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa.

Tuttavia -trattandosi di gara del PNRR- non è possibile ammettere il subentro nella convenzione a favore del Raggruppamento ricorrente, composto da Fastweb (mandataria) e Aruba (mandante).

L’annullamento della gara e dell’aggiudicazione avrà dunque solo conseguenze risarcitorie: nessuna conseguenza sulla convenzione stipulata con l’attuale gestore del servizio (la società creata appositamente: Polo Strategico Nazionale S.p.A.).

Questa dunque la decisione del Tar Lazio, con la sentenza numero 2023 del 13 marzo scorso, di cui riportiamo di seguito, alcuni rilevanti stralci:

“(…) 4.2.7. Posto che la distanza minima di 500 km tra le due Region doveva essere intesa come distanza geografica e, quindi, in linea d’aria, deve osservarsi che il mancato rispetto di tale prescrizione da parte dell’offerta del RTI TIM non è contestata, ed è anzi ammessa dallo stesso operatore.
La circostanza deve quindi ritenersi provata, anche ai sensi dell’articolo 64, comma 2, cod. proc. amm.
Ne deriva che, sul punto, l’offerta del RTI TIM ha introdotto una modifica non consentita rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis della procedura e avrebbe dovuto, pertanto, essere esclusa dalla gara.
(…)
4.3.4. Il Collegio è tenuto anzitutto a chiarire la corretta interpretazione del richiamato paragrafo 5.1.1 del progetto di fattibilità posto a base di gara.
Occorre domandarsi in primo luogo se tali previsioni contengano un requisito dell’offerta oppure una prescrizione da attuare in sede di esecuzione della commessa.

Al riguardo, deve osservarsi che la disciplina di gara ha espressamente previsto una determinata localizzazione dei data center e, inoltre, ha stabilito nel c.d. vademecum del concorrente che i partecipanti alla procedura dovessero rendere noti i Comuni di ubicazione dei DC che si impegnavano a realizzare in conformità alla lex specialis della procedura.

Ne deriva che, fermo restando l’impegno del concorrente a eseguire la commessa in conformità alla disciplina di gara, l’indicazione nella propria offerta di una localizzazione dei DC incompatibile con le prescrizioni della disciplina di gara determinava necessariamente l’inammissibilità dell’offerta stessa.
(…)
4.3.6. Deve, a questo punto, rilevarsi che, nella propria offerta, il RTI TIM ha effettivamente affermato in modo esplicito di voler collocare uno dei propri data center nel Comune di Pomezia, il cui intero territorio ricade in zona classificata a sismicità 2B sin dal 2009, secondo quanto ammesso dalla stessa parte controinteressata e, comunque, risultante dalla delibera della Giunta regionale del Lazio n. 387 del 22 maggio 2009, recante “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e della Delib.G.R. n. 766/2003” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 27 giugno 2009, n. 24, s.o. n. 106).
Ne deriva che il concorrente ha presentato un’offerta contenente previsioni incompatibili con quanto prescritto dalla disciplina di gara. Conseguentemente, tale offerta avrebbe dovuto essere reputata inammissibile ed esclusa dalla gara.
(…)
5.(…) Ne deriva che l’accoglimento delle censure ora scrutinate comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore del RTI TIM, atteso che l’operatore, dovendo essere escluso dalla gara, non avrebbe potuto esercitare la prelazione.
(…)
14.6. (…) deve concludersi nel senso che il subentro – indipendentemente dalla relativa fattibilità tecnica, controversa tra le parti – sia escluso in radice nel presente giudizio, stante l’applicazione dell’articolo 125 cod. proc. amm., in forza del rinvio a tale disposizione contenuto nell’articolo 48, comma 4, del decreto legge n. 77 del 2021.

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Per approfondire cosa ha deciso il Tar Lazio sulla gara per il Polo Strategico Nazionale, qui il testo integrale della sentenza:

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202208702&nomeFile=202304338_01.html&subDir=Provvedimenti

Redazione

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